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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24487/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 13661/2020 promosso da Commissario del Governo delegato ai sensi dell'OPCM n. 3849/ 2010 ePresidenza del Consiglio dei Ministri –[OSCURATO:PERSONA]- tezione Civile,in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tem- pore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex legedomiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e di fes a dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] d ' Albora e dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore , rappre- sentatae difesa dall ' avv.

A n gelo Ma rzocchella , in virtù di procura spe- ciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napolin. 5584/2019, pub- blicata il 20/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 31/10/2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]) chiedeva al Tribunale di Napoli ingiungersi il pagamento di € 110.491,98 oltre interessi, al Commissario di Governo ex OPCM n. 3849/2010, delegato al compimento delle iniziative necessarie alla li- quidazione della strutturacommissariale di cui all'OPCM n. 3654/2008 (di seguito, Commissario di Governo), quale corrispettivo per l'opera prestata in riferimento a lavori r elativi all ' impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Torca e Sant'Agata del Comune di [OSCURATO:PERSONA]- brense, in virtù della Convenzione stipulata il 23/04/2008 tra [OSCURATO:SOCIETA] e il Commissario di governo ex OPCM n. 3654/2008.

Il decreto ingiuntivo veniva emesso e notificatoal Commissario di Governo, che proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di le- gittimazione passiva, per essere tenuta al pagamento la Regione Cam- pania, in primo luogo perché era il soggetto finanziatore dell ' opera in base all'accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e in secondo luogo perché il 31/12/2012 era scaduto il mandato commissariale ed era su- bentrata la Regione, come previsto dalle leggi nn. 11/2013 e 6/2014.

Per tale motivo, il Commissario di Governo chiamava in causa la Re- gioneCampania, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità e/ o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la dichiara- zione deldifetto di legittimazione passiva del Commissario di Governo, con condanna della Regione a tenerlo indenne da qualsiasi conse- guenza economica. [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell ' opposi- zione.

Anche la Regione si costituiva in giudizio, eccependo (tra l'altro) l'infondatezza nel meritodelle deduzioni del Commissario di Governo.

Nel corso del giudizio di primo grado, il Commissario di Governo precisavadi non aver inteso esercitare domanda di manleva nei con- fronti della Regione, alla quale dichiarava in ogni caso di rinunciare, precisando di essere interessato solo alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo,in ragione del proprio difetto di legit- timazione passiva.

Con sentenza n. 11118/2016 il Tribunale respingeva l'opposizione e, proposto appello dal Commissario di Governo, la Corte di merito, nel contraddittorio delle parti, respingeva l'impugnazione.

La Corte d'appello riteneva che la circostanza che la R egione si fosse fatta carico di fornire la provvista per l'adempimento degli obbli- ghi assunti dal Commissario di Governo ex OPCM n. 3654/2008 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nella Convenzione stipulata il 23/04/2008, non consentiva di escludere la responsabilità del Commissario di Governo intimato, delegato exOPCM n. 3849/2010 al compimento delle opera- zioni di liquidazione della struttura commissariale di cui all'OPCM n. 3654/2008, per gli obblighi assuntida quest'ultima, trattandosi di eve- nienza non opponibilea [OSCURATO:SOCIETA].

La stessa Corte riteneva inammissibile la doglianza con la quale era censurata la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto non provato che fosse stato effettivamente trasferito alla Regione il contenzioso oggetto di giudizio, evidenziando che il Tribunale aveva fondato la decisione su un'ulteriore ratio, da sola idonea a sorreggere la statuizione, ossia sulla circostanza che l'ordinanza commissariale n. 14/2015 era stata impugnatae la sua efficacia era stata sospesa fino alla definizione del giudizio, ma la stessa era ancora sub iudice, es- sendo pendente l'appello davanti al Consiglio di Stato.

Secondo la Corte di merito, sebbene il Commissario di Governo avesse censurato la prima ratio, rappresentando la possibilità di acqui- sire al processo la menzionata ordinanza commissariale mediante l'uso dipoteri istruttori ufficiosi, l' ulteriore ratio , riferita alla pendenza dell a impugnazione della stessaordinanza, la cui efficacia esecutiva era so- spesa, non era stata specificamente censurata eil giudizio di impugna- zione risultava ancora pendente ( la Regione aveva depositato l ' ordi- nanza del 07/04/2017 del Consiglio di Stato,che aveva sospeso l'ese- cutività della sentenza di primo grado).

Avverso tale decisione haproposto ricorso per cassazione il Co m- missario di Governo, affidato a un solo mezzo.

Le intimate si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 41, comma 6 - quinquies, d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, dell'art. 5 d.l. n. 136 del 2013, conv. con modif. in l. n. 6 del 2014, dell'art. 11, comma 3-quinquies, d.l. n. 210 del 2015, conv.con modif. in l. n. 21 del 2016, nonché dell ' art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013 (legge stabilità 2014), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d'appello rilevato che eraintervenuta ex lege la successione universale nei rap- porti controversi della [OSCURATO:PERSONA] di Governo.

Il ricorrente hadedotto che con l'art. 9 dell'OPCM n. 3849/2010 era stata a lui attribuita la delega per il compimento delle iniziative neces- sarie alla liquidazione della struttura commissariale di cui all ' OPCM n. 3654/2008, in particolare mediante la chiusura dellagestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con la precisazione che, per il com- pimento di tali iniziative, poteva avvalersi del personale ancora ope- rante presso la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al successivo trasferimento del medesimo alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza.

Lo stesso ricorrente ha,poi, aggiunto che l'art. 41, comma 6-quin- quies, d.l. n. 69 del 2013, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 98 del 2013, ha previsto che «Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'or- dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non preceden- temente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti pre- valentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle prece- denti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 195 del 21agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il com- pito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore econo- mico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro…». [OSCURATO:PERSONA] di Governo ha, quindi, precisato di avere dato at- tuazione a tale disposizione , adottando l ' ordinanza commissariale n. 17/2013, con la quale venivano individuati i rapporti contenziosi tra- sferitialla Regione [OSCURATO:PERSONA], ma, poi, l ' ordinanza era stata annullata in sede giurisdizionale, aggiungendo che, in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato, adito per l'ottemperanza, aveva adottato una nuova ordinanza commissariale, la n. 14/2015, che aveva trasferito alla Regione i rapporti contenziosi ancora pendenti, e che recava nell'al- legato A l'indicazione, tra i rapporti in contenzioso , al punto 55 , di quello oggetto del presente giudizio.

In tale quadro, lo stesso ricorrente hadedotto che la Regione era , comunque, subentrata nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

A tal fine ha richiamato il disposto dell'art. 6, comma 1-bis,d.l. n. 136 del 2013, coordinato con la legge di conversione ( la l. n. 6 del 2014),il quale, con riferimento ai Commissari per il dissesto idrogeo- logico, ha previsto che «1-bis.

A decorrere dal 1°gennaio 2015 i Pre- sidenti delle regioni subentrano ai Commissaristraordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia- centi, alla predetta data, nellemedesime contabilità speciali.

A decor- rere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilitàspeciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanzapubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzionedegli interventi di mitigazione del disse- sto idrogeologico.

I Presidenti delle regioni succedono aiCommissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predettotrasferimento.

Essi garantiscono la corretta e puntuale attua- zione degli interventi mediante leproprie strutture organizzative e pos- sono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degliinterventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e dicollaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tec- nico-amministrativo connessa alla progettazione, all ' affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli ufficitecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società [OSCURATO:SOCIETA], dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.

Le risorse finalizzatead interventi di mitiga- zione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramiteac- cordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Sono fatte salve, comunque, le modalità at- tuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013.

Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'am- biente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell ' articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152».

Il ricorrente ha aggiunto che l'art. 1, comma 422,l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), abrogata con d.lgs. n. 1 del 2018, ma all'e- poca dei fatti ancora vigente, hachiaramente disposto, con una norma che hasuperato il vaglio di costituzionalità (Corte cost., Sentenza n. 8 del 21/01/2016), che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le am- ministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei proce- dimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del co- dice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiara- zioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rap- presentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente compe- tenti ovvero soggetti dagli stessi designati.» In sintesi, il Commissario di Governoha ritenuto di non poter es- sere considerato legittimato passivo nel presente procedimento, in ra- gione del passaggio di competenze intervenutoper legge, aggiungendo che non era necessario dimostrare, rispetto alla invocazione delle men- zionate norme, il trasferimento del contenzioso con uno specifico atto commissariale, poiché il subingresso della Regione èconseguenza im- mediata e diretta della legge, invocando a supporto una pronuncia del giudice di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25673 del 21/12/ 2015). 2.Il motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Occorre tenere presente che la Corte d'appello, sul capo della decisione impugnato, ha così statuito: «… la sentenza è censurata nella parte in cui il Tribunale afferma, sempre a proposito del trasferimento di tutto il contenzioso, tra cui quello di cui si discute, che “tale circo- stanza è enunciata nelle deduzioni difensive a firma del [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2016 e riportate pari pari negli scritti difensivi dell'Avvocatura ma non è documentata perché non risulta depositata la suddetta ordinanza e non è possibile verificarne l'assunto”.

Secondo l'appellante la conclusione sarebbe errata, tenuto conto … Anche que- sta doglianza è inammissibile, considerato che, oltre che sulla man- canza di prova del trasferimento del rapporto de quo, la sentenza gra- vata è fondata anche su un'ulteriore ratio decidendi, da sola idonea a reggere la statuizione, ossia sulla circostanza “che l'ordinanza di pas- saggio di tale contenzioso (…) è ancora sub iudice e non può ritenersi esecutiva, visto che l'esecuzione è stata sospesa”.

Quest'ultimo as- sunto non è stato specificamente censurato e, comunque, risulta fon- dato su dati di fatto non superati, considerato che il giudizio di impu- gnazione dell'ordinanza commissariale n. 14/2015 è tuttora pendente (innanzi al Consiglio di Stato, che ha sospeso l'esecutività della sen- tenza di primo grado: cfr. l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta dalla Re- gione)…». 2.2.La Corte d'appello ha, pertanto, primariamente ritenuto inam- missibile la censura formulata alla decisione del Tribunale , che ha af- fermato la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo al Com- missario di Governo, invece che allaRegione, non per ragioni di merito, relative alla effettività o meno del trasferimento del rapporto obbliga- torioa quest'ultima, ma di rito, ritenendo , in particolare, che l ' appel- lante non avevaimpugnato una delle due rationesche avevano fondato la statuizione del primo giudice,ed aggiungendo, ad abundantiam , che la statuizione non specificamente censurata si fondava su dati di fatto che non risultavano superati.

Il ricorrente non ha attinto la ratio decidendidella Corte di merito, ad esempio contestando l'esistenza di due distinte rationes nella sta- tuizione del Tribunale, ovvero deducendo l'operata impugnazione me- diante l'appello di entrambe le ragioni fondanti la decisione, ma ha semplicemente argomentato in ordine alle ragioni della fondatezza nel merito delle proprie difese, senza controdedurre agli argomenti,in rito, della statuizione assunta dalla menzionata Corte, e limitandosi ad af- fermare, in particolare, che, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell'ordinanza commissariale n. 17/2013 haadottato l'ordinanza n. 14/ 2015, attuando nuovamente il trasferimento del rapporto obbligatorio alla Regione e che, comunque, detto trasferimento doveva ritenersi verificato automaticamenteper effetto delle norme richiamate . 2.3.Com'è noto, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisumdella sentenza impu- gnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi la doglianza in un non motivo(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del 09/04/2024).

Il motivo di ricorsoè , infatti, costituito dall ' enunciazione delle ra- gioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della stessa, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).

In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 ). 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 5.Non sussistono i presupposti per il pagamento di importi a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il ricorrente istituzionalmente esente (v. tra le tante Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 6.00 0,00 per compenso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 13661/2020 promosso da Commissario del Governo delegato ai sensi dell'OPCM n. 3849/ 2010 ePresidenza del Consiglio dei Ministri –[OSCURATO:PERSONA]- tezione Civile,in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tem- pore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono ex legedomiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e di fes a dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] d ' Albora e dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore , rappre- sentatae difesa dall ' avv. A n gelo Ma rzocchella , in virtù di procura spe- ciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napolin. 5584/2019, pub- blicata il 20/11/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 31/10/2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA]) chiedeva al Tribunale di Napoli ingiungersi il pagamento di € 110.491,98 oltre interessi, al Commissario di Governo ex OPCM n. 3849/2010, delegato al compimento delle iniziative necessarie alla li- quidazione della strutturacommissariale di cui all'OPCM n. 3654/2008 (di seguito, Commissario di Governo), quale corrispettivo per l'opera prestata in riferimento a lavori r elativi all ' impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Torca e Sant'Agata del Comune di [OSCURATO:PERSONA]- brense, in virtù della Convenzione stipulata il 23/04/2008 tra [OSCURATO:SOCIETA] e il Commissario di governo ex OPCM n. 3654/2008. Il decreto ingiuntivo veniva emesso e notificatoal Commissario di Governo, che proponeva opposizione eccependo il proprio difetto di le- gittimazione passiva, per essere tenuta al pagamento la Regione Cam- pania, in primo luogo perché era il soggetto finanziatore dell ' opera in base all'accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e in secondo luogo perché il 31/12/2012 era scaduto il mandato commissariale ed era su- bentrata la Regione, come previsto dalle leggi nn. 11/2013 e 6/2014. Per tale motivo, il Commissario di Governo chiamava in causa la Re- gioneCampania, chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità e/ o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la dichiara- zione deldifetto di legittimazione passiva del Commissario di Governo, con condanna della Regione a tenerlo indenne da qualsiasi conse- guenza economica. [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell ' opposi- zione. Anche la Regione si costituiva in giudizio, eccependo (tra l'altro) l'infondatezza nel meritodelle deduzioni del Commissario di Governo. Nel corso del giudizio di primo grado, il Commissario di Governo precisavadi non aver inteso esercitare domanda di manleva nei con- fronti della Regione, alla quale dichiarava in ogni caso di rinunciare, precisando di essere interessato solo alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo,in ragione del proprio difetto di legit- timazione passiva. Con sentenza n. 11118/2016 il Tribunale respingeva l'opposizione e, proposto appello dal Commissario di Governo, la Corte di merito, nel contraddittorio delle parti, respingeva l'impugnazione. La Corte d'appello riteneva che la circostanza che la R egione si fosse fatta carico di fornire la provvista per l'adempimento degli obbli- ghi assunti dal Commissario di Governo ex OPCM n. 3654/2008 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nella Convenzione stipulata il 23/04/2008, non consentiva di escludere la responsabilità del Commissario di Governo intimato, delegato exOPCM n. 3849/2010 al compimento delle opera- zioni di liquidazione della struttura commissariale di cui all'OPCM n. 3654/2008, per gli obblighi assuntida quest'ultima, trattandosi di eve- nienza non opponibilea [OSCURATO:SOCIETA]. La stessa Corte riteneva inammissibile la doglianza con la quale era censurata la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto non provato che fosse stato effettivamente trasferito alla Regione il contenzioso oggetto di giudizio, evidenziando che il Tribunale aveva fondato la decisione su un'ulteriore ratio, da sola idonea a sorreggere la statuizione, ossia sulla circostanza che l'ordinanza commissariale n. 14/2015 era stata impugnatae la sua efficacia era stata sospesa fino alla definizione del giudizio, ma la stessa era ancora sub iudice, es- sendo pendente l'appello davanti al Consiglio di Stato. Secondo la Corte di merito, sebbene il Commissario di Governo avesse censurato la prima ratio, rappresentando la possibilità di acqui- sire al processo la menzionata ordinanza commissariale mediante l'uso dipoteri istruttori ufficiosi, l' ulteriore ratio , riferita alla pendenza dell a impugnazione della stessaordinanza, la cui efficacia esecutiva era so- spesa, non era stata specificamente censurata eil giudizio di impugna- zione risultava ancora pendente ( la Regione aveva depositato l ' ordi- nanza del 07/04/2017 del Consiglio di Stato,che aveva sospeso l'ese- cutività della sentenza di primo grado). Avverso tale decisione haproposto ricorso per cassazione il Co m- missario di Governo, affidato a un solo mezzo. Le intimate si sono difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 41, comma 6 - quinquies, d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, dell'art. 5 d.l. n. 136 del 2013, conv. con modif. in l. n. 6 del 2014, dell'art. 11, comma 3-quinquies, d.l. n. 210 del 2015, conv.con modif. in l. n. 21 del 2016, nonché dell ' art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013 (legge stabilità 2014), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d'appello rilevato che eraintervenuta ex lege la successione universale nei rap- porti controversi della [OSCURATO:PERSONA] di Governo. Il ricorrente hadedotto che con l'art. 9 dell'OPCM n. 3849/2010 era stata a lui attribuita la delega per il compimento delle iniziative neces- sarie alla liquidazione della struttura commissariale di cui all ' OPCM n. 3654/2008, in particolare mediante la chiusura dellagestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con la precisazione che, per il com- pimento di tali iniziative, poteva avvalersi del personale ancora ope- rante presso la struttura commissariale in liquidazione, procedendo al successivo trasferimento del medesimo alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza. Lo stesso ricorrente ha,poi, aggiunto che l'art. 41, comma 6-quin- quies, d.l. n. 69 del 2013, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 98 del 2013, ha previsto che «Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'or- dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 54 del 6 marzo 2010, in ragione delle competenze residue al 31 dicembre 2012, non preceden- temente trasferite agli enti ordinariamente competenti, consistenti pre- valentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle prece- denti gestioni, è assegnato al Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 195 del 21agosto 2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il com- pito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore econo- mico del predetto contenzioso e gli enti legittimati al subentro…». [OSCURATO:PERSONA] di Governo ha, quindi, precisato di avere dato at- tuazione a tale disposizione , adottando l ' ordinanza commissariale n. 17/2013, con la quale venivano individuati i rapporti contenziosi tra- sferitialla Regione [OSCURATO:PERSONA], ma, poi, l ' ordinanza era stata annullata in sede giurisdizionale, aggiungendo che, in conformità alle indicazioni del Consiglio di Stato, adito per l'ottemperanza, aveva adottato una nuova ordinanza commissariale, la n. 14/2015, che aveva trasferito alla Regione i rapporti contenziosi ancora pendenti, e che recava nell'al- legato A l'indicazione, tra i rapporti in contenzioso , al punto 55 , di quello oggetto del presente giudizio. In tale quadro, lo stesso ricorrente hadedotto che la Regione era , comunque, subentrata nel rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. A tal fine ha richiamato il disposto dell'art. 6, comma 1-bis,d.l. n. 136 del 2013, coordinato con la legge di conversione ( la l. n. 6 del 2014),il quale, con riferimento ai Commissari per il dissesto idrogeo- logico, ha previsto che «1-bis. A decorrere dal 1°gennaio 2015 i Pre- sidenti delle regioni subentrano ai Commissaristraordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia- centi, alla predetta data, nellemedesime contabilità speciali. A decor- rere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilitàspeciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanzapubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzionedegli interventi di mitigazione del disse- sto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono aiCommissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predettotrasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attua- zione degli interventi mediante leproprie strutture organizzative e pos- sono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degliinterventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e dicollaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tec- nico-amministrativo connessa alla progettazione, all ' affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli ufficitecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società [OSCURATO:SOCIETA], dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzatead interventi di mitiga- zione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramiteac- cordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità at- tuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'am- biente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell ' articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152». Il ricorrente ha aggiunto che l'art. 1, comma 422,l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), abrogata con d.lgs. n. 1 del 2018, ma all'e- poca dei fatti ancora vigente, hachiaramente disposto, con una norma che hasuperato il vaglio di costituzionalità (Corte cost., Sentenza n. 8 del 21/01/2016), che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le am- ministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei proce- dimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del co- dice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiara- zioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rap- presentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente compe- tenti ovvero soggetti dagli stessi designati.» In sintesi, il Commissario di Governoha ritenuto di non poter es- sere considerato legittimato passivo nel presente procedimento, in ra- gione del passaggio di competenze intervenutoper legge, aggiungendo che non era necessario dimostrare, rispetto alla invocazione delle men- zionate norme, il trasferimento del contenzioso con uno specifico atto commissariale, poiché il subingresso della Regione èconseguenza im- mediata e diretta della legge, invocando a supporto una pronuncia del giudice di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25673 del 21/12/ 2015). 2.Il motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Occorre tenere presente che la Corte d'appello, sul capo della decisione impugnato, ha così statuito: «… la sentenza è censurata nella parte in cui il Tribunale afferma, sempre a proposito del trasferimento di tutto il contenzioso, tra cui quello di cui si discute, che “tale circo- stanza è enunciata nelle deduzioni difensive a firma del [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2016 e riportate pari pari negli scritti difensivi dell'Avvocatura ma non è documentata perché non risulta depositata la suddetta ordinanza e non è possibile verificarne l'assunto”. Secondo l'appellante la conclusione sarebbe errata, tenuto conto … Anche que- sta doglianza è inammissibile, considerato che, oltre che sulla man- canza di prova del trasferimento del rapporto de quo, la sentenza gra- vata è fondata anche su un'ulteriore ratio decidendi, da sola idonea a reggere la statuizione, ossia sulla circostanza “che l'ordinanza di pas- saggio di tale contenzioso (…) è ancora sub iudice e non può ritenersi esecutiva, visto che l'esecuzione è stata sospesa”. Quest'ultimo as- sunto non è stato specificamente censurato e, comunque, risulta fon- dato su dati di fatto non superati, considerato che il giudizio di impu- gnazione dell'ordinanza commissariale n. 14/2015 è tuttora pendente (innanzi al Consiglio di Stato, che ha sospeso l'esecutività della sen- tenza di primo grado: cfr. l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta dalla Re- gione)…». 2.2.La Corte d'appello ha, pertanto, primariamente ritenuto inam- missibile la censura formulata alla decisione del Tribunale , che ha af- fermato la titolarità passiva del rapporto obbligatorio in capo al Com- missario di Governo, invece che allaRegione, non per ragioni di merito, relative alla effettività o meno del trasferimento del rapporto obbliga- torioa quest'ultima, ma di rito, ritenendo , in particolare, che l ' appel- lante non avevaimpugnato una delle due rationesche avevano fondato la statuizione del primo giudice,ed aggiungendo, ad abundantiam , che la statuizione non specificamente censurata si fondava su dati di fatto che non risultavano superati. Il ricorrente non ha attinto la ratio decidendidella Corte di merito, ad esempio contestando l'esistenza di due distinte rationes nella sta- tuizione del Tribunale, ovvero deducendo l'operata impugnazione me- diante l'appello di entrambe le ragioni fondanti la decisione, ma ha semplicemente argomentato in ordine alle ragioni della fondatezza nel merito delle proprie difese, senza controdedurre agli argomenti,in rito, della statuizione assunta dalla menzionata Corte, e limitandosi ad af- fermare, in particolare, che, dopo l'annullamento in sede giurisdizionale dell'ordinanza commissariale n. 17/2013 haadottato l'ordinanza n. 14/ 2015, attuando nuovamente il trasferimento del rapporto obbligatorio alla Regione e che, comunque, detto trasferimento doveva ritenersi verificato automaticamenteper effetto delle norme richiamate . 2.3.Com'è noto, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisumdella sentenza impu- gnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi la doglianza in un non motivo(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del 09/04/2024). Il motivo di ricorsoè , infatti, costituito dall ' enunciazione delle ra- gioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della stessa, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). In altre parole, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 ). 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 5.Non sussistono i presupposti per il pagamento di importi a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il ricorrente istituzionalmente esente (v. tra le tante Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 6.00 0,00 per compenso e
Sentenza Cassazione n. 24487/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris