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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 06771/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e per quello di cui all'art. 651 cod. pen.

La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine: -alla confermata responsabilità per il reato per carenza dei presupposti costitutivi; - al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto al primo motivo, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (minaccia per costringere al compimento di atti i pubblici ufficiali) e psicologico del reato, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo è, del pari, inammissibile perché non dedotto in sede di appello.

All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore esidente Maria g'\a a Vigna luigi [OSCURATO:PERSONA] DE P0 S s-f\ CANCele CP {A 2 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e per quello di cui all'art. 651 cod. pen. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine: -alla confermata responsabilità per il reato per carenza dei presupposti costitutivi; - al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto al primo motivo, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione dell'elemento materiale (minaccia per costringere al compimento di atti i pubblici ufficiali) e psicologico del reato, il ricorrente tende a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità, nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile perché non dedotto in sede di appello. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore esidente Maria g'\a a Vigna luigi [OSCURATO:PERSONA] DE P0 S s-f\ CANCele CP {A 2 5
Sentenza Cassazione n. 06771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris