Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 451/2008
ECLI:EU:T:2008:206
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 giugno 2008 – FMC Chemical/EFSA
(causa T‑312/06)
«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni –Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento
della Commissione n. 451/2000, art. 8, n. 7; direttiva del Consiglio n. 91/414) (v. punti 43‑44, 49‑50)
2.
Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile (Art. 241 CE) (v. punti 71‑72)
3.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma (Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e
53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1) (v. punti 77‑79, 81‑82)
4.
Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti (Regolamento di procedura del Tribunale,
art. 64, n. 3, lett. d), e 4) (v. punti 86‑88)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento del parere dell’EFSA 28 luglio 2006, relativo alla valutazione del principio attivo carbosulfan,
conformemente alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
(GU L 230, pag. 1) e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La FMC Chemical SPRL, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la [OSCURATO:PERSONA] (ECPA)
e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.