CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 09082/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17037/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25534/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]., condannato in ordine al reato ex art. 10 ter Dlgs. 74/2000, è inammissibile. Riguardo al motivo proposto per vizio di motivazione, in ordine all'elemento psicologico del reato, per non avere la corte spiegato l'imputazione a carico dell'imputato della sopravvenuta crisi di liquidità, si osserva che attraverso di esso il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione, che dà conto della piena operatività in società dell'imputato, della conseguente consapevolezza degli importi iva da versare di seguito alla dichiarazione Iva corrispondente, presentata per l'anno 2017, del necessario accantonamento dell'IVA via via riscossa prima del sopraggiungere della crisi di liquidità, e delle conseguenze della scelta di assumere l'incarico societario anche in ordine alla eventuale indisponibilità di provvista per i pagamenti dovuti. Si aggiunge anche la mancata deduzione di circostanze fondanti cause di forza maggiore. Piuttosto il ricorso appare meramente rivalutativo del merito rispetto all'elemento soggettivo. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9082/2026 Roma, lì, 09/03/2026 di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]