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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 37186/2021

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seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMA Elato avviso alle par-fg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 6 febbraio 2018, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del dibattimento, restituiva gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, rilevando la nullità del decreto il rinvio a giudizio in quanto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato Ji cui all'art. 368 cod. pen., in esito ad udienza preliminare non preceduta da regolare avviso di fissazione all'imputato (l'avviso risultava notificato in luogo diverso dal domicilic eletto).

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricEvuti gli atti, sollevava, con atto del 23 novembre 2020, conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione.

A ragione osservava che la regressione del proc:edimento si collocava al di fuori delle ipotesi normativamente previs:e determinando una stasi processuale non rimuovibile in quanto disposta con provvedimento abnorme per una ipotesi di nullità del tutto infondata.

Infatti IE notifica sia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che degli altri witi, a cominciare da quello previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., era stata sempre regolarmente eseguita nei luoghi indicati dall'imputato in sede di elezione di domicilio.

3. Il denunziato conflitto è palesemente insussistente alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui non è a 3norme - a prescindere dalla fondatezza nel merito - il provredimento del giudice del dibattimento che dichiari, "in limine litis", la nullità de decreto di rinvio a giudizio, ritenendo ravvisabile una delle cause che, per legge, possono dar ILogo a detta nullità, né detto provvedimento, quand'anche il giudice dell'udienza preliminare ritenga la nullità insussistente, è suscettibile di dar luogo ad un conflitto proprio ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., in quanto trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale, nei "casi analochi", in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimerto, prevale la decisione di quest'ultimo (Sez. 1, n. 12929 del 08/02/2018, Ccnfl. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 272616; Sez. 1, n. 6911 del :8;12/1996, dep. 1997, Rv. 206520). 4 Sulla base degli elementi che si sono considerati deve dichiararsi inammissibile il conflitto e contestualmente disporsi :a trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ror lei.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il conflitto.

Dispcne la restituzione degli alti al G1P del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE ROMAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMA Elato avviso alle par-fg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 6 febbraio 2018, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del dibattimento, restituiva gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, rilevando la nullità del decreto il rinvio a giudizio in quanto emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato Ji cui all'art. 368 cod. pen., in esito ad udienza preliminare non preceduta da regolare avviso di fissazione all'imputato (l'avviso risultava notificato in luogo diverso dal domicilic eletto). 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricEvuti gli atti, sollevava, con atto del 23 novembre 2020, conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione. A ragione osservava che la regressione del proc:edimento si collocava al di fuori delle ipotesi normativamente previs:e determinando una stasi processuale non rimuovibile in quanto disposta con provvedimento abnorme per una ipotesi di nullità del tutto infondata. Infatti IE notifica sia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che degli altri witi, a cominciare da quello previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., era stata sempre regolarmente eseguita nei luoghi indicati dall'imputato in sede di elezione di domicilio. 3. Il denunziato conflitto è palesemente insussistente alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui non è a 3norme - a prescindere dalla fondatezza nel merito - il provredimento del giudice del dibattimento che dichiari, "in limine litis", la nullità de decreto di rinvio a giudizio, ritenendo ravvisabile una delle cause che, per legge, possono dar ILogo a detta nullità, né detto provvedimento, quand'anche il giudice dell'udienza preliminare ritenga la nullità insussistente, è suscettibile di dar luogo ad un conflitto proprio ex art. 28, comma 1, cod. proc. pen., in quanto trova applicazione il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale, nei "casi analochi", in caso di contrasto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimerto, prevale la decisione di quest'ultimo (Sez. 1, n. 12929 del 08/02/2018, Ccnfl. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 272616; Sez. 1, n. 6911 del :8;12/1996, dep. 1997, Rv. 206520). 4 Sulla base degli elementi che si sono considerati deve dichiararsi inammissibile il conflitto e contestualmente disporsi :a trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ror lei. P.Q.M. Dichiara inammissibile il conflitto. Dispcne la restituzione degli alti al G1P del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15
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