CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 09.10.2023 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose ex artt. 110 cod. pen., 223 commi 1 e 2 n.1 in relazione all'art. 216 comma 1 nn. 1 e 2, 219 I. fall., e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente l'uno, violazione di legge penale in riferimento agli artt. 216 e 223 I.fall. e vizio di motivazione in ordine alle distrazioni contestate e alla bancarotta cd. documentale e, l'altro, violazione di legge penale in relazione agli artt. 216 e 223 I.fall. e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie della bancarotta semplice o preferenziale, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., quanto alla bancarotta documentale e alla sua riferibilità all'imputato, pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata; quanto alla bancarotta distrattiva, cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata che ha per altro verso già escluso la configurabilità della preferenziale, con argomenti congrui, in relazione agli emolumenti asseritannente posti a giustificazione di una parte delle sottrazioni di denaro, ed indicati in maniera del tutto generica); che esula, in ogni caso, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 122 cod. pen. e vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e sull'esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enuncia ti negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 16 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a mm 'ende.