CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20144/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] 141, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] N. 33, pec:-controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 226/2020 depositata il 27/1/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La società [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo), in forza di due procure alle liti autenticate dal solo Catalanotti, agì in via monitoria nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito Coven) per ottenere il pagamento di determinati importi,quale prezzo di vendita di varie partite di trebbie di birra e farine di pomodoro. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione che fu rigettata dal Tribunale di Verona con sentenza n. 2257 del 2004. Propose allora appello sostenendo che nulla fosse dovuto in quanto i decreti ingiuntivi erano stati emessi sulla base di procure solo apparentemente firmate da [OSCURATO:PERSONA], indicato quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], e in quanto quest’ultima era inadempiente ad accordi presi. Contestualmente al gravame la Coven propose querela di falso avverso l’autenticazione delle due sottoscrizioni apposte a margine dei ricorsi per ingiunzione. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Verona per l’accertamento della eventuale falsità delle firme apposte sui decreti ingiuntivi, si costituirono in giudizio entrambi i legali, sostenendo l’inammissibilità della querela e comunque la sua infondatezza. Disposta CTU ed intervenuto il Pubblico Ministero, il Tribunale adito, pur ritenendo ammissibile la querela, la rigettava in base alla dichiarazione resa dal legale rappresentante Parmentier,che riconobbe la paternitàdelle firme: tale evenienza, secondo il Tribunale, superava l’esito della consulenza tecnica che aveva, invece, accertato l’apocrifia dellefirme. Avverso la sentenza la Coven propose appello e [OSCURATO:PERSONA] si costituì nel giudizio. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto del decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e tenuto conto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al mandato, il processo fu dichiarato interrotto e poi riassunto da Covenche formulò le seguenti conclusioni: 1)accertare la violazione, da parte del Tribunale di Verona, degli artt. 1, lett. c), 4 e 5 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo i legali ricevuto una procura autenticata da notaio ma privadi giuridico rilievo perché non munita di “apostille”; 2) affermare l’errata applicazione degli art. 1399 c.c. e dell’art. 182 secondo comma c.p.c.,non potendo sussistere la ratifica di un atto radicalmente nullo; 3) accertare che, alla data del rilascio della procura, il Parmentier non era più il legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] dimessosi in data anteriore, di talché la procura rilasciata successivamente non era idonea alla ratifica dei mandati; 4) accertare che , in ogni caso , vi era stata una errata valutazione delle prove. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 226 del 27/1/2020, ha accolto l’appello ritenendo che , pur essendo il documento contenente la procura alle liti del 24/7/1991 munito dell’attestazione di un notaio, tale documento non poteva avere alcun valore legale in Italia, non essendo munito di a postilla conforme alla Convenzione dell’Aja e non contenendo l’identificazione del soggetto cui il notaio aveva attribuito la firma; contenendo , peraltro , una procura non collegata ad alcuna azione e recante un a da ta ben anteriore al deposito dei ricorsi monitori, in nessun casoessa poteva costituire il presupposto per una valida instaurazione del rapporto processuale. Accertata la falsità delle firme e ritenuto,peraltro, che, all’epoca del rilascio delle procure, il Parmentier non era più legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello, accolto l’appello e considerato che dei due difensori uno era deceduto, ha posto a carico del solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado, ritenendo la pronuncia coerente con la funzione pubblicistica del ruolo assunto dal legale, tenuto a verificare il fondamento dei poteri che esercita. Sul puntola corte, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che le spese processuali fossero da porsi a carico del (solo) Bulgarelli, non potendo attribuirsi rilievo alla rinuncia al mandato dal medesimo comunicata ad [OSCURATO:PERSONA], rinuncia peraltro del tutto contrastante con l’attività difensiva svolta dal legale. Avverso la sentenza questi propone ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, cui resiste la Coven con controricorso. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 9/7/2023 , ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza ed ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha dato atto con memoria del 17/11/2023. Lacausa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ed il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Considerato che: con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 83 ed 85 cpc letti in rapporto congli artt. 303 e 305 cpc, con rilievo ai sensi dell'art. 360, n. 4, cpc. La corte del merito ha errato perché, a fronte dell’avvenuta rinuncia dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al mandato conferitogli, avrebbe dovuto ritenere che la notifica,presso il medesimo, del ricorso in riassunzione del processo dichiarato interrottoa seguito d ella morte del Catalanotti, era nulla, in ragione dell’avvenuta rinuncia al mandato, ed avrebbe dovuto dichiarare estinto il processo o farlo retrocedere al punto in cui il vizio de quo si era concretizzato al fine di rinnovare la notifica all’indirizzo della partepersonalmente. Con il secondo motivo - violazione dell’art. 83 c.p.c dell’art. 16 sexies d.l. n. 179/12 conv. con modificazioni in l. n. 221/12 come modificato dal d.l. n. 90/14, conv. con modificazioni in l. n. 114/14e dell’art. 37/34 letti in rapporto con gli artt. 303 e 305 cpc (art. 360 n.4 c.p.c.)-deduce che la sentenza è errata in quanto , a fronte del fatto che il mandato conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguardava soltanto un grado del giudizio ed era limitato alla fase attinente al merito sostanziale della lite,la notifica al medesimo del ricorso in riassunzione del processo interrotto -a seguito della morte del Catalanotti- doveva essere dichiarata nulla, con la conseguente necessità di dichiarare estinto il processo o di farlo retrocedere al punto in cui il vizio de quo si era concretizzato e con neces sità ulteriore di sua corretta riattivazione a diretto indirizzo della parte. Con il terzo motivo -violazione dell’art. 91 c.p.c. letto in rapporto con gli art. 75 e 83 c.p.c. con rilievo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. - assume che la sentenza è errata in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto costituito personalmente nonostante egli avesse rinunciato all’incarico e nonostante, in coerenza con la rinuncia,egli non avesse svolto alcuna attività processuale e, altresì, nonostante egli non avesse sottoscritto alcun atto o difesa nella causa d’appello relativa alla querela difalso , conseguendo da ciò l’erroneo addebito , a suo carico , delle spese del giudizio di appello.Con il quarto motivo- violazione degli artt. 102 e 110 c.p.c. da leggere in rapporto con gli artt. 752, 1292 e 1298 comma 2 c.c. (art. 360 n. 4)-il ricorrente assume che, avendo operato sia nel processo di prime cure che in quello di appello sulla querela di falso , quale co - difensore assieme all’avocato Catalanotti, a fronte dell’incontroverso verificarsi della morte di questi ed a fronte del fatto che, con l’accertamento della natura apocrifa della procura, i legali costituiti in causa avrebbero dovuto considerarsi quali parti personalmente costituite, la corte del merito avrebbe dovutodisporre un’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto litisconsorti necessari del rapporto sub iudice. Con il quinto motivo -violazione degli artt. 300, 303 , 102 e 110 c.p.c. da leggere in rapporto con gli artt. 752, 1292 e 1298, co . 2 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c. )-lamenta che la corte del merito ha errato perché, una volta ritenutele procur e affett e da apocrifia della sottoscrizione ed una volta affermato che personalmente costituiti in causa dovevano considerarsi i legali per non aver controllato la fonte del proprio potere rappresentativo, avrebbe dovuto disporre, a seguito del decesso di uno deilegali, l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. al fine di procurare una rituale riassunzione nei confronti degli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Con il sesto motivo -violazione dell’art. 83, comma 3 c.p.c. letto in rapporto con gli artt. 75 e 91 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)- deduce che la sentenza è viziata nella parte in cui ha esteso la “funzione pubblicistica” dell’avvocato (o meglio l’onere di verifica quanto a consistenza e sussistenza dei poteri che egli esercita, quale portato della ridetta “funzione pubblicistica”) anche al legale che non abbia provveduto alla certificazione di autografia della sottoscrizione apposta dalla parte sulla procura alle liti.Con il settimo motivo -violazione o falsa applicazione dell’art. 83, co. 3 c.p.c. letto in rapporto con gli artt. 75 e 91 c.p.c. (360, n. 3 c.p.c) - assume che la sentenza è viziata nella parte in cui ha preteso che la “funzione pubblicistica”dell’avvocato si traducesse in un gravoso compito di verifica-per il legale nominato co- difensore- pur essendo il medesimo assoggettato, quanto alla gestione della vertenza, alle indicazioni del dominus. Con l’ottavo motivo - violazione dell’art. 75 c.p.c. letto in relazione agli artt. 83 e 84 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c) -assume che la sentenza vada annullata per aver, in presenza di due legali, omesso un’indagine in relazione al soggetto che ebbe ad effettuare la certificazione di autenticità della procura o in relazione alle prevalenti responsabilità dell’uno o dell’altro procuratore, ritenendo tale questione astrattamente irrilevante ai fini del decidere. Con il nono motivo -violazione dell’art. 91 c.p.c. letto in relazione all’art. 83 c.p.c. e 1710 c.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) -il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per non aver valutato quale dei due legali avesse curato l’apposizione della sottoscrizione per autentica della procura ad litem. [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo sia fondato e vada accolto per le ragioni qui di seguito esposte, con assorbimento di ogni altro motivo. La Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato l’interruzione del processo per morte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed il giudizio è stato riassunto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giusta notifica al procuratore e domiciliatario Bulgarelli, poi perfezionata anche nei confronti della parteAgroil Ltd. La riassunzione, però, non è stata disposta nei confronti degli eredi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale era l’unico ad aver autenticato le procure e, dunque, l’unico a poter essere ritenuto responsabile della mancata verifica dei propri poteri. L’opzione di non procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del Catalanotti poteva ritenersi plausibile fino al momento in cui la procura era ancora da ritenersi non falsa. La stessa non poteva essere considerata corretta una volta che la corte del merito ha deciso di accogliere la querela di falso ed ha considerato costituite, quali parti personalmente, i due legali responsabili di aver autenticato una firma non veritiera. La corte ha errato nell’individuare il solo Bulgarelli quale parte costituita personalmente, ed avrebbe dovuto evidenziare che costituitosi personalmente (ancorchépoi defunto) era, fino all’evento interruttivo, pure il Catalanotti. Alla luce del dato incontestato che il solo Catalanotti aveva autenticato la firma del preteso legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], la corte avrebbe dovuto attribuire al medesimo, o quanto meno anche al medesimo, la “funzione pubblicistica” dell’avvocato, consistente nella funzione certificatoria dell’autenticità della firma di procura. Conseguentemente, a seguito del decesso della “parte”, il processo avrebbe dovuto essere riassunto anche nei confronti degli eredidella medesima. Ne consegue che la sentenza va cassata nella parte in cui non ha disposto la riassunzione del processo nei confronti degli eredi del Catalanotti in violazione degli artt. 110 c.p.c. e 752 c.c. All’accoglimentonei suindicati termini del quarto motivo di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi, consegue la cassazione in relazione della impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazi