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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 31258/2026

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he haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso,l'annullamento con rinvio ed in subordine la sostituzione della detenzione incarcere con il solo braccialetto elettronico.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30/01/2026, il Tribunale del riesame diTaranto – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermatol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledella medesima città, che aveva adottato la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto gravementeindiziato del reato di tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXX, fatto commesso inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ealtre persone non identificate, in Taranto il 20/12/2025.Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici dellacautela, consentivano la seguente ricostruzione dei fatti.La sera del 20 dicembre 2025, mentre passeggiava con la compagnaXXXXXXXXXXXXXXX in via del [OSCURATO:PERSONA], a Taranto, XXXXXXXXXXXXXveniva dapprima aggredito con calci e pugni da due giovani sopraggiunti abordo di uno scooter , poi ident i f icat i in [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX.

A seguito di tale prima aggressione, la persona offesacadeva al suolo, mentre i due assalitori si allontanavano; nel frattempo, lacompagna della vittima si dirigeva verso un vicino ristorante per chiederesoccorso.Poco dopo, tuttavia, uno dei primi aggressori faceva ritorno sul postoinsieme ad altri cinque o sei soggetti, sopraggiunti a bordo di diversi scooter edi una bicicletta elettrica, dando così avvio ad una seconda e ben più grave fasedell’azione criminosa.

La persona offesa, che nel frattempo si era nascostadietro alcune autovetture in attesa dei soccorsi, veniva individuata dal gruppo equindi raggiunta in via [OSCURATO:PERSONA].Qui la vittima veniva nuovamente circondata dal gruppo.

In questaseconda fase, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpivanoripetutamente XXXXXXXXXXXXX con pugni e calci al corpo e al volto; inoltre,[OSCURATO:PERSONA], armato di coltello, sferrava diversi fendenti al volto dellapersona offesa, cagionandole profonde ferite da taglio.

Quando poi XXXXXXtentava invano di sottrarsi all’aggressione, pur già accerchiato da XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, interveniva [OSCURATO:PERSONA], che lo bloccava dallespalle e dal petto, impedendogli ogni possibilità di fuga; in tale frangente,[OSCURATO:PERSONA] lo attingeva con un ulteriore colpo di arma da taglio allaregione toracica posteriore destra, provocandogli una profonda lesionepolmonare, astrattamente idonea a cagionare la morte.Esaurita l’azione, il gruppo si allontanava lasciando la vittima riversa alsuolo, sanguinante.

XXXXXX veniva quindi soccorso dalla compagna, che avevanel frattempo allertato il 118 e le forze dell’ordine, e, all’arrivo dei sanitari,presentava plurime ferite da arma da taglio al volto e al corpo, nonché unagrave lesione nella regione posteriore del torace.

Trasportato d’urgenza pressol’ospedale SS.

Annunziata, veniva sottoposto a intervento chirurgico perpneumotorace, riportando inoltre numerose ulteriori lesioni conseguenti allepercosse subite.Per quanto specificamente attiene alla posizione dell’odierno ricorrente, igiudici della cautela hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia presoparte alla seconda fase dell’azione con un contributo concorsuale pieno, avendodapprima individuato la persona offesa, nascosta dietro alcune autovetture,segnalandone la presenza agli altri correi, così consentendo la ripresadell’aggressione, e avendo quindi svolto funzione di palo nel corso dell’azione,nel contempo bloccando una via di fuga della vittima e concorrendo così aimpedirne l’allontanamento mentre era in corso la violenta aggressione delgruppo.Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art.274, lett. a) e c), cod. proc. pen. e l'adeguatezza della misura carceraria.Quanto al pericolo di recidiva, i giudici del riesame hanno ritenuto che lacondotta dell’indagato, lungi dal potersi considerare marginale, avessecostituito un apporto decisivo all’azione omicidiaria, avendo egli individuato lavittima, nascosta dietro alcune autovetture, e indicatane la presenza ai correi,così rendendo possibile, o quanto meno agevolando in modo determinante, laseconda fase dell’aggressione ai danni della persona offesa.

Hanno, altresì,evidenziato come egli non avesse tenuto, contrariamente a quanto dedottodalla difesa, alcuna condotta dissociativa, neppure successiva al fatto.Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolineava come,essendo ancora in corso le indagini per la ricostruzione dei fatti e del movente enon essendo stata rinvenuta l’arma utilizzata per ferire la persona offesa, fosseplausibile che gli indagati, ove lasciati in libertà e dunque in condizione diinteragire con persone a loro vicine, potessero avvicinare la persona offesa e lasua compagna al fine di esercitare pressioni in vista di una concertata versionedei fatti.Si sottolineava, in particolare, come fosse emersa la volontà dei soggetticoinvolti nella vicenda delittuosa in esame, compresa la stessa persona offesa,di risolvere autonomamente il conflitto insorto, ostacolando in concreto gliaccertamenti delle forze dell’ordine, e come su tale clima omertoso benavrebbero potuto far leva gli indagati, ove non più sottoposti alla misuracautelare carceraria.

In tal senso si evidenziava come, nell’immediatezza deifatti, il coindagato [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto alla persona offesa inmaniera minacciosa, esortandola a rimanere in silenzio.Si riteneva, infine, adeguata la misura custodiale in carcere in ragione delrilevante grado di offensività della condotta concorsuale; né l’applicazione deldispositivo elettronico di controllo appariva idonea a fronteggiare le esigenzecautelari, in quanto non avrebbe impedito all’indagato di entrare in contatto consoggetti di interesse al fine di compromettere l’accertamento della verità deifatti.2.

Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla configurabilità del concorso ex art 110 cod. pen. e del tentatoomicidio ex artt. 56, 110 e 575 cod. pen.L’ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione,omettendo di confrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrarioevidenziati dalla difesa e fondando il giudizio di gravità indiziaria su unaricostruzione congetturale, priva di riscontri oggettivi, in violazione dei canonidella logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze investigative in fase cautelare.Si evidenzia, innanzitutto, come il ricorrente fosse rimasto in posizionestatica, in sella alla propria bicicletta elettrica, nel corso dell’aggressione postain essere da altri soggetti nei confronti della persona offesa; non corrisponde alvero, come chiaramente emerge dalla visione dei video acquisiti, che l’indagatoabbia intercettato la persona offesa indicandola ai correi, né, tantomeno, chene abbia ostacolato la fuga.

In altri termini, all’indagato non può essereconcorso penalmente rilevante nel reato di tentato omicidio contestato.

Laqualificazione della sua presenza in termini di funzione di palo costituisce,pertanto, una mera congettura, priva di riscontri fattuali.I giudici avrebbero, inoltre, travisato la prova, fondando il proprioconvincimento su una ricostruzione dei fatti radicalmente smentita dallerisultanze video acquisite agli atti.

Proprio dalla visione dei filmati emergerebbe,infatti, che fu la compagna della persona offesa a indicare agli aggressori illuogo in cui si era nascosto XXXXXX.Il Tribunale del riesame ha, poi, ritenuto apoditticamente sussistentel’animusnecandi in capo al ricorrente, senza tuttavia accertarne laconsapevolezza del programma criminoso e l’adesione, sia pure eventuale, allostesso.

Non vi è, infatti, prova che il ricorrente fosse consapevole del reale usodel coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che l’indagato non erapresente quando quest’ultimo circolava impugnando l’arma, essendosopraggiunto quando la seconda fase dell’aggressione era già cominciata.

Alcontrario, dalle registrazioni audio-video acquisite agli atti risulta che egli invitòa cessare l’aggressione e sollecitò l’allontanamento dell’aggressore. [OSCURATO:PERSONA], dunque, incorso in un evidente travisamento, fornendo un’interpretazione deltutto illogica della frase pronunciata dall’indagato, che, secondo laprospettazione difensiva, era diretta proprio a sollecitare la cessazionedell’aggressione e l’allontanamento.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari.Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, nonostante lapalese condotta dissociativa tenuta da [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione resadai giudici del riesame è, sul punto, illogica e contraddittoria, proprio perchécontrastante con la circostanza fattuale per cui [OSCURATO:PERSONA] non solo nonha partecipato attivamente in alcun modo all’aggressione, ma, anzi, si sarebbeadoperato per far desistere gli altri indagati dal proseguirla.

Parimentiillegittima è l’ordinanza impugnata nella parte in cui ravvisa la sussistenzadell’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio.

La motivazioneresa dal Tribunale consta, infatti, di ipotesi non concretamente realizzabili inordine a tale paventata esigenza di cautela, sicché il rischio di inquinamentoprobatorio non risulta provato in alcun modo, ed è anzi escluso inconsiderazione della circostanza per cui l’unico elemento di prova a carico delricorrente è costituito dalle riprese del sistema di videosorveglianza presentesul luogo, elemento già acquisito agli atti e in alcun modo modificabile.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della massima misuracarceraria.Il Tribunale ha fatto ricorso a mere formule di stile per affermare che lamisura della custodia cautelare in carcere costituisce l’unica misura adeguata atutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.

Si tratta di affermazioniassertive, non provate e immotivate, sia perché si ipotizza una violazione dellamisura degli arresti domiciliari, anche se accompagnata dal braccialettoelettronico, senza indicare gli elementi di prova e le ragioni in base alle qualitale evenienza dovrebbe ritenersi concretamente configurabile, sia perché siassume che il ricorrente, ove non ristretto in carcere, potrebbe avere contatti,anche indiretti, con altri coindagati, interferire nelle indagini e reiterarecondotte violente, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali tale paventatopericolo dovrebbe ritenersi concreto; pericolo, peraltro, da escludere anche inconsiderazione della condizione di detenzione carceraria della maggior parte deicoindagati.L’ordinanza non ha, inoltre, adeguatamente motivato sulle ragioni per lequali non potrebbe essere disposta una misura meno afflittiva, né sull’eventualeinidoneità di tale diversa misura a soddisfare le esigenze cautelari ritenutesussistenti, in violazione del principio di proporzionalità che permea l’interamateria.3.

All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata.4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativadelle argomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza, con la quale peraltronon si confronta compiutamente.2.

In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilsindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche normedi legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultantedal testo del provvedimento impugnato.Ne consegue che la Corte di cassazione non può procedere a una riletturadel compendio indiziario, né sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito in ordine all’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementiraccolti, ma deve limitarsi a controllare se il giudice cautelare abbia datoadeguato conto delle ragioni del proprio convincimento e se il percorsoargomentativo si mantenga entro i canoni della coerenza logica e dellacorrettezza giuridica (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).È stato, infatti, più volte affermato che, in materia cautelare personale, ilricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o vizimotivazionali manifesti, mentre restano estranee al giudizio di legittimità lecensure che investono la ricostruzione del fatto o sollecitano una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice del riesame (tra le altre, Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova,Rv. 237012).Nel medesimo solco si colloca Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oassenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito».3.

Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontraalcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente ripropone, sotto plurimiprofili, le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame,sollecitando una rivalutazione del compendio indiziario e cautelare, nonconsentita in sede di legittimità, e omettendo di confrontarsi in modo effettivocon il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.3.1.

Il primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del concorsodel ricorrente nel tentato omicidio, è inammissibile perché generico, aspecifico emanifestamente infondato.La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, si risolve nellacontrapposizione di una diversa lettura del materiale investigativo a quella fattapropria dal Tribunale del riesame.

La difesa insiste, infatti, sulla pretesaposizione statica del XXXXXXX, sulla sua asserita estraneità all’individuazionedella persona offesa, sulla mancata funzione di ostacolo alla fuga e sul significatoasseritamente dissociativo della frase pronunciata nel corso dell’azione; ma talirilievi investono direttamente la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delmateriale indiziario, ambiti sottratti al sindacato di questa Corte ove, come nellaspecie, la motivazione del giudice della cautela risulti esistente, non apparente enon manifestamente illogica.Invero, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, lineare eimmune da censure rilevanti in questa sede, ha puntualmente dato conto dellaconsistenza del quadro indiziario posto a fondamento della misura, ricostruendoil duplice sviluppo dell’azione aggressiva e valorizzando, quanto alla posizionedell’odierno ricorrente, non una mera presenza sul luogo del fatto, bensì uncontributo ritenuto causalmente e funzionalmente inserito nella seconda fasedell’aggressione.In part icolare, i giudici del la cautela hanno evidenziato cheXXXXXXXXXXXXXX, sopraggiunto nella fase successiva alla prima aggressione,individuò la persona offesa mentre questa si era nascosta dietro alcuneautovetture, ne segnalò la presenza agli altri correi e rimase, quindi, collocato inposizione tale da assolvere ad una funzione di controllo e di sbarramento,contribuendo ad impedire l’allontanamento della vittima mentre il gruppo davacorso alla nuova e più violenta aggressione.Tale ricostruzione non è scalfita dalle deduzioni difensive concernenti levideoriprese acquisite.Il compendio indiziario valorizzato dal Tribunale, del resto, non si esauriscenelle riprese video, ma comprende anche le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXX e l’individuazione fotografica dalla stessa effettuata, nelcorso della quale la donna riconosceva [OSCURATO:PERSONA] come il ragazzo che, abordo della bicicletta elettrica, aveva consentito di scovare XXXXXX mentre sitrovava nascosto nell’area di parcheggio.Il ricorso, infatti, non indica un dato decisivo, incontestabile e travisato nelsenso tecnico richiesto dal giudizio di legittimità, ma si limita a proporre unadiversa interpretazione delle immagini, sostenendo che la persona offesa sarebbestata indicata agli aggressori dalla compagna e che il ricorrente sarebbe rimastofermo sulla propria bicicletta elettrica.

Si tratta, tuttavia, di una letturaalternativa del medesimo compendio, già esaminato dal Tribunale e valutato inmodo non implausibile; essa non consente di configurare né il travisamento dellaprova né la manifesta illogicità della motivazione, risolvendosi piuttosto nellarichiesta di una nuova valutazione del fatto.Né coglie nel segno la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe attribuitoal ricorrente una funzione di palo in modo meramente congetturale.L’ordinanza impugnata ha, al contrario, ancorato tale valutazione a plurimielementi fattuali, desunti dalla dinamica dell’azione, dalla collocazione delXXXXXXX rispetto alla persona offesa e agli altri aggressori, nonché dal ruolo dalui assunto nella fase in cui la vittima, già raggiunta e accerchiata, tentavainvano di sottrarsi all’aggressione.

La funzione di agevolazione concorsuale èstata dunque desunta non da un dato neutro, quale la sola presenza fisica sulluogo, ma dal comportamento complessivamente tenuto dall’indagato nelcontesto di una condotta collettiva, progressiva e coordinata.Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla configurabilitàdel concorso nel tentato omicidio e alla consapevolezza, in capo al ricorrente, delprogramma criminoso realizzato dagli altri compartecipi.

Il Tribunale non haaffermato la responsabilità cautelare del XXXXXXX sulla base di una presunzionederivante dal solo rapporto con gli altri indagati o dalla mera compresenza sulluogo, ma ha valorizzato la condotta concretamente tenuta nella faseimmediatamente precedente e concomitante all’accerchiamento della vittima,ritenendola indicativa della consapevole adesione all’azione collettiva e delcontributo fornito alla sua prosecuzione.Quanto all’animus necandi, l’ordinanza ha fatto corretta applicazione deiprincipi consolidati secondo cui l’intenzione omicida può essere desunta dallemodalità dell’azione, dal tipo di arma impiegata, dalla direzione e dallareiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, dalla violenza dell’aggressionee dal complessivo contesto in cui essa si è sviluppata.

Nel caso di specie, ilTribunale del riesame ha valorizzato il carattere plurimo e progressivodell’aggressione, l’accerchiamento della vittima, l’impiego di un coltello, ifendenti inferti al volto e al torace, nonché la lesione polmonare provocata allaregione toracica posteriore destra, astrattamente idonea a cagionare la morte.Si tratta di argomentazione pienamente coerente, rispetto alla quale ilricorso oppone soltanto una diversa ricostruzione del significato della condottadel XXXXXXX e delle espressioni da lui pronunciate nell’immediatezza successivaai fatti.Anche tale ultimo profilo è stato, peraltro, specificamente esaminato dalTribunale, che ha escluso che le frasi valorizzate dalla difesa potessero esserelette come indice di una effettiva dissociazione dall’azione delittuosa.

I giudici delriesame hanno, infatti, rilevato che, nel corso della vicenda, l’indagato avevadapprima allertato il cugino [OSCURATO:PERSONA] del possibile arrivo delle forzedell’ordine e che solo dopo l’aggressione e l’accoltellamento si era rivolto aXXXXXXXXX perché la smettesse, sollecitando altresì [OSCURATO:PERSONA] adallontanare [OSCURATO:PERSONA].

Tali emergenze audio, tuttavia, sono statelogicamente ritenute inidonee a dimostrare una condotta realmente oppositiva,poiché riferite a un momento successivo alla consumazione dell’aggressione,quando l’esigenza percepibile era ormai quella di sottrarsi alle possibiliconseguenze dell’intervento della polizia, e non già quella di impedire laprosecuzione dell’azione violenta o di porre la vittima al riparo dal pericolo.La deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe invitato gli altri acessare l’azione si risolve, dunque, ancora una volta, nella prospettazione di unadiversa lettura delle risultanze, non idonea a evidenziare una frattura logica delragionamento decisorio.3.2.

Il secondo motivo, concernente la ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., è del pari inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non individua una violazione di legge néun vizio motivazionale manifesto, ma si limita a reiterare la tesi della marginalitàdella propria condotta, della pretesa dissociazione e della inesistenza di unconcreto pericolo di inquinamento probatorio.Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha motivato in termini nonapparenti e logicamente coerenti, valorizzando la gravità concreta della condotta,la partecipazione del ricorrente ad un’azione di gruppo caratterizzata da rilevanteviolenza, l’apporto fornito alla individuazione della vittima e l’assenza di condotterealmente sintomatiche di resipiscenza o dissociazione.

La valutazione di nonmarginalità del contributo concorsuale, già posta a fondamento del giudizio digravità indiziaria, è stata quindi legittimamente richiamata anche ai fini dellaprognosi cautelare, in quanto indicativa di una significativa pericolosità e dellapossibilità di reiterazione di condotte della stessa specie.La censura difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto unacondotta dissociativa, è stata specificamente disattesa dal giudice del riesame, ilquale ha ritenuto che nessun comportamento dell’indagato fosse statoconcretamente diretto a impedire l’evento, a interrompere l’aggressione o asottrarre la persona offesa all’azione del gruppo.

A fronte di tale valutazione, ilricorso si limita a ribadire la propria opposta lettura del fatto, senza indicarealcuna lacuna motivazionale decisiva.Parimenti adeguata è la motivazione in ordine al pericolo di inquinamentoprobatorio.Il Tribunale ha evidenziato che le indagini erano ancora in corso, chedovevano essere approfonditi il movente e l’intero contesto della vicenda, chel’arma utilizzata per ferire la persona offesa non era stata rinvenuta e che il fattosi era inserito in un contesto caratterizzato dalla tendenza dei soggetti coinvolti agestire autonomamente il conflitto, ostacolando gli accertamenti delle forzedell’ordine.

Ha inoltre richiamato l’atteggiamento intimidatorio tenutonell’immediatezza dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della personaoffesa, invitata a mantenere il silenzio.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui levideoriprese sarebbero già state acquisite e non modificabili.L’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. non èlimitata alla preservazione di un singolo mezzo di prova già acquisito, ma puòriguardare la genuinità dell’intero compendio probatorio ancora in formazione,comprese le fonti dichiarative, l’individuazione di ulteriori concorrenti, laricostruzione del movente e il rinvenimento dell’arma.Sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale è concreta, specifica ecorrelata alle peculiarità del fatto, sicché le doglianze difensive restanoconfutative e fattuali.3.3.

Inammissibile è, infine, il terzo motivo, con il quale si censura laritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si lamenta l’omessavalutazione di misure meno afflittive, anche eventualmente assistite daldispositivo elettronico di controllo.Il Tribunale ha motivato in termini sufficienti e coerenti circal’inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria, ponendo in evidenza, daun lato, l’elevata gravità del fatto e il rilevante grado di offensività della condottaconcorsuale attribuita al ricorrente; dall’altro, la necessità di neutralizzare nonsolo il pericolo di reiterazione, ma anche quello di interferenza con le indagini edi contatto, diretto o indiretto, con soggetti coinvolti nella vicenda o comunquevicini agli ambienti interessati dal fatto.La valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialettoelettronico, non è stata espressa mediante formule di stile, ma è stata correlataalla natura delle esigenze cautelari ravvisate.In particolare, il dispositivo elettronico di controllo può ridurre il rischio diallontanamento non autorizzato dal luogo di esecuzione della misura, ma nonimpedisce, di per sé, comunicazioni, contatti mediati o condotte di pressione supersone informate sui fatti, specie in un contesto nel quale il Tribunale haritenuto concreto il pericolo di condizionamento delle fonti dichiarative e dicompromissione degli accertamenti ancora in corso.Neppure rileva, in senso decisivo, la dedotta condizione detentiva dellamaggior parte dei coindagati.

Il pericolo di interferenza probatoria non è statoinfatti ancorato esclusivamente al contatto con i correi, ma anche alla possibilitàdi avvicinare la persona offesa, la compagna della stessa o altri soggettiinformati sui fatti, nonché alla necessità di preservare il corretto sviluppo delleindagini in un contesto reputato omertoso e già segnato da condotteintimidatorie.Anche sotto tale profilo, il ricorso mira a sostituire alla valutazione delgiudice della cautela una diversa prognosi di adeguatezza, non consentita in sededi legittimità.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia propostol’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al versamento della somma, equitativamente determinata, di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

La cancelleria curerà inoltre l’adempimento dicui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Va, infine, disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196del 2003, in considerazione dell’oggetto dell’imputazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso,l'annullamento con rinvio ed in subordine la sostituzione della detenzione incarcere con il solo braccialetto elettronico.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30/01/2026, il Tribunale del riesame diTaranto – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermatol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledella medesima città, che aveva adottato la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto gravementeindiziato del reato di tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXX, fatto commesso inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ealtre persone non identificate, in Taranto il 20/12/2025.Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici dellacautela, consentivano la seguente ricostruzione dei fatti.La sera del 20 dicembre 2025, mentre passeggiava con la compagnaXXXXXXXXXXXXXXX in via del [OSCURATO:PERSONA], a Taranto, XXXXXXXXXXXXXveniva dapprima aggredito con calci e pugni da due giovani sopraggiunti abordo di uno scooter , poi ident i f icat i in [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX. A seguito di tale prima aggressione, la persona offesacadeva al suolo, mentre i due assalitori si allontanavano; nel frattempo, lacompagna della vittima si dirigeva verso un vicino ristorante per chiederesoccorso.Poco dopo, tuttavia, uno dei primi aggressori faceva ritorno sul postoinsieme ad altri cinque o sei soggetti, sopraggiunti a bordo di diversi scooter edi una bicicletta elettrica, dando così avvio ad una seconda e ben più grave fasedell’azione criminosa. La persona offesa, che nel frattempo si era nascostadietro alcune autovetture in attesa dei soccorsi, veniva individuata dal gruppo equindi raggiunta in via [OSCURATO:PERSONA].Qui la vittima veniva nuovamente circondata dal gruppo. In questaseconda fase, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpivanoripetutamente XXXXXXXXXXXXX con pugni e calci al corpo e al volto; inoltre,[OSCURATO:PERSONA], armato di coltello, sferrava diversi fendenti al volto dellapersona offesa, cagionandole profonde ferite da taglio. Quando poi XXXXXXtentava invano di sottrarsi all’aggressione, pur già accerchiato da XXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXX, interveniva [OSCURATO:PERSONA], che lo bloccava dallespalle e dal petto, impedendogli ogni possibilità di fuga; in tale frangente,[OSCURATO:PERSONA] lo attingeva con un ulteriore colpo di arma da taglio allaregione toracica posteriore destra, provocandogli una profonda lesionepolmonare, astrattamente idonea a cagionare la morte.Esaurita l’azione, il gruppo si allontanava lasciando la vittima riversa alsuolo, sanguinante. XXXXXX veniva quindi soccorso dalla compagna, che avevanel frattempo allertato il 118 e le forze dell’ordine, e, all’arrivo dei sanitari,presentava plurime ferite da arma da taglio al volto e al corpo, nonché unagrave lesione nella regione posteriore del torace. Trasportato d’urgenza pressol’ospedale SS. Annunziata, veniva sottoposto a intervento chirurgico perpneumotorace, riportando inoltre numerose ulteriori lesioni conseguenti allepercosse subite.Per quanto specificamente attiene alla posizione dell’odierno ricorrente, igiudici della cautela hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] abbia presoparte alla seconda fase dell’azione con un contributo concorsuale pieno, avendodapprima individuato la persona offesa, nascosta dietro alcune autovetture,segnalandone la presenza agli altri correi, così consentendo la ripresadell’aggressione, e avendo quindi svolto funzione di palo nel corso dell’azione,nel contempo bloccando una via di fuga della vittima e concorrendo così aimpedirne l’allontanamento mentre era in corso la violenta aggressione delgruppo.Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art.274, lett. a) e c), cod. proc. pen. e l'adeguatezza della misura carceraria.Quanto al pericolo di recidiva, i giudici del riesame hanno ritenuto che lacondotta dell’indagato, lungi dal potersi considerare marginale, avessecostituito un apporto decisivo all’azione omicidiaria, avendo egli individuato lavittima, nascosta dietro alcune autovetture, e indicatane la presenza ai correi,così rendendo possibile, o quanto meno agevolando in modo determinante, laseconda fase dell’aggressione ai danni della persona offesa. Hanno, altresì,evidenziato come egli non avesse tenuto, contrariamente a quanto dedottodalla difesa, alcuna condotta dissociativa, neppure successiva al fatto.Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolineava come,essendo ancora in corso le indagini per la ricostruzione dei fatti e del movente enon essendo stata rinvenuta l’arma utilizzata per ferire la persona offesa, fosseplausibile che gli indagati, ove lasciati in libertà e dunque in condizione diinteragire con persone a loro vicine, potessero avvicinare la persona offesa e lasua compagna al fine di esercitare pressioni in vista di una concertata versionedei fatti.Si sottolineava, in particolare, come fosse emersa la volontà dei soggetticoinvolti nella vicenda delittuosa in esame, compresa la stessa persona offesa,di risolvere autonomamente il conflitto insorto, ostacolando in concreto gliaccertamenti delle forze dell’ordine, e come su tale clima omertoso benavrebbero potuto far leva gli indagati, ove non più sottoposti alla misuracautelare carceraria. In tal senso si evidenziava come, nell’immediatezza deifatti, il coindagato [OSCURATO:PERSONA] si fosse rivolto alla persona offesa inmaniera minacciosa, esortandola a rimanere in silenzio.Si riteneva, infine, adeguata la misura custodiale in carcere in ragione delrilevante grado di offensività della condotta concorsuale; né l’applicazione deldispositivo elettronico di controllo appariva idonea a fronteggiare le esigenzecautelari, in quanto non avrebbe impedito all’indagato di entrare in contatto consoggetti di interesse al fine di compromettere l’accertamento della verità deifatti.2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla configurabilità del concorso ex art 110 cod. pen. e del tentatoomicidio ex artt. 56, 110 e 575 cod. pen.L’ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione,omettendo di confrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrarioevidenziati dalla difesa e fondando il giudizio di gravità indiziaria su unaricostruzione congetturale, priva di riscontri oggettivi, in violazione dei canonidella logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento dellerisultanze investigative in fase cautelare.Si evidenzia, innanzitutto, come il ricorrente fosse rimasto in posizionestatica, in sella alla propria bicicletta elettrica, nel corso dell’aggressione postain essere da altri soggetti nei confronti della persona offesa; non corrisponde alvero, come chiaramente emerge dalla visione dei video acquisiti, che l’indagatoabbia intercettato la persona offesa indicandola ai correi, né, tantomeno, chene abbia ostacolato la fuga. In altri termini, all’indagato non può essereconcorso penalmente rilevante nel reato di tentato omicidio contestato. Laqualificazione della sua presenza in termini di funzione di palo costituisce,pertanto, una mera congettura, priva di riscontri fattuali.I giudici avrebbero, inoltre, travisato la prova, fondando il proprioconvincimento su una ricostruzione dei fatti radicalmente smentita dallerisultanze video acquisite agli atti. Proprio dalla visione dei filmati emergerebbe,infatti, che fu la compagna della persona offesa a indicare agli aggressori illuogo in cui si era nascosto XXXXXX.Il Tribunale del riesame ha, poi, ritenuto apoditticamente sussistentel’animusnecandi in capo al ricorrente, senza tuttavia accertarne laconsapevolezza del programma criminoso e l’adesione, sia pure eventuale, allostesso. Non vi è, infatti, prova che il ricorrente fosse consapevole del reale usodel coltello da parte di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che l’indagato non erapresente quando quest’ultimo circolava impugnando l’arma, essendosopraggiunto quando la seconda fase dell’aggressione era già cominciata. Alcontrario, dalle registrazioni audio-video acquisite agli atti risulta che egli invitòa cessare l’aggressione e sollecitò l’allontanamento dell’aggressore. [OSCURATO:PERSONA], dunque, incorso in un evidente travisamento, fornendo un’interpretazione deltutto illogica della frase pronunciata dall’indagato, che, secondo laprospettazione difensiva, era diretta proprio a sollecitare la cessazionedell’aggressione e l’allontanamento.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari.Il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, nonostante lapalese condotta dissociativa tenuta da [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione resadai giudici del riesame è, sul punto, illogica e contraddittoria, proprio perchécontrastante con la circostanza fattuale per cui [OSCURATO:PERSONA] non solo nonha partecipato attivamente in alcun modo all’aggressione, ma, anzi, si sarebbeadoperato per far desistere gli altri indagati dal proseguirla. Parimentiillegittima è l’ordinanza impugnata nella parte in cui ravvisa la sussistenzadell’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio. La motivazioneresa dal Tribunale consta, infatti, di ipotesi non concretamente realizzabili inordine a tale paventata esigenza di cautela, sicché il rischio di inquinamentoprobatorio non risulta provato in alcun modo, ed è anzi escluso inconsiderazione della circostanza per cui l’unico elemento di prova a carico delricorrente è costituito dalle riprese del sistema di videosorveglianza presentesul luogo, elemento già acquisito agli atti e in alcun modo modificabile.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della massima misuracarceraria.Il Tribunale ha fatto ricorso a mere formule di stile per affermare che lamisura della custodia cautelare in carcere costituisce l’unica misura adeguata atutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti. Si tratta di affermazioniassertive, non provate e immotivate, sia perché si ipotizza una violazione dellamisura degli arresti domiciliari, anche se accompagnata dal braccialettoelettronico, senza indicare gli elementi di prova e le ragioni in base alle qualitale evenienza dovrebbe ritenersi concretamente configurabile, sia perché siassume che il ricorrente, ove non ristretto in carcere, potrebbe avere contatti,anche indiretti, con altri coindagati, interferire nelle indagini e reiterarecondotte violente, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali tale paventatopericolo dovrebbe ritenersi concreto; pericolo, peraltro, da escludere anche inconsiderazione della condizione di detenzione carceraria della maggior parte deicoindagati.L’ordinanza non ha, inoltre, adeguatamente motivato sulle ragioni per lequali non potrebbe essere disposta una misura meno afflittiva, né sull’eventualeinidoneità di tale diversa misura a soddisfare le esigenze cautelari ritenutesussistenti, in violazione del principio di proporzionalità che permea l’interamateria.3. All’udienza di discussione, il Procuratore generale presso questa Corte,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso, riportandosi alla memoria scritta depositata.4. [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile e sconta la sua natura fattuale e confutativadelle argomentazioni espresse nell’impugnata ordinanza, con la quale peraltronon si confronta compiutamente.2. In via generale, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilsindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche normedi legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultantedal testo del provvedimento impugnato.Ne consegue che la Corte di cassazione non può procedere a una riletturadel compendio indiziario, né sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito in ordine all’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementiraccolti, ma deve limitarsi a controllare se il giudice cautelare abbia datoadeguato conto delle ragioni del proprio convincimento e se il percorsoargomentativo si mantenga entro i canoni della coerenza logica e dellacorrettezza giuridica (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).È stato, infatti, più volte affermato che, in materia cautelare personale, ilricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o vizimotivazionali manifesti, mentre restano estranee al giudizio di legittimità lecensure che investono la ricostruzione del fatto o sollecitano una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice del riesame (tra le altre, Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova,Rv. 237012).Nel medesimo solco si colloca Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, oassenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito».3. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, non si riscontraalcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente ripropone, sotto plurimiprofili, le medesime doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame,sollecitando una rivalutazione del compendio indiziario e cautelare, nonconsentita in sede di legittimità, e omettendo di confrontarsi in modo effettivocon il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.3.1. Il primo motivo, con il quale si contesta la configurabilità del concorsodel ricorrente nel tentato omicidio, è inammissibile perché generico, aspecifico emanifestamente infondato.La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, si risolve nellacontrapposizione di una diversa lettura del materiale investigativo a quella fattapropria dal Tribunale del riesame. La difesa insiste, infatti, sulla pretesaposizione statica del XXXXXXX, sulla sua asserita estraneità all’individuazionedella persona offesa, sulla mancata funzione di ostacolo alla fuga e sul significatoasseritamente dissociativo della frase pronunciata nel corso dell’azione; ma talirilievi investono direttamente la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delmateriale indiziario, ambiti sottratti al sindacato di questa Corte ove, come nellaspecie, la motivazione del giudice della cautela risulti esistente, non apparente enon manifestamente illogica.Invero, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, lineare eimmune da censure rilevanti in questa sede, ha puntualmente dato conto dellaconsistenza del quadro indiziario posto a fondamento della misura, ricostruendoil duplice sviluppo dell’azione aggressiva e valorizzando, quanto alla posizionedell’odierno ricorrente, non una mera presenza sul luogo del fatto, bensì uncontributo ritenuto causalmente e funzionalmente inserito nella seconda fasedell’aggressione.In part icolare, i giudici del la cautela hanno evidenziato cheXXXXXXXXXXXXXX, sopraggiunto nella fase successiva alla prima aggressione,individuò la persona offesa mentre questa si era nascosta dietro alcuneautovetture, ne segnalò la presenza agli altri correi e rimase, quindi, collocato inposizione tale da assolvere ad una funzione di controllo e di sbarramento,contribuendo ad impedire l’allontanamento della vittima mentre il gruppo davacorso alla nuova e più violenta aggressione.Tale ricostruzione non è scalfita dalle deduzioni difensive concernenti levideoriprese acquisite.Il compendio indiziario valorizzato dal Tribunale, del resto, non si esauriscenelle riprese video, ma comprende anche le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXX e l’individuazione fotografica dalla stessa effettuata, nelcorso della quale la donna riconosceva [OSCURATO:PERSONA] come il ragazzo che, abordo della bicicletta elettrica, aveva consentito di scovare XXXXXX mentre sitrovava nascosto nell’area di parcheggio.Il ricorso, infatti, non indica un dato decisivo, incontestabile e travisato nelsenso tecnico richiesto dal giudizio di legittimità, ma si limita a proporre unadiversa interpretazione delle immagini, sostenendo che la persona offesa sarebbestata indicata agli aggressori dalla compagna e che il ricorrente sarebbe rimastofermo sulla propria bicicletta elettrica. Si tratta, tuttavia, di una letturaalternativa del medesimo compendio, già esaminato dal Tribunale e valutato inmodo non implausibile; essa non consente di configurare né il travisamento dellaprova né la manifesta illogicità della motivazione, risolvendosi piuttosto nellarichiesta di una nuova valutazione del fatto.Né coglie nel segno la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe attribuitoal ricorrente una funzione di palo in modo meramente congetturale.L’ordinanza impugnata ha, al contrario, ancorato tale valutazione a plurimielementi fattuali, desunti dalla dinamica dell’azione, dalla collocazione delXXXXXXX rispetto alla persona offesa e agli altri aggressori, nonché dal ruolo dalui assunto nella fase in cui la vittima, già raggiunta e accerchiata, tentavainvano di sottrarsi all’aggressione. La funzione di agevolazione concorsuale èstata dunque desunta non da un dato neutro, quale la sola presenza fisica sulluogo, ma dal comportamento complessivamente tenuto dall’indagato nelcontesto di una condotta collettiva, progressiva e coordinata.Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla configurabilitàdel concorso nel tentato omicidio e alla consapevolezza, in capo al ricorrente, delprogramma criminoso realizzato dagli altri compartecipi. Il Tribunale non haaffermato la responsabilità cautelare del XXXXXXX sulla base di una presunzionederivante dal solo rapporto con gli altri indagati o dalla mera compresenza sulluogo, ma ha valorizzato la condotta concretamente tenuta nella faseimmediatamente precedente e concomitante all’accerchiamento della vittima,ritenendola indicativa della consapevole adesione all’azione collettiva e delcontributo fornito alla sua prosecuzione.Quanto all’animus necandi, l’ordinanza ha fatto corretta applicazione deiprincipi consolidati secondo cui l’intenzione omicida può essere desunta dallemodalità dell’azione, dal tipo di arma impiegata, dalla direzione e dallareiterazione dei colpi, dalla zona del corpo attinta, dalla violenza dell’aggressionee dal complessivo contesto in cui essa si è sviluppata. Nel caso di specie, ilTribunale del riesame ha valorizzato il carattere plurimo e progressivodell’aggressione, l’accerchiamento della vittima, l’impiego di un coltello, ifendenti inferti al volto e al torace, nonché la lesione polmonare provocata allaregione toracica posteriore destra, astrattamente idonea a cagionare la morte.Si tratta di argomentazione pienamente coerente, rispetto alla quale ilricorso oppone soltanto una diversa ricostruzione del significato della condottadel XXXXXXX e delle espressioni da lui pronunciate nell’immediatezza successivaai fatti.Anche tale ultimo profilo è stato, peraltro, specificamente esaminato dalTribunale, che ha escluso che le frasi valorizzate dalla difesa potessero esserelette come indice di una effettiva dissociazione dall’azione delittuosa. I giudici delriesame hanno, infatti, rilevato che, nel corso della vicenda, l’indagato avevadapprima allertato il cugino [OSCURATO:PERSONA] del possibile arrivo delle forzedell’ordine e che solo dopo l’aggressione e l’accoltellamento si era rivolto aXXXXXXXXX perché la smettesse, sollecitando altresì [OSCURATO:PERSONA] adallontanare [OSCURATO:PERSONA]. Tali emergenze audio, tuttavia, sono statelogicamente ritenute inidonee a dimostrare una condotta realmente oppositiva,poiché riferite a un momento successivo alla consumazione dell’aggressione,quando l’esigenza percepibile era ormai quella di sottrarsi alle possibiliconseguenze dell’intervento della polizia, e non già quella di impedire laprosecuzione dell’azione violenta o di porre la vittima al riparo dal pericolo.La deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe invitato gli altri acessare l’azione si risolve, dunque, ancora una volta, nella prospettazione di unadiversa lettura delle risultanze, non idonea a evidenziare una frattura logica delragionamento decisorio.3.2. Il secondo motivo, concernente la ritenuta sussistenza delle esigenzecautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., è del pari inammissibile.Anche in questo caso il ricorrente non individua una violazione di legge néun vizio motivazionale manifesto, ma si limita a reiterare la tesi della marginalitàdella propria condotta, della pretesa dissociazione e della inesistenza di unconcreto pericolo di inquinamento probatorio.Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha motivato in termini nonapparenti e logicamente coerenti, valorizzando la gravità concreta della condotta,la partecipazione del ricorrente ad un’azione di gruppo caratterizzata da rilevanteviolenza, l’apporto fornito alla individuazione della vittima e l’assenza di condotterealmente sintomatiche di resipiscenza o dissociazione. La valutazione di nonmarginalità del contributo concorsuale, già posta a fondamento del giudizio digravità indiziaria, è stata quindi legittimamente richiamata anche ai fini dellaprognosi cautelare, in quanto indicativa di una significativa pericolosità e dellapossibilità di reiterazione di condotte della stessa specie.La censura difensiva, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto unacondotta dissociativa, è stata specificamente disattesa dal giudice del riesame, ilquale ha ritenuto che nessun comportamento dell’indagato fosse statoconcretamente diretto a impedire l’evento, a interrompere l’aggressione o asottrarre la persona offesa all’azione del gruppo. A fronte di tale valutazione, ilricorso si limita a ribadire la propria opposta lettura del fatto, senza indicarealcuna lacuna motivazionale decisiva.Parimenti adeguata è la motivazione in ordine al pericolo di inquinamentoprobatorio.Il Tribunale ha evidenziato che le indagini erano ancora in corso, chedovevano essere approfonditi il movente e l’intero contesto della vicenda, chel’arma utilizzata per ferire la persona offesa non era stata rinvenuta e che il fattosi era inserito in un contesto caratterizzato dalla tendenza dei soggetti coinvolti agestire autonomamente il conflitto, ostacolando gli accertamenti delle forzedell’ordine. Ha inoltre richiamato l’atteggiamento intimidatorio tenutonell’immediatezza dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della personaoffesa, invitata a mantenere il silenzio.Non è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui levideoriprese sarebbero già state acquisite e non modificabili.L’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. non èlimitata alla preservazione di un singolo mezzo di prova già acquisito, ma puòriguardare la genuinità dell’intero compendio probatorio ancora in formazione,comprese le fonti dichiarative, l’individuazione di ulteriori concorrenti, laricostruzione del movente e il rinvenimento dell’arma.Sotto tale profilo, la motivazione del Tribunale è concreta, specifica ecorrelata alle peculiarità del fatto, sicché le doglianze difensive restanoconfutative e fattuali.3.3. Inammissibile è, infine, il terzo motivo, con il quale si censura laritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere e si lamenta l’omessavalutazione di misure meno afflittive, anche eventualmente assistite daldispositivo elettronico di controllo.Il Tribunale ha motivato in termini sufficienti e coerenti circal’inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria, ponendo in evidenza, daun lato, l’elevata gravità del fatto e il rilevante grado di offensività della condottaconcorsuale attribuita al ricorrente; dall’altro, la necessità di neutralizzare nonsolo il pericolo di reiterazione, ma anche quello di interferenza con le indagini edi contatto, diretto o indiretto, con soggetti coinvolti nella vicenda o comunquevicini agli ambienti interessati dal fatto.La valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialettoelettronico, non è stata espressa mediante formule di stile, ma è stata correlataalla natura delle esigenze cautelari ravvisate.In particolare, il dispositivo elettronico di controllo può ridurre il rischio diallontanamento non autorizzato dal luogo di esecuzione della misura, ma nonimpedisce, di per sé, comunicazioni, contatti mediati o condotte di pressione supersone informate sui fatti, specie in un contesto nel quale il Tribunale haritenuto concreto il pericolo di condizionamento delle fonti dichiarative e dicompromissione degli accertamenti ancora in corso.Neppure rileva, in senso decisivo, la dedotta condizione detentiva dellamaggior parte dei coindagati. Il pericolo di interferenza probatoria non è statoinfatti ancorato esclusivamente al contatto con i correi, ma anche alla possibilitàdi avvicinare la persona offesa, la compagna della stessa o altri soggettiinformati sui fatti, nonché alla necessità di preservare il corretto sviluppo delleindagini in un contesto reputato omertoso e già segnato da condotteintimidatorie.Anche sotto tale profilo, il ricorso mira a sostituire alla valutazione delgiudice della cautela una diversa prognosi di adeguatezza, non consentita in sededi legittimità.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi elementi per ritenere che egli abbia propostol’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al versamento della somma, equitativamente determinata, di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. La cancelleria curerà inoltre l’adempimento dicui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Va, infine, disposta, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissionedelle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196del 2003, in considerazione dell’oggetto dell’imputazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris