Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22276/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sulla probabilità di ripresa di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, siccome fondato su elementi generici ed impersonali, riguardanti circostanze risalenti nel tempo, senza considerare la detenzione in atto ormai dall'anno 2013 e le gravi condizioni di salute del ricorrente, soggetto trapiantato di fegato; rilevato che la difesa ha depositato memoria; rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato la attuale operatività del clan di riferimento di cui Fasciani è stato ritenuto soggetto apicale; la fonte illecita dell'ingente patrimonio accumulato dal nucleo familiare del ricorrente; l'assenza di dati significativi dell'avvio di un percorso di revisione critica e di distacco dagli ambienti criminali; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 11 11 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione del giudizio sulla probabilità di ripresa di contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, siccome fondato su elementi generici ed impersonali, riguardanti circostanze risalenti nel tempo, senza considerare la detenzione in atto ormai dall'anno 2013 e le gravi condizioni di salute del ricorrente, soggetto trapiantato di fegato; rilevato che la difesa ha depositato memoria; rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato la attuale operatività del clan di riferimento di cui Fasciani è stato ritenuto soggetto apicale; la fonte illecita dell'ingente patrimonio accumulato dal nucleo familiare del ricorrente; l'assenza di dati significativi dell'avvio di un percorso di revisione critica e di distacco dagli ambienti criminali; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 11 mag
Decreto Cassazione n. 22276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris