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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16241/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21343/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S .

A .

S [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato G [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM A , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difendeope legis; - controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'AVVOCATURA C ENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocatiCARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 44/2021 d ella CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il28/01/2021 R.G.N. 378/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 28.1.2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse ad agire la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la prescrizione di crediti per contributi omessi e di cui a cartelle esattoriali ed avvisi di addebito precedentemente notificati e non opposti, condannando altresì l’appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3°, c.p.c.; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’atto di appello non contenesse alcuna specifica impugnazione della declaratoria di difetto d’interesse ad agire; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215 e 216 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica relativi alle cartelle esattoriali e degli avvisi diaddebito notificatile; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omessa pronuncia in relazione al disconoscimento di cui al motivo precedente e al mancato esperimento da parte degli odierni controricorrenti del procedimento di verificazione delle scritture; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2944 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le domande di rateazione dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi valessero ad interrompere la prescrizione; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto che gli odierni controricorrenti avessero depositato le istanze di rateazione di cui al motivo precedente, laddove nulla del genere era invece stato depositato; che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per aver ritenuto validamente notificati gli avvisi di addebito mediante spedizione postale; che, con il settimo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto validamente notificate le cartelle esattoriali nonostante non fosse stato prodotto alcun avviso di ricevimento delle raccomandate informative prescritte in caso di notifica a destinatario irreperibile; che, con l’ottavo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto in suo danno la condanna per responsabilità aggravata; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, statuendo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, hanno affermato che l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n.215/2021), secondo cui l’interesse ad agire in subiecta materia può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, deve trovare applicazione anche nei processi pendenti, dal momento che specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, in armonia con il suo essere condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, precisando che, nei processi pendenti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere dimostrata, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.

S.U. n. 26283 del 2022); che, dando continuità a tale indirizzo interpretativo, questa Corte, con specifico riferimento a controversie come quella per cui è causa, in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza dei carichi relativi ai contributi non pagati dopo aver richiesto essastessa all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo ed ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e l’agente della riscossione allo scopo di eccepire la prescrizione dei contributi sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo, ha ritenuto che, non avendo la parte ricorrente provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto né in seno al ricorso né nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potesse dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult.

Cass. nn. 10595, 10848 e 10859 del 2023); che, mutatis mutandis, tanto va affermato anche nel caso di specie, dovendo solo ribadirsi che i dubbi di legittimità costituzionale rassegnati nella memoria ex art. 378 depositata da parte ricorrente rispetto all’anzidetta interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sono già stati fugati da Cass.

S.U. n. 26283 del 2022, cit., alla cui ampia motivazione sul punto non può che farsi rinvio; che l’infondatezza del primo motivo comporta inevitabilmente l’assorbimento dei successivi sei, tutti concernendo statuizioni circa il merito della lite; che l’ottavo motivo è per contro infondato, del tutto correttamente i giudici territoriali avendo disposto la condanna per responsabilità aggravata in presenza della “riproposizione davanti al giudice superiore delle stesse eccezioni formali, manifestamente infondate, già respinte dal Tribunale con motivazioni esaurienti e perfettamente conformi alla costante giurisprudenza della S.C.” (così testualmente la sentenza impugnata); che l’opposto assunto sostenuto nella censura, secondo cui la condanna sarebbe erronea per avere l’odierna ricorrente “eccepito il disconoscimento delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica”, contrasta per un verso con l’accertamento compiuto dai giudici territoriali circa la genericità del disconoscimento stesso (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), senza essere supportato, per altro verso, da alcuna dimostrazione della sua specificità, mancando nel ricorso qualunque trascrizione delle “note di udienza” menzionate a pag. 25, in cui esso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stato contenuto; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21343/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S . A . S [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato G [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM A , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difendeope legis; - controricorrente - nonchécontro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'AVVOCATURA C ENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocatiCARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 44/2021 d ella CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il28/01/2021 R.G.N. 378/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 28.1.2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse ad agire la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la prescrizione di crediti per contributi omessi e di cui a cartelle esattoriali ed avvisi di addebito precedentemente notificati e non opposti, condannando altresì l’appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3°, c.p.c.; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo otto motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che l’atto di appello non contenesse alcuna specifica impugnazione della declaratoria di difetto d’interesse ad agire; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 214, 215 e 216 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante il tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica relativi alle cartelle esattoriali e degli avvisi diaddebito notificatile; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di omessa pronuncia in relazione al disconoscimento di cui al motivo precedente e al mancato esperimento da parte degli odierni controricorrenti del procedimento di verificazione delle scritture; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2944 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le domande di rateazione dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi valessero ad interrompere la prescrizione; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto che gli odierni controricorrenti avessero depositato le istanze di rateazione di cui al motivo precedente, laddove nulla del genere era invece stato depositato; che, con il sesto motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza per aver ritenuto validamente notificati gli avvisi di addebito mediante spedizione postale; che, con il settimo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto validamente notificate le cartelle esattoriali nonostante non fosse stato prodotto alcun avviso di ricevimento delle raccomandate informative prescritte in caso di notifica a destinatario irreperibile; che, con l’ottavo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto in suo danno la condanna per responsabilità aggravata; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, statuendo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche anche extratributarie mediante ruolo, hanno affermato che l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis, d.l. n. 146/2021 (conv. con l. n.215/2021), secondo cui l’interesse ad agire in subiecta materia può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis, d.P.R. n. 602/1973, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, deve trovare applicazione anche nei processi pendenti, dal momento che specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, in armonia con il suo essere condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, precisando che, nei processi pendenti, la sussistenza dell’interesse ad agire deve essere dimostrata, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e, nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 26283 del 2022); che, dando continuità a tale indirizzo interpretativo, questa Corte, con specifico riferimento a controversie come quella per cui è causa, in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver appreso dell’esistenza dei carichi relativi ai contributi non pagati dopo aver richiesto essastessa all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo ed ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale e l’agente della riscossione allo scopo di eccepire la prescrizione dei contributi sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo, ha ritenuto che, non avendo la parte ricorrente provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto né in seno al ricorso né nei termini indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non potesse dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione, dichiarando conseguentemente l’inammissibilità del gravame (cfr. da ult. Cass. nn. 10595, 10848 e 10859 del 2023); che, mutatis mutandis, tanto va affermato anche nel caso di specie, dovendo solo ribadirsi che i dubbi di legittimità costituzionale rassegnati nella memoria ex art. 378 depositata da parte ricorrente rispetto all’anzidetta interpretazione del disposto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, sono già stati fugati da Cass. S.U. n. 26283 del 2022, cit., alla cui ampia motivazione sul punto non può che farsi rinvio; che l’infondatezza del primo motivo comporta inevitabilmente l’assorbimento dei successivi sei, tutti concernendo statuizioni circa il merito della lite; che l’ottavo motivo è per contro infondato, del tutto correttamente i giudici territoriali avendo disposto la condanna per responsabilità aggravata in presenza della “riproposizione davanti al giudice superiore delle stesse eccezioni formali, manifestamente infondate, già respinte dal Tribunale con motivazioni esaurienti e perfettamente conformi alla costante giurisprudenza della S.C.” (così testualmente la sentenza impugnata); che l’opposto assunto sostenuto nella censura, secondo cui la condanna sarebbe erronea per avere l’odierna ricorrente “eccepito il disconoscimento delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica”, contrasta per un verso con l’accertamento compiuto dai giudici territoriali circa la genericità del disconoscimento stesso (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), senza essere supportato, per altro verso, da alcuna dimostrazione della sua specificità, mancando nel ricorso qualunque trascrizione delle “note di udienza” menzionate a pag. 25, in cui esso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stato contenuto; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore import
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