CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si si assume che il fatto, per come ricostruito, integrerebbe l'ipotesi di reato di cui all'art. 337 cod. pen., in disparte ogni valutazione circa il concreto interesse in capo al ricorrente rispetto alla contestazione per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., è afferente a questione non posta in sede di gravame in cui si sono rivolte critiche in ordine alla ritenuta ipotesi consumata in luogo di quella tentata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04