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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 22717/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16387/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2375/2023 depositata il06/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto il gravame proposto da l M inistero delle infrastrutture e dei trasporti e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa al pagamento dei compensi che sarebbero stati maturati per il periodo dal giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratt o di collaborazione stipulato con il M inistero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d .lgs. n. 163 del 2006, contratt o scadut o il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione de lla lavorat rice , disposizione,invece, ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto la cessazione del rapport o nel mentre proseguito.

2. La Corte territoriale, premesso che andavano distint i i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido –con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. –, mentre per il periodo fino al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( seco ndo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge») prospettata dall’amministrazione, reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) i contratti di collaborazione non erano più in essere , perché cessat i il 31 dicembre 2014.

Di conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostrata la circostanza dedotta dal lavoratorea sostegno dell’opposta interpretazione della norma, vale a dire che le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori i cui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del Ministero sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l’anno 2015.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi, cui resiste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con controricorso.

4. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., perché il Ministero, nell’atto d’appello, non aveva impugnato l’accertamento del Tribunale in ordine al fatto che «i contratti di collaborazione stipulati all’esito della procedura selettiva con gli Esperti adibiti alla [OSCURATO:PERSONA] di Missione scadevano tutti al 31.12.2014, sicché alla data del 1.1.2015 nessun contratto era ancora “in essere”», sicché su tale circostanza si era formato il giudicato, con la conseguenza che la stessa non poteva essere posta in discussione dalla Corte d’appello, che aveva, invece, acceduto all’ipotesi che potessero esistere “altri e diversi contratti per l’anno 2015”.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché –si sostiene –era onere del Ministero provare l’esistenza di contratti diversi suscettibili di proroga, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.

3. Con il terzo motivo si deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo, comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost., per vizio di motivazione o per motivazione apparente e violazione del principio di prudente apprezzamento della prova, perché la Corte d’appello avrebbe accolto il gravame del Ministero in base alla circostanza oggetto dei precedenti mezzi, e, dunque, in base ad affermazione inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione.

4. I primi tre motivi, in disparte ogni altra considerazione, sono inammissibili perché censurano un mero passaggio argomentativo, svolto ad abundantiam , e non l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, che è invece fondata sul rilievo essenziale del tenore letterale della legge, che aveva circoscritto la proroga ai soli rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della stessa (sul punto, fra molte, Cass. Sez. 1, 08/06/2022, n. 18429, secondo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendidella decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse).

Tale considerazione induce anche ad escludere la configurabilità della denunciata violazione di giudicato, di cui a l primo mezzo, posto che l’affermazione in questione non rappresenta una statuizione minima suscettibile di giudicato interno, vale a dire la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (sul punto, v.

Cass. Sez. 6 - L, 08/10/2018, n. 24783).

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell’attività della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l’applicabilità ai contratti di collaborazione in questione.

6. Con il quinto mezzo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 e n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata considerazione della relazione tecnica alla legge di stabilità che, appunto, evidenziava che l’intento fosse quello di prorogare gli incarichi in scadenza al 31 dicembre 2014.

7. Il quarto motivo è fondato,come da precedente di questa Corte (Cass. Sez.

L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi, a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rimanendo superata la necessità di vagliare il quinto motivo, assorbito.

7.1. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione»), che rende palese l’ esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permettedi per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).

8. Va accolto, pertanto, il quarto motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamentodelle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto ed inammissibili gli ulteriori motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16387/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2375/2023 depositata il06/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto il gravame proposto da l M inistero delle infrastrutture e dei trasporti e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa al pagamento dei compensi che sarebbero stati maturati per il periodo dal giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratt o di collaborazione stipulato con il M inistero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d .lgs. n. 163 del 2006, contratt o scadut o il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione de lla lavorat rice , disposizione,invece, ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto la cessazione del rapport o nel mentre proseguito. 2. La Corte territoriale, premesso che andavano distint i i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, l’amministrazione aveva usufruito della prestazione benché in assenza di contratto valido –con conseguente diritto alla retribuzione maturata ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. –, mentre per il periodo fino al 31 dicembre 2015 non era stata prestata alcuna attività lavorativa, ha condiviso l’interpretazione dell’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( seco ndo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge») prospettata dall’amministrazione, reputando inapplicabile la proroga ivi prevista in quanto alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015) i contratti di collaborazione non erano più in essere , perché cessat i il 31 dicembre 2014. Di conseguenza, era legittima l’azione amministrativa, che si era limitata a prendere atto della cessazione del rapporto, risultando indimostrata la circostanza dedotta dal lavoratorea sostegno dell’opposta interpretazione della norma, vale a dire che le attività di cui la stessa intendeva assicurare la continuità fossero esclusivamente quelle svolte dai collaboratori i cui contratti erano scaduti il 31 dicembre 2014, a fronte della deduzione del Ministero sulla finalizzazione della proroga ad altri e diversi contratti per l’anno 2015. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi, cui resiste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con controricorso. 4. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., perché il Ministero, nell’atto d’appello, non aveva impugnato l’accertamento del Tribunale in ordine al fatto che «i contratti di collaborazione stipulati all’esito della procedura selettiva con gli Esperti adibiti alla [OSCURATO:PERSONA] di Missione scadevano tutti al 31.12.2014, sicché alla data del 1.1.2015 nessun contratto era ancora “in essere”», sicché su tale circostanza si era formato il giudicato, con la conseguenza che la stessa non poteva essere posta in discussione dalla Corte d’appello, che aveva, invece, acceduto all’ipotesi che potessero esistere “altri e diversi contratti per l’anno 2015”. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché –si sostiene –era onere del Ministero provare l’esistenza di contratti diversi suscettibili di proroga, anche in ragione del principio di vicinanza della prova. 3. Con il terzo motivo si deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo, comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost., per vizio di motivazione o per motivazione apparente e violazione del principio di prudente apprezzamento della prova, perché la Corte d’appello avrebbe accolto il gravame del Ministero in base alla circostanza oggetto dei precedenti mezzi, e, dunque, in base ad affermazione inidonea ad esplicitare le ragioni della decisione. 4. I primi tre motivi, in disparte ogni altra considerazione, sono inammissibili perché censurano un mero passaggio argomentativo, svolto ad abundantiam , e non l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, che è invece fondata sul rilievo essenziale del tenore letterale della legge, che aveva circoscritto la proroga ai soli rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore della stessa (sul punto, fra molte, Cass. Sez. 1, 08/06/2022, n. 18429, secondo cui è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendidella decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse). Tale considerazione induce anche ad escludere la configurabilità della denunciata violazione di giudicato, di cui a l primo mezzo, posto che l’affermazione in questione non rappresenta una statuizione minima suscettibile di giudicato interno, vale a dire la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (sul punto, v. Cass. Sez. 6 - L, 08/10/2018, n. 24783). 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del comma 257 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, in relazione all’art. 12 disp. prel. cod. civ., sul rilievo che la norma dovesse essere diversamente interpretata, perché la finalità perseguita dal legislatore era evidentemente quella di garantire la prosecuzione dell’attività della Struttura e, quindi, non si poteva fare leva solo sulla data di entrata in vigore della legge per escluderne l’applicabilità ai contratti di collaborazione in questione. 6. Con il quinto mezzo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 e n. 4, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata considerazione della relazione tecnica alla legge di stabilità che, appunto, evidenziava che l’intento fosse quello di prorogare gli incarichi in scadenza al 31 dicembre 2014. 7. Il quarto motivo è fondato,come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi, a cui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., rimanendo superata la necessità di vagliare il quinto motivo, assorbito. 7.1. Occorre, infatti, partire dal dato testuale della norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) per approdare ad un’opzione ermeneutica che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione»), che rende palese l’ esigenza sottesa alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legis rispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permettedi per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame (in tal senso, arg. ex Cass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465). 8. Va accolto, pertanto, il quarto motivo, nei termini sopra indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nel punto che precede e provvedendo anche al regolamentodelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto ed inammissibili gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa compos
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