CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1983
Cassazione n. 29101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 13667/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, in conformità alle valutazioni del Giudice di primo grado, con specifico riguardo sia alla dinamica delle minacce nel contesto dell'intervento operato dai Carabinieri per sedare una lite, e sia sulla gravità del fatto quale indice di pericolosità posto a fondamento della ritenuta recidiva e del computo della pena, attesa la corretta valutazione operata anche per escludere la continuazione con i reato ascritto per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in nuova valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, potendosi ravvisare il "travisamento della prova", solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché in solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ma soltanto di verificare se questi esistono; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] iere esten