CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso nr. 15829-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AvvocatoKATIA SCARPA giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrenti– avverso l’ordinanza n. 41364 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso ex art 287 c.p.c. chieden do la correzione dell’errore materiale riportato nell’ordinanza di questa Corte nr. 29525/2020, già oggetto di correzione di errore materiale con ordinanza nr. 41364/2021, da rettificare come segue: «...in parte motiva alle originarie parole «il rigetto dell’originario ricorso non poteva che riferirsi alla società contribuente» sostituire le parole: «il rigetto dell’originario ricorso non poteva che riferirsi alla società contribuente ed al Comune di Milano», sicché alle originarie parole“va rigettato l’originario ricorso proposto dal Comune di Milano” devono essere ora sostituite le parole “vanno rigettati gli originari ricorsi proposti dal Comune di Milano e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”; nella parte dispositiva, dopo il PQM, alle originarie parole «rigetta il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].» sostituire le parole: «rigettai ricorsi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e dal Comune di Milano” sicché alle originarie parole “rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano ” devono essere ora sostituite le parole “rigetta i ricorsi introduttivi proposti dal Comune di Milano e dall’ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”»; il Comune di Milano ed Agenzia delle entrat e si sono costituiti con controricorso, quest’ultima aderendo alle richieste della società ricorrente; considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero materiale errore, nell’ordinanzanr. 41364/2021 , a fronte delle richieste avanzate dal Comune di Milanocon ricorso ex art. 287 c.p.c. (allegato al ricorso in esame) con riguardo all’ordinanza di questa Corte n. 29525/2020, riportate anche nella premessa del provvedimento di cui si chiede in questa sede la correzione («...p roced ere alla correzione dell’errore/omissione materiale ... e quindi rettificare l’Ordinanza come segue: in parte motiva sostituire alle parole “va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano”: “vanno rigettati gli originari ricorsi proposti dal Comune di Milano e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, nel P.Q.M. sostituire alle parole: “rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano” “rigetta i ricorsi introduttivi proposti dal Comune di Milano e dall’ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”, quanto alla pronuncia sulle spese del giudizio sostituire alle parole “condanna la parte soccombente” le parole “condanna le parti soccombenti” o, in via del tutto subordinata, qualora il Giudice, per qualsiasi motivo, avesse ritenuto di porre le spese solo a carico della parte costituita, “condanna il comune di Milano”»), è stata unicamente disposta la correzione «nel senso che laddove al punto 4 e nel dispositivo rigetta l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano si legga e si scriva rigetta il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].»; ne consegue che il paragrafo 4 della originaria motivazione dell’ordinanza nr. 29525/2020 («il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano») va corretto nei seguenti termini: «il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, vanno rigettati gli originari ricorsi proposti dal Comune di Milano e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].»; parimenti il dispositivo originario dell’ordinanza nr. 29525/2020 («La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano») va corretto nei seguenti termini: «La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi proposti dal Comune di Milano e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].» P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 29525/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 24/12/2020, e dispone che: nella originaria motivazione, al paragrafo 4, pag. 8, righi 28—30, e pag. 9, rigo 1, in luogo di «il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano», si inseriscano le seguenti parole:«il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, vanno rigettati gli originari ricorsi proposti dal Comune di Milano e dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].»; nel dispositivooriginario a pagina 9, righi8 e 9 , in luogo di « rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano» si inseriscano, al loro posto, le parole «rigetta i ricorsi introduttivi proposti d a ll'Impresa I ng . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Comune di Milano», mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria