CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 40429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 28/01/2022, il Tribunale del riesame di Siracusa ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 07/01/2022 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di somme di denaro ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto di imputazione provvisoria. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e dell'art. 321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del delitto contestato, dell'oggetto del sequestro e del rapporto di pertinenzialità tra le somme sottoposte a sequestro e il delitto di bancarotta per distrazione. 2.1. Quanto all'insussistenza della sottrazione di somme di denaro, dagli atti di indagine non si evince alcun elemento che possa ricondurre il denaro rinvenuto in sede di perquisizione a carico degli indagati all'attività distrattiva ipotizzata nei loro confronti, come è confermato dalla disamina delle singole posizioni di ciascuno di essi, laddove il mero possesso di somme di denaro contante non basta a integrare la condotta tipica del reato contestato, dovendo essere evidenziata la possibilità effettiva di un rapporto con il reato stesso. 2.2. In ordine all'indeterminatezza dell'oggetto del sequestro e al nesso di pertinenzialità, in nessun atto di indagine viene indicato il valore nominale della somma di denaro costituente profitto di reato, né sono indicati criteri cui ricorrere per la stima, anche generica, del presunto profitto che sarebbe stato conseguito attraverso l'attività criminosa; quantificazione che costituisce il presupposto per valutare la pertinenzialità delle somme di denaro da sequestrare rinvenute nella disponibilità degli indagati. L'ordinanza impugnata non si occupa di tale carenza investigativa, né di perinnetrare l'oggetto del profitto di reato da sequestrare, giungendo ad affermare che allo stato non è possibile quantificare l'ammontare complessivo della distrazione. Il Tribunale del riesame ha poi ipotizzato la derivazione illecita del denaro riconducendolo al valore della merce sequestrata mediante il primo provvedimento di sequestro. Ma ciò comporta una illegittima duplicazione , dell'oggetto del sequestro, di beni già vincolati da un diverso provvedimento, integrando così una sorta di sequestro per equivalente. 2.3. Quanto al risparmio di spesa e al nesso di pertinenzialità, non è logicamente ipotizzabile alcun risparmio di spesa di una somma di denaro equivalente al valore di beni di cui non si può disporre perché già sequestrati, laddove il risparmio di spesa al quale si riferisce l'ordinanza impugnata è il valore espresso in denaro di un bene già sequestrato, non esistendo alcun risultato economicamente positivo e ulteriore rispetto a quello già intrinseco alla merce sequestrata e non configurarsi alcun risparmio di spesa astrattamente suscettibile di ablazione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini e con i limiti di seguito indicati. 1.1. In limine, mette conto rilevare che la misura cautelare reale disposta dal decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 07/01/2022 ha natura di sequestro finalizzato alla confisca del profitto dei reati fallimentari per i quali si procede. Ciò si desume univocamente dal citato decreto, nonché - sia pure attraverso i riferimenti giurisprudenziali operati - dall'ordinanza impugnata. 2. Il primo motivo, pur articolando censure che sembrano in parte riguardare i successivi motivi (e, dunque, saranno esaminate in quella sede), rinviene il proprio nucleo essenziale nella dedotta «insussistenza della sottrazione di somme di denaro». Così delimitato, il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Il Tribunale del riesame di Siracusa ha diffusamente motivato in ordine al fumus del reato per il quale si procede, ricostruendo l'"operazione" complessiva realizzata dagli indagati e richiamando le fonti dichiarative e investigative che hanno dato conto dei numerosi prelievi distrattivi di denaro e di merci ai danni della società poi fallita (e dei suoi creditori). Il ricorso non si confronta compiutamente con l'appartato giustificativo dell'ordinanza in esame (risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, articola censure idonee, al più, a dar corpo a vizi motivazionali non denunciabili in questa sede (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). 3. Il secondo motivo, invece, deve essere accolto, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 3.1. Per un miglior inquadramento delle questioni poste dal ricorso, giova richiamare i profili distintivi del sequestro finalizzato alla confisca del profitto dal sequestro c.d. impeditivo, profili messi a fuoco da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 lì dove ha sottolineato, con riguardo al primo, l'accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" della misura, finalità diversa da quella "impeditiva" della misura di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., «diversa finalità, rapportata, nel caso del comma primo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma secondo, invece, all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge preveda la confisca indipendentemente dalla "attitudine" delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal primo comma». Il che non implica che la motivazione del sequestro finalizzato alla confisca possa esaurirsi nel mero richiamo alla confiscabilità della cosa, posto che, sottolinea Sez. U, Ellade, «solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». Di qui il principio di diritto in forza del quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confisca bili ex lege. 3.2. La distinzione tra i profili tipici del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto e quelli del sequestro impeditivo consente di ribadire il principio di diritto in forza del quale nel sequestro finalizzato alla confisca opera il principio della corretta determinazione del valore del profitto, che, invece, non trova applicazione nel sequestro impeditivo (Sez. 2, n. 30049 del 11/06/2014, Cavalli, Rv. 260052). Ora, la circostanza che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, vada sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037), non esclude certo che la misura cautelare reale funzionale alla confisca (diretta) del denaro debba fondarsi sulla corretta determinazione del profitto, in assenza del quale, per riprendere i rilievi di Sez. U, Ellade, la misura cautelare risulterebbe potenzialmente fonte di indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, con la trasformazione del sequestro preventivo in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. Del resto, Sez. U, n. 42415 del 2021, cit. ha chiarito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, ha natura di confisca diretta qualora rappresenti l'«effettivo accrescimento patrimoniale monetario» conseguito. Svincolata dal principio della corretta determinazione del valore del profitto suscettibile di confisca e dall'individuazione dell'«effettivo accrescimento patrimoniale monetario» conseguito, l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca stessa non incontrerebbe limiti di sorta nell'individuazione del suo oggetto, il che è incompatibile con i principi (ad esempio, quello di proporzionalità) che governano la materia. 3.3. L'ordinanza impugnata non è in linea con i principi richiamati, in quanto non contiene alcuna indicazione, neppure in linea di massima, dell'entità del profitto dei reati per i quali si procede suscettibile di confisca. Né in senso contrario può invocarsi, come fa il Tribunale di Siracusa, il principio secondo cui, in presenza di un illecito plurisoggettivo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta e i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 281046); decisivo, infatti, è rilievo che l'ordinanza impugnata non offre alcuna indicazione sull'"intero importo del profitto" suscettibile di confisca, sicché sussiste la violazione di legge denunciata. 4. Anche il terzo motivo deve essere accolto. Nella prima parte del provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame dà atto che, a fronte del provvedimento di sequestro probatorio del pubblico ministero relativo alla merce e al denaro ritenuti corpo del reato o cose pertinenti ai reati fallimentari per i quali si procede, il sequestro del denaro veniva annullato, sicché il sequestro delle merci in tesi accusatoria distratte non è stato caducato. L'ordinanza impugnata giustifica la misura reale adottata anche facendo leva sul risparmio di spesa collegato alla contestata distrazione di vari beni (di prima necessità, per la casa, di piccolo arredo), sicché, osserva il giudice del riesame «è di tutta evidenza che il diretto approvvigionamento dei beni necessari al vivere quotidiano [...] costituisce un immediato "risultato economico positivo"», consentendo agli indagati di non provvedere ad esborso di denaro per provvedervi, con conseguente, appunto, risparmio di spese suscettibile di integrare un profitto confiscabile. Ora, l'ordinanza impugnata non definisce in alcun modo il rapporto tra il risparmio di spesa collegato alla sottrazione dei beni oggetto - insieme con il denaro - delle condotte distrattive contestate e i beni già sottoposti (e, a quanto è dato desumere dal provvedimento impugnato, mantenuti) in sequestro: invero, qualora il riferimento sia ai beni sequestrati, colgono nel segno le censure del ricorrente, lì dove lamentano l'indebita duplicazione della misura cautelare e, in radice, l'impossibilità "fisica" che beni sequestrati possano generare un risparmio di spesa; qualora, invece, il giudice del riesame abbia inteso far riferimento a beni diversi da quelli sequestrati, allora si ricade nella situazione già esaminata a proposito del denaro, ossia la mancata determinazione del valore del profitto suscettibile di confisca correlabile a tali beni. Anche sul punto, pertanto, l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento è del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov, cit.). 5. Pertanto, per le ragioni indicate e nei limiti delle stesse, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con ri