CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2016
Cassazione n. 02124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18571/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura in calce al controricorso; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale autenticata presso il Consolato Generale d'Italia - Canton (Cina) il 10.5.21, in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale- -nonché- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C:ristina, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati- avverso la sentenza n. 77/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 26/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA] ottenne dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di lire 1.039.744.081 a titolo di scoperto di conto corrente. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, allegando di aver sottoscritto il contratto di apertura di credito esclusivamente per fare un favore al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di consentire a quest'ultima di poter usufruire di un finanziamento di lire 700.000.000, subito erogato, posto che la banca non avrebbe potuto esporsi formalmente e direttamente a favore della società a causa di altre passività della stessa. L'opponente pertanto dedusse di essersi prestato ad una simulazione soggettiva al fine di risultare l'apparente beneficiario del finanziamento, con l'intesa che la sua firma sarebbe stata solo di favore e non comportante alcun obbligo verso la banca stessa. Con sentenza del 2001, il Tribunale, previa declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale dedotta dal Vignali e in mancanza di qualunque principio di prova scritta di cui all'art.2724 c.c., respinse l'opposizione al decreto ingiuntivo. Proposto appello, la Corte d'appello con sentenza del 17.10.05, rigettò il gravame, in quanto: il contratto sottoscritto dall'opponente non era da redigere in forma scritta a pena di nullità ai sensi del d.lgs. n. 385/93, art. 117, trattandosi di nullità di protezione; il contratto dissimulato (concessione di finanziamenti) non era illecito con conseguente applicazione del divieto della prova testimoniale ex art. 1417 c.c.; era da escludere che il principio di prova scritta, ex art. 2724 c.c., potesse desumersi dal contratto simulato. Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione il Vignali e ricorso incidentale la banca. Con sentenza del 25.7.13, la Corte di Cassazione accolse il terzo motivo del ricorso principale, cassando con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte di merito aveva erroneamente non ammesso l'interrogatorio formale deferito al legale rappres. della banca, anche se non vertente su fatti direttamente percepiti dall'interrogando, attesa la concreta possibilità di valutare qualsiasi esito della prova ai fini del raggiungimento del principio di prova scritta idoneo ad aprire la possibilità della prova testimoniale ex art. 2724, n.1, c.c. (anche alla luce dell'orientamento espresso da Cass., n. 19435/08). [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio innanzi alla Corte d'appello, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, l'accertamento della simulazione del contratto di finanziamento, con condanna dell'opposta banca al risarcimento dei danni, chiedendo l'ammissione delle prove orali dedotte; la Corte territoriale ammise l'interrogatorio formale deferito al legale rappres. della [OSCURATO:SOCIETA]. (nel frattempo succeduta in giudizio alla Cassa di risparmio predetta). Con sentenza del 26.1.16, la Corte d'appello di Brescia respinse le domande proposte dal Vignali nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di [OSCURATO:SOCIETA]. e della Cassa di risparmio, osservando che: non era stata dimostrata la natura soggettivamente simulata del contratto di apertura di credito, o più correttamente, dell'interposizione fittizia dello stesso ricorrente nella stipula di tale contratto da parte della società, in quanto la valutazione del contenuto dell'interrogatorio formale deferito al legale rappres. della [OSCURATO:SOCIETA]., che non conteneva la confessione dei fatti oggetto di causa, non induceva a ritenere, come sostenuto dall'appellante, che in realtà le affermazioni rese in tale sede fossero equiparabili ad una mancata risposta, in quanto, a parere dell'appellante, di mero stile e generiche, frutto di reticenza dell'interrogato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.; in particolare, a tal fine era irrilevante che l'interrogato non avesse prima acquisito informazioni sulle vicende oggetto del mezzo di prova, rilevando che il procuratore interrogato aveva esposto i motivi della sua risposta, ovvero di non essere a conoscenza dei fatti oggetto del capitolo di prova e, pertanto, le risposte rese non erano da considerare un rifiuto di rispondere, e neppure una risposta vaga e reticente da essere qualificata negativamente, a norma dell'art. 116 c.p.c.; gli altri elementi probatori addotti dal ricorrenti non erano idonei ai fini della prova, seppure indiziaria, dell'asserito collegamento logico tra il negozio simulato e quello sottostante,, in quanto le "anomalie" segnalate dal Vignali, oltre che riguardare più lo svolgimento concreto del rapporto che non il contratto di conto corrente e la concessione del fido, avevano evidenziato al più una prassi anomala del rapporto tra la banca e il correntista, ma non anche il dedotto nesso logico tra la stipula del contratto con il ricorrente e l'accordo circa la sua presunta qualità di mero prestanome dell'altra società; la prova testimoniale articolata era inammissibile, ex art. 1417 c.c., non emergendo alcuna illiceità nella fattispecie di fatto oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]. Non si sono costituiti gli altri intimati. Con ordinanza interlocutoria del 17.1.22020, la Cassazione ha assegnato al ricorrente il termine di 120 gg., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, per notificare il ricorso a [OSCURATO:PERSONA] (quale successore della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), nonché per depositare copia della cartolina postale attestante il perfezionamento del procedimento di notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] (quale successore della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), ovvero per eseguire a costei nuova notificazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 117, 184, 232, 244, 384, c.p.c., 1325, 1343, 1414, 1417, 1418, 2697, 2724 e 2729, c.c., per non aver la Corte d'appello, violando il principio di diritto fissato dalla Cassazione in sede di annullamento con rinvio, considerato come ammesse le circostanze dedotte in ordine all'interrogatorio formale deferito al procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., il quale era da considerare reticente o evasivo, omettendo dunque di ritenere come raggiunta la prova piena dei fatti dedotti nei capitoli di prova o, almeno, del principio di prova scritta circa l'applicabilità dell'art. 2724, n.1, c.c., sull'ammissibilità delle prove testimoniali ex art. 1417 c.c., ed omettendo comunque di applicare i principi in tema di prova presuntiva della simulazione negoziale in questione (stante l'anomalia che una banca eroghi un cospicuo finanziamento senza alcuna istruttoria ed informazione sul debitore). Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata o del relativo giudizio per aver la Corte d'appello escluso che le dichiarazioni rese dall'interrogato procuratore circa le mancate conoscenze sulla vicenda per cui è causa fossero equiparabili ad una mancata risposta, omettendo peraltro di trarne le conseguenze di legge. Al riguardo, il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione carente, od apparente, contraddittoria e perplessa, disattendendo i documenti prodotti in primo grado (la dichiarazione a firma di O. Belleri, quale all'epoca legale rappres. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e presidente della Cassa di risparmio, sull'interposizione fittizia del Vignali nella stipula del contratto di finanziamento con la predetta Cassa; le risultanze dell'estratto-conto al 13.3.96 pari a zero; la contemporaneità tra l'erogazione del finanziamento e la sottoscrizione del contratto di conto corrente; il fatto che il Vignali non abbia mai ricevuto estratti-conto dalla banca; il fatto che la banca non avesse mai smentito i fatti dedotti; la condotta processuale della società, rimasta contumace). Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] d'invalidità degli atti del giudizio di rinvio, a seguito della sentenza della Cassazione che annullò la sentenza di secondo grado per la nullità della notifica del ricorso per riassunzione eseguita in Italia, il 24.10.13, con il servizio postale. L'eccezione, che può essere presa in considerazione quale motivo di ricorso incidentale essendo intesa a far rilevare un vizio del procedimento di rinvio, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] deduce di essersi trasferito in Cina ove è residente dal 2006, e che il plico- raccomandato contenente la notificazione dell'atto di riassunzione fu ritirato, in sua mancanza, da terza persona, in violazione dell'art. 160 c.p.c. Ora, il controricorrente si limita ad una generica eccezione di nullità della suddetta notificazione, senza argomentare sull'illegittimità di tale ritiro, non deducendo specificamente la mancanza di legittimazione della persona che ritirò il plico, ovvero le ragioni della stessa, secondo i criteri dettati dal predetto art. 160, come sarebbe stato suo onere. Invero, dagli atti risulta che la persona che ritirò il plico fu qualificata incaricata al ritiro I due motivi di ricorso (da qualificare principale) sono inammissibili. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello: non abbia ritenuto reticenti o evasive le risposte all'interrogatorio formale; non abbia ritenuto sussistente un principio di prova scritta, al fine di schiudere le porte all'ammissione della prova testimoniale; non abbia ritenuto, allo stesso fine, illecito il contratto dissimulato. Va osservato che la valutazione di evasività o reticenza delle risposte all'interrogatorio formale è una valutazione di merito, e nella specie la Corte d'appello ha espressamente e motivatamente escluso che le risposte fossero evasive o reticenti; né il ricorrente censura tale valutazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Lo stesso dicasi quanto al giudizio di integrazione in concreto di un principio di prova scritta. Al riguardo, va altresì rilevato che in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Cass., n. 17719/14; n. 4837/18). Ed infatti, nella fattispecie, la Corte d'appello ha escluso che i fatti addotti dal ricorrente, complessivamente valutati, costituissero prova idonea presuntiva dell'invocata interposizione fittizia. Inammissibile è anche la censura relativa alla illiceità del contratto, attesa la genericità della stessa, non essendo state specificate - come già accennato dalla Corte di merito - quali sarebbero le norme imperative asseritamente violate nella specie. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., il difetto assoluto di motivazione, sotto i profili della motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e insufficiente, ribadendo e argomentando l'evasività e reticenza delle risposte. La censura di difetto assoluto di motivazione è infondata, essendo, al contrario, la motivazione tutt'altro che apparente o contraddittoria o perplessa. Per il resto, il ricorrente propone inammissibili censure di merito a proposito della valutazione di reticenza o evasività delle risposte date dal rappresentante della società appellata in sede di interrogatorio formale. Invero, tali censure sono dirette al riesame dei fatti di causa, ovvero a fornirne una diversa interpretazione volta a ribaltare quella della Corte territoriale che ha adottato una motivazione esaustiva circa le varie critiche formulate dal Vignali sia sulla non equipollenza delle risposte date dal legale rappres. alla mancata risposta, sia sull'inutilizzabilità dei vari fatti e documenti allegati a sostegno della prova presuntiva della dedotta interposizione fittizia, anche in ordine alla mancata ammissione, ex art. 1417 c.c., della prova testimoniale. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e l'[OSCURATO:SOCIETA]., e vanno compensate, per la reciproca soccombenza, nel rapporto tra il ricorrente principale e il Belleri. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'[OSCURATO:SOCIETA]., che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge, e dichiara compensate le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulterio