CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08192/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava con effetti ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 30 ottobre 2019, rilevando che le informazioni successivamente acquisite in ordine a un ulteriore reato di bancarotta fraudolenta commesso dal predetto il 28 marzo 2019, conducevano ora a ritenere la misura non rispondente alle sue finalità. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando mancanza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto a far retroagire ex tunc gli effetti della revoca e pertanto a non considerare, come dovuto, il comportamento tenuto dal condannato durante l'esecuzione della misura e l'incidenza delle sue restrizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il Tribunale di sorveglianza, quando procede alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non può farne decorrere automaticamente gli effetti all'inizio dell'esecuzione della misura, dovendo invece determinare la pena ancora da espiare, sulla base di valutazioni discrezionali che considerino, caso per caso, le ragioni della revoca, l'intero comportamento tenuto dal condannato dopo l'ammissione alla misura, le prescrizioni rispettate e il loro carico (fra le altre, Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perri, Rv. 265859) 3. Il Tribunale di sorveglianza di Catania non si è attenuto a tale insegnamento, posto che ha disposto la revoca della misura con effetti ex tunc, senza dare conto delle verifiche dovute seguendo il percorso di cui sopra. 4. Il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente, annullato con riguardo alla decorrenza della revoca della misura alternativa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo alla decorrenza della revoca della misura alternativa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 3 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]