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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 18243/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 4/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PISA in data 3/5/2018, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 584, comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo nuovo nel quale era contenuta la richiesta di applicare la disciplina della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n. 5251/2018 della Corte d'Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 22/3/2019, data successiva alla scadenza dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla mancata valutazione degli elementi evidenziati e documentati quanto al profilo personologico e alla condotta successiva come in specifico emergeva anche dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale ordinario di Roma, Sezione 18 Civile.

2. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione esterna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

3. In data 16 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 584, comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo nuovo nel quale era contenuta la richiesta di applicare la disciplina della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n. 5251/2018 della Corte d'Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 22/3/2019, data successiva alla scadenza dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado.

In specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione in quanto tardivamente presentata, sarebbe errata in quanto in ordine a tale richiesta non opererebbe il limite di devoluzione riferibile ai soli punti e capi della sentenza.

La doglianza è fondata.

Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen." (così, testualmente, Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281915).

Ragione questa per la quale la sentenza deve essere annullata e disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio in merito al motivo nuovo di appello con il quale il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto del processo e quelli già giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2019, data successiva alla pronuncia alla presentazione dell'atto di appello.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. censurando la motivazione della Corte territoriale in ordine al bilanciamento delle circostanze in quanto non si sarebbe tenuta nella dovuta considerazione la condotta marginale tenuta dalla ricorrete, il comportamento proattivo tenuto durante il processo, nel corso del quale aveva già dato prova di avere avviato una rielaborazione critica delle proprie responsabilità, nonché il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena per l'altra condanna, caratterizzata dalla partecipanze al programma di risocializzazione e al corso di formazione per operatrice socio sanitaria, tanto che lo stesso Tribunale civile ha riconosciuto l'impegno della stessa che, svolgendo attività di volontariato, partecipando a corsi e trovando un lavoro, ha dimostrato di avere avviato un percorso di integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla completezza e alla logicità della motivazione, è infondata.

La circostanza che La Corte territoriale non si sia confrontata in modo puntuale con le considerazioni e con gli argomenti specifici contenuti nei motivi nuovi non inficia la tenuta logica del provvedimento impugnato.

La conclusione cui è prevenuto il giudice del controllo in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze si fonda sul comportamento processuale tenuto dalla ricorrente, la cui confessione non sarebbe stata piena quanto, piuttosto, avrebbe avuto lo scopo di escludere l'esistenza dell'aggravante a effetto speciale contestata.

La motivazione così resa sul punto, espressione della discrezionalità del giudice di merito, in assenza di palesi illogicità, risulta adeguata.

Il giudice del controllo, infatti, non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la conclusione cui è pervenuto, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma 23/2/2022 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 4/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di PISA in data 3/5/2018, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 584, comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo nuovo nel quale era contenuta la richiesta di applicare la disciplina della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n. 5251/2018 della Corte d'Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 22/3/2019, data successiva alla scadenza dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. con riferimento alla mancata valutazione degli elementi evidenziati e documentati quanto al profilo personologico e alla condotta successiva come in specifico emergeva anche dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale ordinario di Roma, Sezione 18 Civile. 2. In data 4 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione esterna con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. 3. In data 16 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 584, comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo nuovo nel quale era contenuta la richiesta di applicare la disciplina della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n. 5251/2018 della Corte d'Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 22/3/2019, data successiva alla scadenza dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado. In specifico il ricorrente rileva che la conclusione della Corte territoriale, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione in quanto tardivamente presentata, sarebbe errata in quanto in ordine a tale richiesta non opererebbe il limite di devoluzione riferibile ai soli punti e capi della sentenza. La doglianza è fondata. Diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen." (così, testualmente, Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281915). Ragione questa per la quale la sentenza deve essere annullata e disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio in merito al motivo nuovo di appello con il quale il ricorrente aveva richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto del processo e quelli già giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2019, data successiva alla pronuncia alla presentazione dell'atto di appello. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69, 132 e 133 cod. pen. censurando la motivazione della Corte territoriale in ordine al bilanciamento delle circostanze in quanto non si sarebbe tenuta nella dovuta considerazione la condotta marginale tenuta dalla ricorrete, il comportamento proattivo tenuto durante il processo, nel corso del quale aveva già dato prova di avere avviato una rielaborazione critica delle proprie responsabilità, nonché il comportamento tenuto durante l'espiazione della pena per l'altra condanna, caratterizzata dalla partecipanze al programma di risocializzazione e al corso di formazione per operatrice socio sanitaria, tanto che lo stesso Tribunale civile ha riconosciuto l'impegno della stessa che, svolgendo attività di volontariato, partecipando a corsi e trovando un lavoro, ha dimostrato di avere avviato un percorso di integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla completezza e alla logicità della motivazione, è infondata. La circostanza che La Corte territoriale non si sia confrontata in modo puntuale con le considerazioni e con gli argomenti specifici contenuti nei motivi nuovi non inficia la tenuta logica del provvedimento impugnato. La conclusione cui è prevenuto il giudice del controllo in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze si fonda sul comportamento processuale tenuto dalla ricorrente, la cui confessione non sarebbe stata piena quanto, piuttosto, avrebbe avuto lo scopo di escludere l'esistenza dell'aggravante a effetto speciale contestata. La motivazione così resa sul punto, espressione della discrezionalità del giudice di merito, in assenza di palesi illogicità, risulta adeguata. Il giudice del controllo, infatti, non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la conclusione cui è pervenuto, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma 23/2/2022 Il consig
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