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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:445
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61989CJ0343_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-343/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

[OSCURATO:PERSONA],

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, 9 e 12-29 del Trattato CEE, nonché dell' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; GU L 145, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, T.F. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, C.N.

Kakouris, P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: J.A.

Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni presentate per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 2 ottobre 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 25 ottobre 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 21 giugno 1989, pervenuta in cancelleria il 6 novembre seguente, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco ha posto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 3, 9 e 12-29 di detto Trattato, nonché dell' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "sesta direttiva"). 2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia fra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") avente ad oggetto il versamento di dazi doganali e, inoltre, dell' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA") all' importazione a causa dell' introduzione nel territorio della Repubblica federale di Germania di banconote false. 3 Con sentenza 16 febbraio 1982 del [OSCURATO:PERSONA] I il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato ad una pena detentiva per contraffazione di moneta, infrazione punita con gli artt. 146 e seguenti del codice penale tedesco.

Detta sentenza, che è passata in giudicato, accertava che nel 1981 il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto nel territorio della Repubblica federale di Germania una serie di banconote statunitensi false che aveva ricevuto in Italia. 4 Basandosi su detto accertamento lo [OSCURATO:PERSONA] imponeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] il versamento di dazi doganali e dell' IVA all' importazione per il denaro falso.

L' imposizione dei dazi doganali si basava manifestamente sul fatto che non era provata l' origine comunitaria della merce. 5 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detto provvedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco, sostenendo che la riscossione dei dazi doganali e dell' IVA all' importazione è in constrasto con gli artt. 9 e 12-29 del Trattato. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso pertanto il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se le disposizioni del Trattato CEE ((artt. 3, lett. b), 9, n. 1, e 12-29)) e della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ((Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (art. 2, n. 2) )), vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non è legittimato a riscuotere dazi ed imposte sulla cifra di affari all' importazione di merci illegalmente importate, la cui produzione e la cui messa in circolazione - come nel caso del denaro falso - sono vietate in tutti gli Stati membri" . 7 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della controversia principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Si deve rilevare che la questione sollevata dal giudice nazionale è composta da due parti che vertono, rispettivamente, sull' imposizione di dazi doganali e sulla riscossione dell' IVA all' importazione per il denaro falso.

Sui dazi doganali 9 Poiché dal fascicolo della causa principale non emerge chiaramente il motivo che ha indotto lo [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il versamento di dazi doganali per una partita di denaro falso proveniente da un altro Stato membro, occorre osservare in limine che i dazi doganali all' importazione possono essere riscossi solo su merci importate da uno Stato terzo nel territorio doganale della Comunità, e non su merci provenienti da altri Stati membri (artt. 9 e 12-15 del Trattato). 10 Pertanto la prima parte della questione va intesa nel senso che essa mira, in sostanza, a stabilire se l' importazione di denaro falso nel territorio doganale della Comunità possa far sorgere un' obbligazione doganale. 11 A questo proposito occorre ricordare che, nelle sentenze 26 ottobre 1982, Wolf (causa 221/81, Racc. pag. 3681), e Einberger I (causa 240/81, Racc. pag. 3699), la Corte ha affermato che nessun debito doganale sorge all' atto dell' importazione degli stupefacenti che non facciano parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell' uso per scopi medici o scientifici. 12 La Corte è giunta a questo convincimento dopo aver rilevato che l' importazione e lo smercio di stupefacenti, al di fuori di detto circuito economico rigorosamente sorvegliato, sono vietati in tutti gli Stati membri, conformemente agli impegni internazionali da questi ultimi assunti in materia.

Essa ne ha concluso che un debito doganale non poteva sorgere all' atto dell' importazione di stupefacenti che non possono essere messi in commercio e inseriti nell' economia della Comunità. 13 La Corte ha inoltre rilevato che l' istituzione della Tariffa doganale, contemplata dall' art. 3, lett. b), del Trattato, si inserisce nel contesto degli scopi che l' art. 2 assegna alla Comunità e delle linee di condotta stabilite dall' art. 29 per la gestione dell' unione doganale.

Le importazioni di sostanze stupefacenti nella Comunità, che possono comportare solo provvedimenti repressivi, sono del tutto estranee a detti scopi e a dette linee di condotta. 14 Tale punto di vista si impone a maggior ragione per quanto riguarda il denaro falso.

Infatti per esso vige del pari una convenzione internazionale, vale a dire la convenzione per la repressione del falso nummario (Raccolta dei trattati della Società delle Nazioni, vol. 112, pag. 371), cui tutti gli Stati membri, tranne il Granducato di Lussemburgo, partecipano attualmente, e la quale, nell' art. 3, obbliga le parti contraenti a punire come infrazioni di diritto comune, in particolare, i fatti fraudolenti di fabbricazione o di alterazione di moneta, la messa in circolazione di denaro falso, nonché il fatto di introdurre nel paese o di ricevere o di procurarsi denaro falso, quando si è al corrente della sua falsità, allo scopo di metterlo in circolazione.

Inoltre, la fabbricazione, la detenzione, l' importazione e lo smercio di denaro falso, che si tratti di denaro nazionale o straniero, sono vietati in tutti gli Stati membri. 15 Ne consegue che per il denaro falso vige, in tutti gli Stati membri, un divieto di importazione o di messa in circolazione assoluto, mentre il commercio e l' uso degli stupefacenti per fini medici e scientifici rimangono consentiti. 16 La prima parte della questione sollevata va quindi risolta come segue: il diritto comunitario dev' essere interpretato nel senso che nessun debito doganale può sorgere all' atto dell' importazione di denaro falso nel territorio doganale della Comunità.

Sull' IVA all' importazione 17 Con la seconda parte della questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' art. 2 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l' IVA può essere riscossa all' atto dell' importazione di denaro falso nella Comunità. 18 A questo proposito nella sentenza 28 febbraio 1984, Einberger II (causa 294/82, Racc. pag. 1177), la Corte ha già rilevato che l' IVA all' importazione e i dazi doganali possiedono caratteristiche essenziali analoghe in quanto traggono origine dal fatto dell' importazione nella Comunità e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri e costituiscono ciascuno una parte del prezzo di vendita calcolato in modo analogo dai successivi operatori economici.

Questo parallelismo trova conferma nel fatto che l' art. 10, n. 3, della sesta direttiva autorizza gli Stati membri a collegare il fatto generatore e l' esigibilità dell' IVA all' importazione a quelli dei dazi doganali. 19 Per quanto attiene alle importazioni illegali di stupefacenti nella Comunità, le quali possono dar luogo unicamente a provvedimenti repressivi, la Corte ha quindi concluso che siffatte operazioni sono del tutto estranee alle disposizioni della sesta direttiva riguardanti la definizione dell' imponibile e, di conseguenza, al sorgere di un' obbligazione fiscale in materia di IVA. 20 Per i motivi sopra esposti a proposito dei dazi doganali le considerazioni della Corte in materia di importazione illegale di stupefacenti si applicano a fortiori nel caso delle importazioni di denaro falso. 21 La seconda parte della questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco va quindi risolta come segue: l' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dev' essere interpretato nel senso che l' IVA all' importazione non può essere riscossa all' atto dell' importazione di denaro falso nella Comunità. 22 Tale constatazione, al pari di quella relativa ai dazi doganali, lascia intatta la competenza degli Stati membri per reprimere le trasgressioni delle loro leggi in materia di denaro falso mediante opportune sanzioni, con tutte le conseguenze che queste implicano, anche in campo pecuniario.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco, con ordinanza 21 giugno 1989 , dichiara: 1) Il diritto comunitario dev' essere interpretato nel senso che nessun debito doganale può sorgere all' atto dell' importazione di denaro falso nel territorio doganale della Comunità. 2) L' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dev' essere interpretato nel senso che l' IVA all' importazione non può essere riscossa all' atto dell' importazione di denaro falso nella Comunità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61989CJ0343_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-343/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente fra [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, 9 e 12-29 del Trattato CEE, nonché dell' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; GU L 145, pag. 1), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. [OSCURATO:PERSONA], M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni presentate per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 2 ottobre 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 25 ottobre 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 21 giugno 1989, pervenuta in cancelleria il 6 novembre seguente, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco ha posto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 3, 9 e 12-29 di detto Trattato, nonché dell' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme; GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "sesta direttiva"). 2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia fra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") avente ad oggetto il versamento di dazi doganali e, inoltre, dell' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA") all' importazione a causa dell' introduzione nel territorio della Repubblica federale di Germania di banconote false. 3 Con sentenza 16 febbraio 1982 del [OSCURATO:PERSONA] I il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato ad una pena detentiva per contraffazione di moneta, infrazione punita con gli artt. 146 e seguenti del codice penale tedesco. Detta sentenza, che è passata in giudicato, accertava che nel 1981 il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto nel territorio della Repubblica federale di Germania una serie di banconote statunitensi false che aveva ricevuto in Italia. 4 Basandosi su detto accertamento lo [OSCURATO:PERSONA] imponeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] il versamento di dazi doganali e dell' IVA all' importazione per il denaro falso. L' imposizione dei dazi doganali si basava manifestamente sul fatto che non era provata l' origine comunitaria della merce. 5 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detto provvedimento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco, sostenendo che la riscossione dei dazi doganali e dell' IVA all' importazione è in constrasto con gli artt. 9 e 12-29 del Trattato. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso pertanto il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se le disposizioni del Trattato CEE ((artt. 3, lett. b), 9, n. 1, e 12-29)) e della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ((Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (art. 2, n. 2) )), vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non è legittimato a riscuotere dazi ed imposte sulla cifra di affari all' importazione di merci illegalmente importate, la cui produzione e la cui messa in circolazione - come nel caso del denaro falso - sono vietate in tutti gli Stati membri" . 7 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della controversia principale, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Si deve rilevare che la questione sollevata dal giudice nazionale è composta da due parti che vertono, rispettivamente, sull' imposizione di dazi doganali e sulla riscossione dell' IVA all' importazione per il denaro falso. Sui dazi doganali 9 Poiché dal fascicolo della causa principale non emerge chiaramente il motivo che ha indotto lo [OSCURATO:PERSONA] a chiedere il versamento di dazi doganali per una partita di denaro falso proveniente da un altro Stato membro, occorre osservare in limine che i dazi doganali all' importazione possono essere riscossi solo su merci importate da uno Stato terzo nel territorio doganale della Comunità, e non su merci provenienti da altri Stati membri (artt. 9 e 12-15 del Trattato). 10 Pertanto la prima parte della questione va intesa nel senso che essa mira, in sostanza, a stabilire se l' importazione di denaro falso nel territorio doganale della Comunità possa far sorgere un' obbligazione doganale. 11 A questo proposito occorre ricordare che, nelle sentenze 26 ottobre 1982, Wolf (causa 221/81, Racc. pag. 3681), e Einberger I (causa 240/81, Racc. pag. 3699), la Corte ha affermato che nessun debito doganale sorge all' atto dell' importazione degli stupefacenti che non facciano parte del circuito economico rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell' uso per scopi medici o scientifici. 12 La Corte è giunta a questo convincimento dopo aver rilevato che l' importazione e lo smercio di stupefacenti, al di fuori di detto circuito economico rigorosamente sorvegliato, sono vietati in tutti gli Stati membri, conformemente agli impegni internazionali da questi ultimi assunti in materia. Essa ne ha concluso che un debito doganale non poteva sorgere all' atto dell' importazione di stupefacenti che non possono essere messi in commercio e inseriti nell' economia della Comunità. 13 La Corte ha inoltre rilevato che l' istituzione della Tariffa doganale, contemplata dall' art. 3, lett. b), del Trattato, si inserisce nel contesto degli scopi che l' art. 2 assegna alla Comunità e delle linee di condotta stabilite dall' art. 29 per la gestione dell' unione doganale. Le importazioni di sostanze stupefacenti nella Comunità, che possono comportare solo provvedimenti repressivi, sono del tutto estranee a detti scopi e a dette linee di condotta. 14 Tale punto di vista si impone a maggior ragione per quanto riguarda il denaro falso. Infatti per esso vige del pari una convenzione internazionale, vale a dire la convenzione per la repressione del falso nummario (Raccolta dei trattati della Società delle Nazioni, vol. 112, pag. 371), cui tutti gli Stati membri, tranne il Granducato di Lussemburgo, partecipano attualmente, e la quale, nell' art. 3, obbliga le parti contraenti a punire come infrazioni di diritto comune, in particolare, i fatti fraudolenti di fabbricazione o di alterazione di moneta, la messa in circolazione di denaro falso, nonché il fatto di introdurre nel paese o di ricevere o di procurarsi denaro falso, quando si è al corrente della sua falsità, allo scopo di metterlo in circolazione. Inoltre, la fabbricazione, la detenzione, l' importazione e lo smercio di denaro falso, che si tratti di denaro nazionale o straniero, sono vietati in tutti gli Stati membri. 15 Ne consegue che per il denaro falso vige, in tutti gli Stati membri, un divieto di importazione o di messa in circolazione assoluto, mentre il commercio e l' uso degli stupefacenti per fini medici e scientifici rimangono consentiti. 16 La prima parte della questione sollevata va quindi risolta come segue: il diritto comunitario dev' essere interpretato nel senso che nessun debito doganale può sorgere all' atto dell' importazione di denaro falso nel territorio doganale della Comunità. Sull' IVA all' importazione 17 Con la seconda parte della questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l' art. 2 della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l' IVA può essere riscossa all' atto dell' importazione di denaro falso nella Comunità. 18 A questo proposito nella sentenza 28 febbraio 1984, Einberger II (causa 294/82, Racc. pag. 1177), la Corte ha già rilevato che l' IVA all' importazione e i dazi doganali possiedono caratteristiche essenziali analoghe in quanto traggono origine dal fatto dell' importazione nella Comunità e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri e costituiscono ciascuno una parte del prezzo di vendita calcolato in modo analogo dai successivi operatori economici. Questo parallelismo trova conferma nel fatto che l' art. 10, n. 3, della sesta direttiva autorizza gli Stati membri a collegare il fatto generatore e l' esigibilità dell' IVA all' importazione a quelli dei dazi doganali. 19 Per quanto attiene alle importazioni illegali di stupefacenti nella Comunità, le quali possono dar luogo unicamente a provvedimenti repressivi, la Corte ha quindi concluso che siffatte operazioni sono del tutto estranee alle disposizioni della sesta direttiva riguardanti la definizione dell' imponibile e, di conseguenza, al sorgere di un' obbligazione fiscale in materia di IVA. 20 Per i motivi sopra esposti a proposito dei dazi doganali le considerazioni della Corte in materia di importazione illegale di stupefacenti si applicano a fortiori nel caso delle importazioni di denaro falso. 21 La seconda parte della questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco va quindi risolta come segue: l' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dev' essere interpretato nel senso che l' IVA all' importazione non può essere riscossa all' atto dell' importazione di denaro falso nella Comunità. 22 Tale constatazione, al pari di quella relativa ai dazi doganali, lascia intatta la competenza degli Stati membri per reprimere le trasgressioni delle loro leggi in materia di denaro falso mediante opportune sanzioni, con tutte le conseguenze che queste implicano, anche in campo pecuniario. Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco, con ordinanza 21 giugno 1989 , dichiara: 1) Il diritto comunitario dev' essere interpretato nel senso che nessun debito doganale può sorgere all' atto dell' importazione di denaro falso nel territorio doganale della Comunità. 2) L' art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari (Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dev' essere interpretato nel senso che l' IVA all' importazione non può essere riscossa all' atto dell' importazione di denaro falso nella Comunità.
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris