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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47119/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, censura la predetta decisione per vizio di motivazione, che deriverebbe dal non aver considerato che egli si era trovato a gestire la società durante il periodo di detenzione dell'amministratore formale e lo aveva fatto "al meglio delle sue capacità" e che, trattandosi di attività di accesso ai cantieri edili, non era necessario un conto corrente; Ritenuto tale motivo privo di confronto con le ampie e ragionevoli argomentazioni della decisione impugnata e di qui inammissibile, anche per la non pertinenza delle ragioni poste a fondamento dello stesso rispetto alla decisione di condanna (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Considerato che l'imputato, con l'unico motivo proposto, censura la predetta decisione per vizio di motivazione, che deriverebbe dal non aver considerato che egli si era trovato a gestire la società durante il periodo di detenzione dell'amministratore formale e lo aveva fatto "al meglio delle sue capacità" e che, trattandosi di attività di accesso ai cantieri edili, non era necessario un conto corrente; Ritenuto tale motivo privo di confronto con le ampie e ragionevoli argomentazioni della decisione impugnata e di qui inammissibile, anche per la non pertinenza delle ragioni poste a fondamento dello stesso rispetto alla decisione di condanna (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47119/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris