CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18859-2017proposto da: PREVINDAI – [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 1417, rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] p er procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso l’ORDINANZA n. 2592/2017 del [OSCURATO:PERSONA] VETEREdel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Previndai-Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 1417 ha proposto opposizione al decreto con il quale il giudice delegato al F allimento della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato l’inammissibilità della relativa domanda di ammissione al Ric. 2017n. 18859 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 passivo in quanto depositata oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività senza che tale ritardo fosse stato giustificato. 1.2. Il tribunale, con l’ordinanza ( rect e : decreto) in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. In particolare, dopo aver evidenziato che “ la retrodatazione degli effetti giustifica la pre-deducibilità, ma non altera sul piano causativo il momento di maturazione del credito, che risulta … antecedente alla dichiarazione di fallimento”, ha ritenuto che “il rispetto del termine annuale non potrebbe verificarsi con riguardo ai debiti maturati in costanza di procedura, ma può certamente essere rispettato con riferimento a tutti quei crediti già insorti all’atto del fallimento”, specie se si considera la ratio dell’art. 101 l.fall., “funzionale ad assicurare specifiche cadenze per l’accertamento dei crediti, salve giustificate ragioni che nella fattispecie non risultano nemmeno dedotte”. 2.1. Previndai-Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 1417, c on ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per un motiv o , la cassazione deldecreto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. 2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l ’ unico mo tivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 l.fall. e degli artt. 20, 52, 53 e 71 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censura il provvedimento impugnato per aver il tribunale ri tenuto che il credito azionato, in quanto sorto prima della dichiarazione di fallimento, fosse assoggettato al termine annuale di decadenza previsto dall’art.Ric. 2017n. 18859 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 101 l.fall., senza, tuttavia, considerare: - per un verso, che il credito in questione , neppure esplicitamente contestato, riguardavai contributi maturati tra il 1 ° /10/2009 e il 29/2/2012, e cioè nel corso dell’esercizio dell’impresa in pendenza dell’amministrazione straordinaria, dichiarata aperta con decreto emesso in data 6/10/2009; - per altro verso, che la consecuzione tra tale procedura e il successivo fallimento comporta la piena equiparazione dei crediti sorti in costanza della prima a quelli maturati nel corso del fallimento, in quanto gli uni e gli altri sorti dopo la dichiarazione dello stato d’insolvenza, e il conseguente assoggettamento dei primi al principio, affermato per questi ultimi, secondo il quale l’insinuazione al passivo dei crediti sorti in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 101, commi1° e ultimo, l.fall.. 3.2. Il ritardo con il quale è stata presentata la domanda, ha aggiunto il ricorrente, è, comunque, derivato dalla mancata trasmissione delle dichiarazioni contributive da parte della società in amministrazione straordinaria nei termini tri mestrali prescritti dalle normative statutarie vigenti all’epoca e dalla conseguente necessità di chiedere al dirigente la trasmissione delle buste paga emesse dalla società per il periodo tra ottobre 2009 e febbraio 2012 in forza delle quali esso ha, in seguito, provveduto alla quantificazione dei contributi pre videnziali dovuti. 3.3. Il motivo è infondato. 3.4. Questa Corte, invero, dopo aver evidenziato che: - l’art. 111-bis, comma 1°, l.fall., lì dove stabilisce che “i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V”, fa riferimento a tutti i crediti prededucibili indicati nell’art. 111 l.fall., senza alcuna distinzione tra quelli sorti prima Ric. 2017n. 18859 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 del fallimento (“in funzione”) o dopo (“in occasione”)- salvo che non si tratti dei crediti “non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti duranti l’esercizio provvisorio”o dei dei crediti “sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25” - ha condivisibilmente ritenuto che “ tutti i crediti prededucibili contestati (sorti ante o post fallimento) devono essere necessariamente accertati sulla base di una domanda di ammissione al passivo, formulata ai sensi dell’art. 93 legge fall.” e che il rinvio che l’art. 111- bis , comma 1°, l.fall. fa alle “modalità” (e non solo alle “forme”) di cui al Capo V (che consta degli articoli da 92 a 102 legge fall.) include anche “i termini per la proposizione della domanda” (Cass. n. 17594 del 2019, in motiv.). 3.5. La domanda di accertamento dei crediti prededucibili contestati, così come quella concernente i crediti concorsuali, non potr̀ dunque che essere alternativamente considerata: a) tempestiva, se presentata entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo (art. 16, comma 1°, n. 5, l.fall.);b) tardiva, se trasmessa al curatore oltre il suddetto termine e non oltre dodici (ovvero, in caso di particolare complessità della procedura indicata nella sentenza di fallimento, diciotto) mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 101, comma 1°, l.fall.); c) “ultratardiva”, se depositata dopo quest’ultimo termine e comunque entro l’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo fallimentare (art. 101, comma 4°, l.fall.). 3.6. Questa Corte, , con la sentenza n. 11000/2022, cui il collegio presta convinta adesione e ritiene di dover dare continuità, ha poi ulteriormente chiarito , a soluzione di un contrasto interno, che i titolari di crediti prededucibili non Ric. 2017n. 18859 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 dispongono di un termine di dodici mesi dalla data di insorgenza dei crediti stessi per presentare la domanda di ammissione al passivo, ma soggiacciono interamente al disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall., che dev’essere interpretata nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento(conf. Cass. n. 19679 del 2015; Cass. n. 23975 del 2015;Cass. n. 30133 del 2019 ; Cass. n. 27590 del 2020 ). 3.7. Non risulta, d’altro canto, che il ricorrente abbia allegato in sede di opposizione le cause della non imputabilitàa sédel ritardo col quale ha depositato la domanda, né sul punto risulta denunciato un vizio di omessa pronuncia o un vizio di motivazione: sotto il profilo di fatto il ricorso si rivela pertanto inammissibile. 3.8. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2017n. 18859 - Sez. 1 - CC del 1 3 aprile 20 2 3 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r