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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 451/2008

ECLI:EU:T:2008:206
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 giugno 2008 – FMC Chemical/EFSA (causa T‑312/06) «Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni –Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento della Commissione n. 451/2000, art. 8, n. 7; direttiva del Consiglio n. 91/414) (v. punti 43‑44, 49‑50)

2. Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile (Art. 241 CE) (v. punti 71‑72)

3. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma (Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1) (v. punti 77‑79, 81‑82)

4. Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett. d), e 4) (v. punti 86‑88) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento del parere dell’EFSA 28 luglio 2006, relativo alla valutazione del principio attivo carbosulfan, conformemente alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno subito.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La FMC Chemical SPRL, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la [OSCURATO:PERSONA] (ECPA) e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 giugno 2008 – FMC Chemical/EFSA (causa T‑312/06) «Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni –Direttiva 91/414/CEE – Prodotti fitosanitari – Parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; regolamento della Commissione n. 451/2000, art. 8, n. 7; direttiva del Consiglio n. 91/414) (v. punti 43‑44, 49‑50) 2. Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ricorso principale irricevibile (Art. 241 CE) (v. punti 71‑72) 3. Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma (Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art.  44, n. 1) (v. punti 77‑79, 81‑82) 4. Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, n. 3, lett.  d), e 4) (v. punti 86‑88) [OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento del parere dell’EFSA 28 luglio 2006, relativo alla valutazione del principio attivo carbosulfan, conformemente alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno subito. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La FMC Chemical SPRL, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la [OSCURATO:PERSONA] (ECPA) e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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