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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48508/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BAR] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la continuazione e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Foggia del 5 maggio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso integrerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 d.lgs. n. 152 del 1999, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'impossessamento abusivo di acqua già convogliata nelle condutture dell'ente gestore configura il reato di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152, che si riferisce invece alle sole acque pubbliche non ancora convogliate in invasi o cisterne (Sez. 5, n. 1010 del 24/11/2017, Scalet, Rv. 271921; Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv. 267275; Sez. 4, n. 6965 del 14/11/2012, dep. 2013, Procopio, Rv. 254397); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BAR] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la continuazione e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Foggia del 5 maggio 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso integrerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 d.lgs. n. 152 del 1999, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'impossessamento abusivo di acqua già convogliata nelle condutture dell'ente gestore configura il reato di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del d.lgs. 11 maggio 1999, n.152, che si riferisce invece alle sole acque pubbliche non ancora convogliate in invasi o cisterne (Sez. 5, n. 1010 del 24/11/2017, Scalet, Rv. 271921; Sez. 4, n. 21586 del 29/01/2016, Marra, Rv. 267275; Sez. 4, n. 6965 del 14/11/2012, dep. 2013, Procopio, Rv. 254397); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 48508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris