CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 49687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]in MAROCCO avverso la sentenza in data26/05/2022 dellaCORTE DI APPELLO di BOLO- GNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 26/05/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 12/02/2021 del Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato per le contravvenzioni di cui all'art. 707 cod.pen. e all'art. 4 Legge n. 110 del 1975, commessi il 4 agosto 2017. Deduce: 1. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 420-ter, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.. Omesso esame dei motivi di appello. La censura si rivolge al rigetto dell'istanza di rinvio avanzata dalla difesa per concomitante impegno professionale. A tale riguardo il difensore evidenzia che con l'istanza di rinvio per legittimo Ax91n impedimento aveva prodotto la documentazione attestante il suo impegno e aveva esposto tutte le ragioni della indispensabilità della sua presenza nel diverso procedimento, rappresentando l'impossibilità di delegare altro professionista, in considerazione della complessità e gravità del procedimento, avente a oggetto la misura cautelare della custodia in carcere. Aggiungeva che non poteva nominare sostituti per il processo per cui si chiedeva il rinvio, atteso che l'imputato non aveva espresso il consenso a tale evenienza; che l'imputato del presente giudizio non era sottoposto a misura cautelare e il reato non era prossimo alla prescrizione. Aggiunge che l'istanza non è stata neanche valutata dal giudice di primo grado e che l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio costituisce a sua volta ragione di nullità assoluta della sentenza, per violazione del diritto di difesa. 2. Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per l'omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. In questo caso il ricorrente premette che l'imputato chiedeva il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento a comparirvi, perché attinto da ordinanza applicativa della misura cautelare e sottoposto a regime in quarantena da COVID-19 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Velletri. Precisa che la Corte territoriale respingeva l'istanza perché non era stato adeguatamente documentato il legittimo impedimento e perché l'imputato non aveva chiesto di presenziare. Sulla base di ciò deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., essendosi negata all'imputato la possibilità di intervenire nel processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato sotto entrambi i profili denunciati. 1.1.Va in primo luogo osservato come l'istanza di rinvio per legittimo impedimento sia stata inviata a mezzo PEC e correttamente ricevuta nella casella di posta elettronica della Cancelleria del Giudice di primo grado. 1.1.1. Con riferimento alla validità di un'istanza inviata a mezzo PEC e alla disciplina applicabileratione temporis, vale la pena richiamare la sentenza di questa Corte n. 33915 del 28/06/2023 (Sez. 4, Pirozzi, non massimata), con la quale è stato precisato che la disciplina emergenziale«è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2022, essendo stata peraltro ripresa dalla normativa transitoria introdotta dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione del dl. n. 162/2022), con la quale si è interpolato l'art. 87 del d. Lgs. n. 150/2022, inserendosi il comma 6-bis che riproduce in sostanza la vecchia disciplina ernergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. L'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, (J-,n.\\ a sua volta introdotto dall'art. 5-quinquies della legge n. 199/2022, al comma 1, stabilisce inoltre che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l'inserimento di quello specifico atto . nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, "è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Allo stato, dunque, quella ora richiamata è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando cioè non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico. 1.1.2. Nel caso in esame, tenuto conto dell'epoca di celebrazione del processo di primo grado (12/02/2021), trova(va), dunque, applicazione la disciplina emergenziale di cui all'art. 24, comma 4, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a mente del quale, per l'appunto, «Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati 3 e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio». Tanto vale a significare che l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata in data 08/02/2021 (quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione) a mezzo PEC, presso l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] della Cancelleria del Tribunale di Forlì era valida ed efficace, in quanto correttamente e ritualmente ricevuta dal destinatario, nel rispetto delle modalità e delle forme previste dalla legge. Ciononostante, non si ha traccia di una risposta da parte del giudice di primo grado all'istanza così ricevuta, così che deve ritenersi che essa non sia stata valutata. A fronte di tale evenienza questa Corte ha già avuto modo di affermare che «in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.», (Sez. 6, Sentenza n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 - 01; più di recente, non massimata, Sez. 5, Sentenza n. 40037 del 18/06/2019). Il ricorso risulta, dunque, fondato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata. L'annullamento va disposto senza rinvio, in quanto il reato è prescritto. Considerando, infatti, che si tratta di una contravvenzione (art. 707 cod. pen.), avendo riguardo alla pena edittale massima (arresto fino a due anni), tenuto conto della data di commissione del reato 04/08/2017), in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., avendo riguardo agli atti interruttivi, il reato si è estinto per prescrizione il 04/08/2022. P.Q.M. Annulla