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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28528/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con sentenza in data 27/10/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 10/12/2020 del Tribunale di Napoli, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché costituito da doglianze generiche, prive di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (cfr pag 3 ove si rimarca che l'affermazione di responsabilità è stata basata su dati documentali oggettivi riconducibili alla stessa società, quali il registro acquisti Iva e il registro vendite Iva) nonchè volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).; ha, quindi, confermato la congruità della pena irrogata dal primo giudice nella misura pari al minimo edittale.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che con sentenza in data 27/10/2022 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 10/12/2020 del Tribunale di Napoli, con la quale l'attuale ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni uno di reclusione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché costituito da doglianze generiche, prive di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (cfr pag 3 ove si rimarca che l'affermazione di responsabilità è stata basata su dati documentali oggettivi riconducibili alla stessa società, quali il registro acquisti Iva e il registro vendite Iva) nonchè volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha congruamente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso. Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).; ha, quindi, confermato la congruità della pena irrogata dal primo giudice nella misura pari al minimo edittale. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore I
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