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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16653/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - l'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. concerne l'inosservanza di norme penali sostanziali e quindi non ha alcuna attinenza con il vizio denunciato che riguarda la asserita inosservanza di una norma processuale; - la violazione di disposizioni processuali è deducibile, in base alla lettera c) del citato art. 606, solo quanto si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché in esse non rientra l'art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; - in realtà il ricorso, menzionando la regola di giudizio dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., intende contestare la valenza del materiale probatorio raccolto, deduzione non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto: - l'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. concerne l'inosservanza di norme penali sostanziali e quindi non ha alcuna attinenza con il vizio denunciato che riguarda la asserita inosservanza di una norma processuale; - la violazione di disposizioni processuali è deducibile, in base alla lettera c) del citato art. 606, solo quanto si tratti di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché in esse non rientra l'art. 533 comma 1 cod. proc. pen.; - in realtà il ricorso, menzionando la regola di giudizio dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., intende contestare la valenza del materiale probatorio raccolto, deduzione non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16653/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris