CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, su richiesta delle parti, è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art.73, comma 1, T.U. Stup. Si duole della motivazione espressa dal giudice con riferimento alla disposta confisca dei telefoni cellulari in sequestro, lamentando la sua inadeguatezza. Il ricorso è inammissibile. La motivazione offerta in merito alle ragioni della confisca dei telefoni cellulari è assistita da idonea motivazione. Si è evidenziato in sentenza come i telefoni in sequestro fossero strumentali alla commissione del reato, circostanza peraltro ammessa dallo stesso imputato in interrogatorio. La giustificazione è conforme al dettato normativo ed al principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod.pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore I Pr