CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 14063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 25399/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale,elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] o Alagna , dal quale èrappres. e di fesa , per proc ura speciale in atti ; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 1118/22 , pubblicata indata 18.03.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 17.12.14, la [OSCURATO:PERSONA] medico Caless.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’A . s . l . Caserta, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 128.216,94 indebitamente trattenuta per il superamento deltetto di spese del 2007, sui compensi per prestazioni sanitarie dovute per il 2008. Con sentenza del 2020, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando l’A.s.l. al pagamento della somma richiesta, non avendo la convenuta dimostrato l’entità del tetto di spesa per il 2007, né il superamento dello stesso da parte dell’attrice. Avverso tale sentenza l’A.s.l. proponeva appello che, con sentenz a del 18.3.22, la Corte territoriale dichiaravaimprocedibile, osservando che: il difensore dell’appellante si era costituito in appello il 16.9.20 con modalità telematica, depositando la scannerizzazione in formato pdf delle sole ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata, presumibilmente contenente l’atto di citazione in appello (non essendo possibile sulla base di tali documenti accertare ilcontenuto del messaggio di posta elettronica); l’appellato, costituitosi con modalità telematica il 18.1.21, pur non avendo fino ad allora sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellanti, non aveva depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, ma solo la scannerizzazione in formato pdf della citazione notificatagli; tali atti non erano tuttavia idonei a consentire la verifica della tempestiva costituzione dell’appellante quando la citazione d’appello non era stata notificata telematicamente dall’appellante, a norma dell’art. 3bis, l. n. 53/94; dai commi 1 bis e 1ter dell’art. 9 l. n. 53 si desumeva, a contrario , che l’avvocato che aveva notificato telematicamente un atto processuale era abilitato a darne la prova in forma cartacea-cioè mediante il materiale deposito in cancelleria delle copie su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, accompagnato dall’attestazione della conformità delle copie depositate ai documenti informatici- soltanto quando non era possibile fornirla con modalità telematiche, depositando telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio; pertanto, non fornendo la prova, entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., della notificazione della citazione d’appello, la costituzione in giudizio doveva ritenersi nulla e, non essendo possibile per il giudice verificare direttamente se essa fosse avvenuta nel termine ex art. 347, c.1, c.p.c., l’appello era da ritenere improcedibile ex art. 348, c.1, c.p.c. L’[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato da memoria. Nonsi è costituita la parte intimata. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 9, 11, l. n. 53/94, per aver la Corte d’appello dichiarato improcedibile l’atto d’appello interpretandoerroneamente le citate norme. Al riguardo, la ricorrente assume che: l’appellato, nella propria comparsa di costituzione, aveva espressamente ammesso che l’appello gli era stato notificato il 9.9.20, integrando il raggiungimento dello scopo della notifica; l’atto d’appello era stato ricevuto e consegnato alla casella di posta elettronica certificata, in assenza di contestazionedella controparte, anche dopo aver preso visione della scansione in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna, venendo in rilievo il principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., con onere di prova contraria a carico del destinatario.Il ricorso èfondato. L'atto di appello notificato con modalità telematicanon è improcedibile nel caso in cui l'appellantesi costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici , non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994( Cass., n. 17711/20 23). D’altro canto, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. I n applicazione di tale principio, la Suprema Corteha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata)(Cass. 20214/2021). Nel caso concreto, l’appellato si è costituito senza opporre la tardività della notifica, o la irritualità della costituzione dell’appellante,per cui, alla luce dell’orientamento citato, al quale il collegio intende dare continuità, il ricorso va accolto, essendo sufficiente ad evitare l’improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., l’aver prodotto – in assenza di contestazioni da parte dell’appellato - un formato pdf delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata,accompagnato dalla copia cartacea dell’atto notificato. Invero, la mancata contestazione della controparte che, anzi, si è regolarmente difesa, integrala sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, non emergendo certo una fattispecie d’inesistenza della notificazione. Per quanto esposto, in accoglimento del motivodi ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sente nza impugnata , e rinvia la causaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa