CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Pietro GAETA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabio LEZZI avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 2 febbraio 2016 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di detenzione e porto . illegale di armi alterate. 2. [OSCURATO:PERSONA] LEZZI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta mancanza di specificità dell'atto di appello. Il difensore assume la sicura ammissibilità dell'atto di appello, sia perché risultavano enunciati tutti i motivi, nel rispetto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., sia in quanto le doglianze sulla motivazione erano tutte aderenti alla sentenza. Assume la difesa che, in realtà, la Corte d'appello abbia esaminato i motivi giudicandoli infondati, così travalicando i limiti propri del giudizio di inammissibilità de plano che deve essere riservato ai soli vizi formali dell'impugnazione. Denuncia, infine, la difesa che la Corte d'appello abbia applicato retroattivamente la riforma processuale introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale. 2. È importante ribadire che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La giurisprudenza di legittimità, proprio muovendo dalla previsione dell'art.581 cod. proc. pen., «ha chiarito che la ratio della disciplina positiva è quella di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria, consentendo al giudice di individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti e al contempo agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell'eventuale accoglimento della domanda di gravame, ne deriva che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico» (Sez. 6, n. 16550 del 19/01/2021). Del resto, le S.U. Galtelli hanno ricordato che l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili. Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello è costituito dall'indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Tale specificità non può prescindere dalle valutazioni in fatto del giudice di primo grado, in particolare in quelle materie rispetto alle quali si chiede al giudice dell'appello, in ragione della natura devolutiva del mezzo di gravame, di esprimere un giudizio di valore come accade, ad esempio, in materia di gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, alla stregua degli elementi conoscitivi enunciati dalla difesa. 2.1. Tali principi giurisprudenziali sono stati fatti propri dal legislatore nel 2017 (c.d. riforma Orlando). Si è, in proposito, chiarito che «in tema di impugnazioni, non viola il principio del tempus regit actum la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art. 581 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione» (Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020, B., Rv.278453), sicché non risulta alcuna applicazione retroattiva della riforma introdotta con legge n. 103 del 2017. 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata pone in evidenza come i motivi di appello fossero una semplice e generica riproduzione degli argomenti difensivi svolti nel primo grado di giudizio, del tutto ignorando le specifiche motivazioni con le quali la sentenza del Tribunale di Modena li aveva disattesi. Orbene, proprio i principi generali che si sottendono al giudizio di appello - e sui quali, nella parte iniziale del ricorso, la difesa stessa mostra piena condivisione - esigono che esso si ponga, per specifici capi e punti, quale revisio prioris istantiae e non certo quale novum iudicium integralmente devolutivo di tutte le tesi difensive prospettate in primo grado e già delibate in quella sede. Pertanto, una impugnazione di appello che non si confronti criticamente con la motivazione del primo giudice, limitandosi a riproporre le identiche prospettazioni difensive di quella sede, a prescindere da quanto reso in sentenza, è correttamente da ritenersi inammissibile. 3.1. Il ricorso, al di là delle visioni prospettiche generali e del tentativo di reinterpretare tale realtà processuale, non sviluppa alcuna specifica censura rispetto alle affermazioni dell'ordinanza impugnata. Il rilievo secondo il quale si sarebbe in presenza di una declaratoria di «infondatezza dei motivi di appello mascherata in realtà da una pronuncia di inammissibilità», al di là della suggestività della prospettazione, non è idoneo a disarticolare il condivisibile approccio di metodo adottato nell'ordinanza impugnata. È di tutta evidenza, infatti, che - proprio al fine di evitare una pronuncia criptica di inammissibilità per genericità dei motivi (e reiterazione delle tesi difensive) - la Corte di merito ha correttamente ripercorso i sentieri argomentativi difensivi, al fine di dimostrare il loro identico tracciato rispetto alle tesi sostenute in primo grado e la sostanziale (oltre che formale) assenza di specifiche censure alla motivazione della sentenza del Tribunale di Modena. 3.2. Ciò, ovviamente, non muta la sostanza del discorso, nel senso che non redime un'impugnazione generica e meramente reiterativa di ragioni già confutate dal giudice di primo grado in un appello specifico «su capi e su punti» alla sentenza stessa.Il discrimine è chiaro: il giudice d'appello, già prima della riforma dell'art.581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha posto in evidenza l'assenza di qualsivoglia confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, semplicemente ignorandola: il che consente di respingere la censura - sottesa in tutti i motivi dell'odierno ricorso - secondo la quale la Corte di appello avrebbe risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili. I giudici di secondo grado hanno correttamente valutato l'impugnazione non specifica, avendo essa omesso ogni confronto critico con la motivazione dell'atto impugnato, posto che la censura si è limitata a formulare (ed invocare) una diversa soluzione decisoria, ribadendo argomentazioni già ampiamente superate dal giudice di primo grado. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil