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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29794/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce violazione di legge processuale, per essere state poste a fondamento della condanna dichiarazioni dell'imputato invece inutilizzabili, perché da lui rese a norma dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen..

La sua difesa ha ribadito tale doglianza con memoria scritta, depositata a seguito di ricezione dell'avviso di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen..

2. Il ricorso è inammissibile per aspecificiltà.

La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni dell'imputato, ma ha fondato il proprio giudizio esclusivamente sul fatto che quegli, alla vista dei poliziotti, abbia tentato di dileguarsi: dato, questo, su cui il ricorso tace completamente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge processuale, per essere state poste a fondamento della condanna dichiarazioni dell'imputato invece inutilizzabili, perché da lui rese a norma dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen.. La sua difesa ha ribadito tale doglianza con memoria scritta, depositata a seguito di ricezione dell'avviso di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.. 2. Il ricorso è inammissibile per aspecificiltà. La sentenza impugnata non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni dell'imputato, ma ha fondato il proprio giudizio esclusivamente sul fatto che quegli, alla vista dei poliziotti, abbia tentato di dileguarsi: dato, questo, su cui il ricorso tace completamente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 giugn
Sentenza Cassazione n. 29794/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris