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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 1969

Cassazione n. 28957/2025

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uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/05/1969 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di rissa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori attendibili per dichiarare la penale responsabilità degli imputati - oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. [OSCURATO:PERSONA] altresì che, dalla motivazione del provvedimento oggetto di censura, è stato correttamente valorizzato un sostanzioso panorama probatorio a carico dei ricorrenti consistente, in particolare, nei filmati di videosorveglianza e nelle dichiarazioni rese dai testi, quest'ultime sostanzialmente coincidenti con il contenuto di tali registrazioni; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve inoltre considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/05/1969 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di rissa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori attendibili per dichiarare la penale responsabilità degli imputati - oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. [OSCURATO:PERSONA] altresì che, dalla motivazione del provvedimento oggetto di censura, è stato correttamente valorizzato un sostanzioso panorama probatorio a carico dei ricorrenti consistente, in particolare, nei filmati di videosorveglianza e nelle dichiarazioni rese dai testi, quest'ultime sostanzialmente coincidenti con il contenuto di tali registrazioni; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con cui si censura la violazione della legge in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità; deve inoltre considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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