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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 29622/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOVARA, si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verbania - che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore occulto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita, a seguito dell'irreversibile dissesto correlato al diniego delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività di rottami, con sentenza del Tribunale di Verbania del 23 giugno 2011, colpevole del delitto di cui al capo a), limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, escluse le circostanze contestate, condannandolo alla pena di giustizia, altresì assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta documentale per non avere commesso il fatto e dal delitto di truffa contestato al capo B), perché il fatto non sussiste - ha riconosciuto il vincolo della continuazione con precedente giudicato ( sentenza del 06/10/2015, irrevocabile 06/02/2018), rideterminando la pena in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione.

2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, affidandosi a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 604 comma 5 bis e 420 ter cod. proc.pen. con riguardo alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale l'imputato non aveva validamente rinunciato.

Espone che, nel giudizio di primo grado, Barberis , all'epoca detenuto in carcere per altra causa, aveva rinunciato a comparire all'udienza del 17 luglio 2018; analoga rinuncia non aveva formulato per la successiva udienza, per cui il Tribunale non dispose la traduzione, così negando all'imputato il diritto di rendere dichiarazioni prima della chiusura del dibattimento e della camera di consiglio.

Sostiene che la Corte di appello ha fondato il rigetto di analoga eccezione facendo riferimento a orientamento giurisprudenziale antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite 'Costantino', e comunque, a una fattispecie diversa, in cui l'imputato aveva effettuato una rinuncia generica a comparire, mentre, qui, il Barberis aveva rinunciato a una sola udienza.

Su tale motivo si concentra anche la memoria integrativa del 28 aprile 2023, con la quale si richiama giurisprudenza recente sul punto sia con riguardo alla natura della nullità, di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del processo, sia con riguardo alla necessità di inequivoca manifestazione della rinuncia a comparire.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 110 - 216 n.1- 223 della legge fallimentare, in relazione all'art. 530 cpv. cod.proc.pen., con riguardo alla affermazione di responsabilità del Barberis con il ruolo di concorrente extraneus che la Corte di appello ha ravvisato valorizzando elementi in realtà neutri, come la presentazione dell'Abate al [OSCURATO:PERSONA], la sua partecipazione alle trattative e all'inventario o l'avere concordato un appuntamento con il notaio.

Inoltre, la Corte di appello opera un altrettanto generico richiamo a passi della sentenza di primo grado senza operare alcuna valutazione, così come omette di dare conto dell'esame dei documenti contenuti nella pen drive sequestrata a una collaboratrice dell'Abate.

2.3. Con il terzo motivo vengono denunciati vizi della motivazione anche per travisamento della prova dichiarativa, non potendosi intendere le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come chiamate in correità, dal momento che nel loro contenuto non è ravvisabile alcun elemento che dia conto del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda distrattiva, piuttosto emergendo da quanto riferito dal deceduto [OSCURATO:PERSONA], che in realtà erano altri i soggetti che fungevano da interlocutori ( Abate e Napoli) e ad avere in mano la situazione.

2.3.1. Viene, altresì, dedotto il travisamento delle dichiarazioni del dipendente della società Palmizio, che in nessun momento avrebbe fatto riferimento al Barberis, quanto piuttosto all'interesse dell'Abate all'acquisizione della società; quanto alla teste Bissolo, che aveva dichiarato che il Barberis aveva condotto le trattative per conto dell'abbate con Enel per il subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nella proposta di acquisto già avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rileva la difesa che l'affare non si è concluso; il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dichiarato che fu il Barberini a parlargli della cessione del ramo di azienda, poiché egli, invece, ha riferito di non ricordare se fu il Barberis.

Del tutto generico il riferimento da parte della Corte di appello alle pagine 25-28 della sentenza di primo grado, né è chiaro in che modo i documenti estrapolati dalla pen drive sequestrata a Bissolo sarebbero stati ignorati dalla Difesa come si afferma in sentenza.

2.4. Con il quarto motivo ci si duole del vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato sulla gravità del fatto e sulla presenza di pregiudizi penali a carico del ricorrente, laddove i giudici di merito hanno anche escluso rispetto alla originaria contestazione, la circostanza aggravante del danno patrimoniale rilevante.

2.5. Con l'ultimo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, ci si duole del discostamento ingiustificato della pena dal minimo edittale e dell'entità dell' aumento in continuazione.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa del 28 aprile 2023 con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al primo motivo, va ricordato l'approccio ermeneutico già tracciato in materia da Sez.

U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 che, con specifico riferimento alla individuazione della detenzione in carcere per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, i harstao affermato che: - la conoscenza, da parte del giudice che procede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza e, solo qualora questi consenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti esplicitamente di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.; - integra un'ipotesi di legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa, anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertà personale in cui versa, in tempo utile per consentire la sua traduzione.

Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia a comparire dell'imputato e di un onere - normativamente non previsto - di previa comunicazione della condizione di limitazione della libertà personale in cui versa l'interessato, l'accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa.Il descritto approccio ermeneutico è stato reiterato anche da Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 -

01. Questa pronuncia, nell'affrontare il caso di imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d'appello, ha precisato che «nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato» e, che quindi, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, «spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso», e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza.

La citata pronuncia ha, inoltre, argomentato che «la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l'imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione».

Più recentemente, le Sezioni Unite con sentenza n. 7635 del 30/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022),Costantino, Rv. 282806, chiamate a chiarire se sia consentita l'equiparazione del trattamento previsto per i soggetti ristretti in carcere a quello riservato ai soggetti nei cui confronti sia imposta la permanenza al domicilio, hanno ribadito che la soluzione interpretativa da sostenere è quella che configura, in capo all'imputato che abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico. 1.1.Posto, quindi, il diritto indiscusso dell'imputato detenuto per altra causa, nota al Giudice procedente, di vedersi assicurata la traduzione, salvo rinuncia, e venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che, in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - alla quale, appunto, il ricorrente non partecipò, perché, come dedotto dalla Difesa, non venne disposta la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, sebbene egli non vi avesse espressamente rinunciato,- il difensore di fiducia, presente in aula, non formulò alcuna eccezione per far valere il diritto dell'imputato ad essere tradotto, neppure formulando una istanza di rinvio per consentirne la presenza.

D'altro canto, come ha ricordato la sentenza impugnata, in quell'udienza, non si svolse alcuna attività che possa avere leso il diritto di difesa dell'imputato.

Il principio che viene in rilievo è quello affermato da Sez. 5 - n. 22115 del 22/03/2022, Rv. 283438, ovvero che, in tema di giudizio dibattimentale, l'omessa traduzione dell' imputato detenuto, dovuta ad un errore percettivo circa la sua rinuncia a comparire - come nel caso di specie, in cui si discute se la rinuncia effettuata per l'udienza precedente potesse valere anche per le successive, secondo un principio pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 - , n. 10508 del 05/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278814) - determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza irritualmente celebrata e la conseguente inutilizzabilità delle prove in essa assunte, sicché, ove il procedimento sia definito all'esito di successive udienze alle quali l' imputato abbia regolarmente partecipato, la sentenza è affetta da invalidità derivata solo nel caso in cui il giudice abbia fondato la propria decisione anche su quelle prove.1.2.

Calando tale principio nella fattispecie in esame, si rileva che, nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non venne svolta alcuna attività istruttoria, in quanto già dichiarata chiusa, essendo stato disposto il rinvio, dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dedicata alla discussione delle parti, solo per eventuali repliche del Pubblico Ministero, che, poi, vi rinunciò, procedendosi, quindi, alla dichiarazione di chiusura del dibattimento e alla camera di consiglio, all'esito della quale venne data lettura del dispositivo.

Pertanto, non v'è questione di prove assunte in violazione dei diritti dell'imputato da ritenersi inutilizzabili.

1.3. Quanto poi alla ulteriore deduzione, sulla quale fa leva la difesa, che all'imputato non sarebbe stato garantito il diritto di rendere spontanee dichiarazioni, essa risulta del tutto genericamente formulata, dal momento che non viene in alcun modo indicato il contenuto delle dichiarazioni che l'imputato avrebbe voluto rendere, allegazione tanto più necessaria, per esigenze di specificità del motivo, in considerazione della circostanza che l'imputato aveva rinunciato a presenziare all'udienza precedente, nella quale si era discussa la causa e avrebbe dovuto chiudersi il dibattimento, implicitamente rinunciando anche al diritto di rendere dichiarazioni.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

2. Venendo agli altri motivi, occorre premettere che Barberis è stato ritenuto un concorrente extraneus - nella veste di consulente tecnico finanziario della società e ideatore dell'operazione distrattiva, descritta in imputazione, avviata con atto di rep.

N. 13445 [OSCURATO:PERSONA] ( così modificata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'originaria imputazione).

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, in concorso, tra gli altri, con l' amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto dall'ottobre 2010 al fallimento, per i quali si è proceduto separatamente - previo trasferimento della sede della società in Romania, in modo preordinato, con atto per notar Limorini - distraeva e dissipava, cedendolo al prezzo vile di euro 25.000, peraltro mai corrisposti, l'intero ramo d'azienda della medesima società, costituito da beni mobili ( attrezzature, impianti, macchinari, mobili, arredi, macchine d'ufficio e automobili), cessione avvenuta solo in apparenza in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da una mera testa di legno, [OSCURATO:PERSONA], la cui sede sociale venne successivamente trasferita in Romania; nella realtà dei fatti emersi dalla documentazione anche informatica acquisita durante le indagini ( pen drive sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA]), tutto il patrimonio sociale della fallita era, invece, confluito nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anch'essa riconducibile a Barberis ( pg. 18 sentenza di primo grado).

2.1. Quanto al ruolo di socio occulto del Barberis - oggetto del secondo motivo di ricorso - esso è stato tratto dalle chiamate in correità da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, ritenuti attendibili, hanno riferito di essersi rivolti al Barberis, una volta conclamato lo stato di decozione dell'impresa, per reperire qualcuno in grado di rilevare l'azienda e che questi individuò la persona interessata in [OSCURATO:PERSONA]; ulteriori elementi sintomatici del ruolo sono stati individuati nella presenza del Barberis nei locali della società per la redazione dell'inventario, per come riferito dai dipendenti della società, che lo hanno, altresì, indicato come colui che conduceva le trattative per conto dell'Abate; nonché nelle dichiarazioni del notaio rogante che ha riferito che fu il Barberis a chiedergli di procedere alla stipula del contratto di cessione dell'azienda.

E' stata, inoltre, valorizzata l'ulteriore circostanza della analogia del domicilio rumeno, e la stretta contiguità temporale con le vicende che coinvolsero altra società del Barberis, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita il 6 maggio 2011, e per la cui bancarotta il ricorrente ha subìto condanna.

Alla luce di tali elementi, la Corte di appello ha escluso che il Barberis abbia svolto il ruolo di mero consulente, ravvisando nel ricorrente, piuttosto, il regista del trasferimento della società fallita prima a [OSCURATO:SOCIETA] e poi a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entrambe inattive e a lui riconducibili.

2.2. La valutazione della Corte di appello è coerente con le emergenze istruttorie e logicamente supportata, laddove le censure della Difesa mirano a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito della decisione e della interpretazione delle prove, che è attività preclusa al Giudice di legittimità, senza prospettare una reale critica alle argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata.

3. Non colgono nel segno neppure le deduzioni con le quali si denuncia il travisamento della prova dichiarativa.

Va, invero, ricordato, che il vizio di travisamento della prova, deducibile dinanzi al Giudice di legittimità ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168).

L'innovazione legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006 è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito.

Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco").

Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova.

Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova".

La nuova disciplina ha avuto l'effetto, quindi, di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il cd.

"travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo senso già subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, il giudice di legittimità: Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, rv. 234167; sez. 2^, 24 maggio 2006 n. 19850, rv. 234163; sez. 4^, 28 aprile 2006 n. 20245, rv. 234099; sez. 2^, 23 marzo 2006 n. 13994, rv. 233460).

Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ).

E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi, come si ripete, nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190).

3.1. A tali coordinate non risultano conformate le deduzioni difensive che, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito (Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), formulano censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. 4.Anche i motivi che attingono il trattamento sanzionatorio risultano privi di specificità, per omesso confronto con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata, che ha pienamente giustificato, con argomenti razionali e congrui, le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e quelle che hanno ispirato l'individuazione della pena, peraltro, non particolarmente distante dal minimo edittale, nella sua entità di base, e, comunque, non eccessiva nella parte relativa all'aumento per la continuazione.

E' noto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOVARA, si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verbania - che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore occulto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita, a seguito dell'irreversibile dissesto correlato al diniego delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività di rottami, con sentenza del Tribunale di Verbania del 23 giugno 2011, colpevole del delitto di cui al capo a), limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione, escluse le circostanze contestate, condannandolo alla pena di giustizia, altresì assolvendolo dalla bancarotta fraudolenta documentale per non avere commesso il fatto e dal delitto di truffa contestato al capo B), perché il fatto non sussiste - ha riconosciuto il vincolo della continuazione con precedente giudicato ( sentenza del 06/10/2015, irrevocabile 06/02/2018), rideterminando la pena in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione. 2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, affidandosi a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 604 comma 5 bis e 420 ter cod. proc.pen. con riguardo alla mancata partecipazione dell'imputato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale l'imputato non aveva validamente rinunciato. Espone che, nel giudizio di primo grado, Barberis , all'epoca detenuto in carcere per altra causa, aveva rinunciato a comparire all'udienza del 17 luglio 2018; analoga rinuncia non aveva formulato per la successiva udienza, per cui il Tribunale non dispose la traduzione, così negando all'imputato il diritto di rendere dichiarazioni prima della chiusura del dibattimento e della camera di consiglio. Sostiene che la Corte di appello ha fondato il rigetto di analoga eccezione facendo riferimento a orientamento giurisprudenziale antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite 'Costantino', e comunque, a una fattispecie diversa, in cui l'imputato aveva effettuato una rinuncia generica a comparire, mentre, qui, il Barberis aveva rinunciato a una sola udienza. Su tale motivo si concentra anche la memoria integrativa del 28 aprile 2023, con la quale si richiama giurisprudenza recente sul punto sia con riguardo alla natura della nullità, di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del processo, sia con riguardo alla necessità di inequivoca manifestazione della rinuncia a comparire. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 110 - 216 n.1- 223 della legge fallimentare, in relazione all'art. 530 cpv. cod.proc.pen., con riguardo alla affermazione di responsabilità del Barberis con il ruolo di concorrente extraneus che la Corte di appello ha ravvisato valorizzando elementi in realtà neutri, come la presentazione dell'Abate al [OSCURATO:PERSONA], la sua partecipazione alle trattative e all'inventario o l'avere concordato un appuntamento con il notaio. Inoltre, la Corte di appello opera un altrettanto generico richiamo a passi della sentenza di primo grado senza operare alcuna valutazione, così come omette di dare conto dell'esame dei documenti contenuti nella pen drive sequestrata a una collaboratrice dell'Abate. 2.3. Con il terzo motivo vengono denunciati vizi della motivazione anche per travisamento della prova dichiarativa, non potendosi intendere le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come chiamate in correità, dal momento che nel loro contenuto non è ravvisabile alcun elemento che dia conto del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda distrattiva, piuttosto emergendo da quanto riferito dal deceduto [OSCURATO:PERSONA], che in realtà erano altri i soggetti che fungevano da interlocutori ( Abate e Napoli) e ad avere in mano la situazione. 2.3.1. Viene, altresì, dedotto il travisamento delle dichiarazioni del dipendente della società Palmizio, che in nessun momento avrebbe fatto riferimento al Barberis, quanto piuttosto all'interesse dell'Abate all'acquisizione della società; quanto alla teste Bissolo, che aveva dichiarato che il Barberis aveva condotto le trattative per conto dell'abbate con Enel per il subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nella proposta di acquisto già avanzata da [OSCURATO:PERSONA], rileva la difesa che l'affare non si è concluso; il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dichiarato che fu il Barberini a parlargli della cessione del ramo di azienda, poiché egli, invece, ha riferito di non ricordare se fu il Barberis. Del tutto generico il riferimento da parte della Corte di appello alle pagine 25-28 della sentenza di primo grado, né è chiaro in che modo i documenti estrapolati dalla pen drive sequestrata a Bissolo sarebbero stati ignorati dalla Difesa come si afferma in sentenza. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole del vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto fondato sulla gravità del fatto e sulla presenza di pregiudizi penali a carico del ricorrente, laddove i giudici di merito hanno anche escluso rispetto alla originaria contestazione, la circostanza aggravante del danno patrimoniale rilevante. 2.5. Con l'ultimo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, ci si duole del discostamento ingiustificato della pena dal minimo edittale e dell'entità dell' aumento in continuazione. 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria integrativa del 28 aprile 2023 con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Con riguardo al primo motivo, va ricordato l'approccio ermeneutico già tracciato in materia da Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 che, con specifico riferimento alla individuazione della detenzione in carcere per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, i harstao affermato che: - la conoscenza, da parte del giudice che procede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza e, solo qualora questi consenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti esplicitamente di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen.; - integra un'ipotesi di legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa, anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertà personale in cui versa, in tempo utile per consentire la sua traduzione. Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia a comparire dell'imputato e di un onere - normativamente non previsto - di previa comunicazione della condizione di limitazione della libertà personale in cui versa l'interessato, l'accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa.Il descritto approccio ermeneutico è stato reiterato anche da Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 - 01. Questa pronuncia, nell'affrontare il caso di imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato in primo grado nelle forme del rito abbreviato, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d'appello, ha precisato che «nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato» e, che quindi, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, «spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso», e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza. La citata pronuncia ha, inoltre, argomentato che «la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento anche quando l'imputato avrebbe potuto avvisare il giudice della sua condizione in tempo utile per consentire la traduzione». Più recentemente, le Sezioni Unite con sentenza n. 7635 del 30/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022),Costantino, Rv. 282806, chiamate a chiarire se sia consentita l'equiparazione del trattamento previsto per i soggetti ristretti in carcere a quello riservato ai soggetti nei cui confronti sia imposta la permanenza al domicilio, hanno ribadito che la soluzione interpretativa da sostenere è quella che configura, in capo all'imputato che abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico. 1.1.Posto, quindi, il diritto indiscusso dell'imputato detenuto per altra causa, nota al Giudice procedente, di vedersi assicurata la traduzione, salvo rinuncia, e venendo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che, in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - alla quale, appunto, il ricorrente non partecipò, perché, come dedotto dalla Difesa, non venne disposta la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa, sebbene egli non vi avesse espressamente rinunciato,- il difensore di fiducia, presente in aula, non formulò alcuna eccezione per far valere il diritto dell'imputato ad essere tradotto, neppure formulando una istanza di rinvio per consentirne la presenza. D'altro canto, come ha ricordato la sentenza impugnata, in quell'udienza, non si svolse alcuna attività che possa avere leso il diritto di difesa dell'imputato. Il principio che viene in rilievo è quello affermato da Sez. 5 - n. 22115 del 22/03/2022, Rv. 283438, ovvero che, in tema di giudizio dibattimentale, l'omessa traduzione dell' imputato detenuto, dovuta ad un errore percettivo circa la sua rinuncia a comparire - come nel caso di specie, in cui si discute se la rinuncia effettuata per l'udienza precedente potesse valere anche per le successive, secondo un principio pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 - , n. 10508 del 05/12/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278814) - determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza irritualmente celebrata e la conseguente inutilizzabilità delle prove in essa assunte, sicché, ove il procedimento sia definito all'esito di successive udienze alle quali l' imputato abbia regolarmente partecipato, la sentenza è affetta da invalidità derivata solo nel caso in cui il giudice abbia fondato la propria decisione anche su quelle prove.1.2. Calando tale principio nella fattispecie in esame, si rileva che, nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non venne svolta alcuna attività istruttoria, in quanto già dichiarata chiusa, essendo stato disposto il rinvio, dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dedicata alla discussione delle parti, solo per eventuali repliche del Pubblico Ministero, che, poi, vi rinunciò, procedendosi, quindi, alla dichiarazione di chiusura del dibattimento e alla camera di consiglio, all'esito della quale venne data lettura del dispositivo. Pertanto, non v'è questione di prove assunte in violazione dei diritti dell'imputato da ritenersi inutilizzabili. 1.3. Quanto poi alla ulteriore deduzione, sulla quale fa leva la difesa, che all'imputato non sarebbe stato garantito il diritto di rendere spontanee dichiarazioni, essa risulta del tutto genericamente formulata, dal momento che non viene in alcun modo indicato il contenuto delle dichiarazioni che l'imputato avrebbe voluto rendere, allegazione tanto più necessaria, per esigenze di specificità del motivo, in considerazione della circostanza che l'imputato aveva rinunciato a presenziare all'udienza precedente, nella quale si era discussa la causa e avrebbe dovuto chiudersi il dibattimento, implicitamente rinunciando anche al diritto di rendere dichiarazioni. Il primo motivo è, pertanto, infondato. 2. Venendo agli altri motivi, occorre premettere che Barberis è stato ritenuto un concorrente extraneus - nella veste di consulente tecnico finanziario della società e ideatore dell'operazione distrattiva, descritta in imputazione, avviata con atto di rep. N. 13445 [OSCURATO:PERSONA] ( così modificata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'originaria imputazione). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato, in concorso, tra gli altri, con l' amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e con l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto dall'ottobre 2010 al fallimento, per i quali si è proceduto separatamente - previo trasferimento della sede della società in Romania, in modo preordinato, con atto per notar Limorini - distraeva e dissipava, cedendolo al prezzo vile di euro 25.000, peraltro mai corrisposti, l'intero ramo d'azienda della medesima società, costituito da beni mobili ( attrezzature, impianti, macchinari, mobili, arredi, macchine d'ufficio e automobili), cessione avvenuta solo in apparenza in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata da una mera testa di legno, [OSCURATO:PERSONA], la cui sede sociale venne successivamente trasferita in Romania; nella realtà dei fatti emersi dalla documentazione anche informatica acquisita durante le indagini ( pen drive sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice di [OSCURATO:PERSONA]), tutto il patrimonio sociale della fallita era, invece, confluito nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anch'essa riconducibile a Barberis ( pg. 18 sentenza di primo grado). 2.1. Quanto al ruolo di socio occulto del Barberis - oggetto del secondo motivo di ricorso - esso è stato tratto dalle chiamate in correità da parte dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, ritenuti attendibili, hanno riferito di essersi rivolti al Barberis, una volta conclamato lo stato di decozione dell'impresa, per reperire qualcuno in grado di rilevare l'azienda e che questi individuò la persona interessata in [OSCURATO:PERSONA]; ulteriori elementi sintomatici del ruolo sono stati individuati nella presenza del Barberis nei locali della società per la redazione dell'inventario, per come riferito dai dipendenti della società, che lo hanno, altresì, indicato come colui che conduceva le trattative per conto dell'Abate; nonché nelle dichiarazioni del notaio rogante che ha riferito che fu il Barberis a chiedergli di procedere alla stipula del contratto di cessione dell'azienda. E' stata, inoltre, valorizzata l'ulteriore circostanza della analogia del domicilio rumeno, e la stretta contiguità temporale con le vicende che coinvolsero altra società del Barberis, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita il 6 maggio 2011, e per la cui bancarotta il ricorrente ha subìto condanna. Alla luce di tali elementi, la Corte di appello ha escluso che il Barberis abbia svolto il ruolo di mero consulente, ravvisando nel ricorrente, piuttosto, il regista del trasferimento della società fallita prima a [OSCURATO:SOCIETA] e poi a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entrambe inattive e a lui riconducibili. 2.2. La valutazione della Corte di appello è coerente con le emergenze istruttorie e logicamente supportata, laddove le censure della Difesa mirano a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito della decisione e della interpretazione delle prove, che è attività preclusa al Giudice di legittimità, senza prospettare una reale critica alle argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata. 3. Non colgono nel segno neppure le deduzioni con le quali si denuncia il travisamento della prova dichiarativa. Va, invero, ricordato, che il vizio di travisamento della prova, deducibile dinanzi al Giudice di legittimità ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), concerne esclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). L'innovazione legislativa di cui alla legge n. 46 del 2006 è orientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). Insomma, il concetto di "travisamento della prova" è ben distinto dal "travisamento del fatto", perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova. Come è stato affermato in dottrina, "nel travisamento del fatto il giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". La nuova disciplina ha avuto l'effetto, quindi, di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il cd. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo senso già subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, il giudice di legittimità: Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, rv. 234167; sez. 2^, 24 maggio 2006 n. 19850, rv. 234163; sez. 4^, 28 aprile 2006 n. 20245, rv. 234099; sez. 2^, 23 marzo 2006 n. 13994, rv. 233460). Il principio affermato è, dunque, che la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011 Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 255087 ; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017 (dep. 2018 ) Rv. 271702 ). E' chiaro, allora, che non è prospettabile nel giudizio di legittimità un'interpretazione del significato di una fonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorra l'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi, come si ripete, nel caso in cui il giudice di merito indichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). 3.1. A tali coordinate non risultano conformate le deduzioni difensive che, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito (Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), formulano censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. 4.Anche i motivi che attingono il trattamento sanzionatorio risultano privi di specificità, per omesso confronto con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata, che ha pienamente giustificato, con argomenti razionali e congrui, le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e quelle che hanno ispirato l'individuazione della pena, peraltro, non particolarmente distante dal minimo edittale, nella sua entità di base, e, comunque, non eccessiva nella parte relativa all'aumento per la continuazione. E' noto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ri
Sentenza Cassazione n. 29622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris