CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31648/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile di plurimi episodi di furto e tentato furto pluriaggravati. Rilevato che la difesa ha proposto un motivo unico di ricorso per entrambi gli imputati, lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; cattivo governo degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 533 cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che le deduzioni difensive si appalesano del tutto generiche e prive delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle critiche portate al ragionamento illustrato in sentenza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore I