Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34251/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7349/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilia zione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ) , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 80/2023depositata il 16 gennaio 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24settembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità professionale di avvocato che egli avrebbe avuto nei loro confronti, in relazione ad un contenzioso in cui li aveva assistiti, avviato con ricorso monitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché le fosse ingiunto di restituire loro la caparra confirmatoria relativa a un contratto preliminare con cui tale società si era impegnata a vendere ai ricorrenti un terreno; emesso il decreto ingiuntivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non ne aveva ottenuto l’esecutività, né aveva chiesto sequestro conservativo; la causa si era conclusa con la dichiarazione d’ufficio da parte del giudice della nullità del contratto preliminare.

Il convenuto si costituiva, resistendo e ottenendo di chiamare la sua compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., che pure si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n.1/2021, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, ritenendo che fosse stata negligente la condotta del convenuto per non avere prontamente ric+hiesto sequestro conservativo, e, riconoscendo il concorso colposo degli attori nella misura del 50%, lo condannava a risarcirli per euro 62.438,27, oltre a interessi dalla pronuncia al saldo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] aderiva al quinto motivo dell’appello principale.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 80/2023, accoglieva il gravame principale - reputando che il suo primo motivo assorbisse gli altri - e rigettava quello incidentale - reputando il primo e il secondo motivonon meritevoli di accoglimento, assorbito il terzo e il quarto, e respingendo il quinto -. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia assicuratrice.

Considerato quanto segue.

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione “delle norme e dei principi” di cui agli articoli 1176, secondo comma, 1227, 1223 c.c., 20 (sic) e 40 c.p., 642, secondo comma, 648 e 671 c.p.c. 1.1 Si espone ampiamente, anche trascrivendo in estesa modalità la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla responsabilità professionale dell’avvocato, quanto dimostrerebbe che nel caso in esame non sarebbe stata mossa una – inammissibile - censura alle valutazioni fattuali della Corte d’appello; al contrario, si verrebbe ad evidenziare come “gli errori denunciati … nel presente motivo …, lungi dall’attenere a valutazioni fattuali, costituiscano un vizio di sussunzione/falsa applicazione delle norme che regolano i doveri di diligenza ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.p.c. e dei presupposti di cui agli artt.642, comma 2, 648 e 671 c.p.c., che a loro volta si son risolti anche in una falsa applicazione delle norme in tema di causalità (artt. 1223 e 1227 c.c. e artt. … 40 e 41 c.p.) nei giudizi sulla responsabilità degli esercenti la professione legale”. 1.2 In sintesi, l’esito del giudizio promosso avverso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivato dall’avere l’avvocato svolto male la sua attività, in particolare essendo risultato negligente per non aver compiuto “i dovuti accertamenti sul bene” - il terreno oggetto del contratto preliminare -.

La C orte territoriale si sarebbe erroneamente “incentrata sull’erroneo presupposto che la diversa impostazione giuridica della controversia, come delineata dal sottoscritto patrocinio, non avrebbe mutato l’esito”, perché sarebbe “in ogni caso necessitato il vaglio del Giudice”.

Invece avrebbe inciso, secondo il ricorrente, la scelta dell’avvocato, tra le “due strategie processuali”, di quella errata - cioè quella fondata “su una causa petendi costituita dalla richiesta … di caparra confirmatoria a seguito dell’avveramento della condizione risolutiva del contratto preliminare, di cui alla clausola n. 3, avente ad oggetto la edificabilità del terreno - , mentre l’avvocato avrebbe dovuto adottare la strategia avente ad oggetto “l’inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per aver alienato a terzi il bene oggetto del preliminare prima della scadenza dei termini per la stipula del contratto definitivo, con richiesta di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.”.

Ed “equiparare le due strategie processuali” suddette sarebbe stato “frutto di un errore di diritto”, ovvero, specificamente, di “un errore di sussunzione/falsa applicazione … della fattispecie concreta … agli artt. 642, comma 2, 648 e 671 c.p.c., che si è risolto in una falsa applicazione anche delle norme che sovraintendono all’accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascrivibile al professionista ed il danno lamentato dai clienti (artt.1223 e 1227 c.c. e artt. 40 e 41 c.p.)”.

2. Il secondo motivo, condizionato al mancato accoglimento di quello precedente, denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Il fatto cui si riferisce sarebbe che il terreno oggetto del contratto preliminare non era più di proprietà della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] prima del decorso termine per la stipulazione del contratto definitivo: “La circostanza, enunciata nella stessa sentenza impugnata a pag. 17, 1° cpv. e ampiamente dibattuta …, è assolutamente dirimente”. 3.1 A prescindere dalla inammissibilità attribuibile al ricorso per difetto di esposizione dei fatti di causa ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. - qui applicabile secondo la riforma Cartabia - quanto al contenuto dell’atto introduttivo del primo grado (si veda la pagina 7 del ricorso stesso), va rilevato che il primo motivo, prolisso e anche direttamente fattuale, non evidenzia in modo sufficientemente specifico il vizio che prospetta; in realtà, dall’amplissima esposizione si può soltanto evincere che l’avvocato avrebbe potuto proporre una domanda diversa da quella effettivamente proposta, il che, però, non significa che la domanda proposta (in via monitoria) fosse stata erroneamente identificata come proponibile, e quindi manifestamente infondata/non accoglibile alla luce di una corretta valutazione ex ante.

Non è sostenibile che un avvocato sia inadempiente nella sua obbligazione se propone un’azione che non è manifestamente infondata in luogo di un’altra, qualora non risulti essere stata solo quest’ultima specificamente chiesta dai clienti.

Il primo motivo va dunque rigettato. 3.2 Il secondo, subordinato motivo è manifestamente infondato: a pagina 7, primo capoverso, della sentenza impugnata, la “intervenuta cessione del bene” - così la definisce il giudice d’appello - è stata presa in considerazione, il giudice d’appello argomentando al riguardo per qualificarla “non … assolutamente determinante”.

Anche questo motivo merita, perciò, il rigetto.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuno in un totale di € 3.200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7349/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilia zione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ) , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 80/2023depositata il 16 gennaio 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24settembre 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità professionale di avvocato che egli avrebbe avuto nei loro confronti, in relazione ad un contenzioso in cui li aveva assistiti, avviato con ricorso monitorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perché le fosse ingiunto di restituire loro la caparra confirmatoria relativa a un contratto preliminare con cui tale società si era impegnata a vendere ai ricorrenti un terreno; emesso il decreto ingiuntivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non ne aveva ottenuto l’esecutività, né aveva chiesto sequestro conservativo; la causa si era conclusa con la dichiarazione d’ufficio da parte del giudice della nullità del contratto preliminare. Il convenuto si costituiva, resistendo e ottenendo di chiamare la sua compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., che pure si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza n.1/2021, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, ritenendo che fosse stata negligente la condotta del convenuto per non avere prontamente ric+hiesto sequestro conservativo, e, riconoscendo il concorso colposo degli attori nella misura del 50%, lo condannava a risarcirli per euro 62.438,27, oltre a interessi dalla pronuncia al saldo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello principale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] aderiva al quinto motivo dell’appello principale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 80/2023, accoglieva il gravame principale - reputando che il suo primo motivo assorbisse gli altri - e rigettava quello incidentale - reputando il primo e il secondo motivonon meritevoli di accoglimento, assorbito il terzo e il quarto, e respingendo il quinto -. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su due motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia assicuratrice. Considerato quanto segue. 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione “delle norme e dei principi” di cui agli articoli 1176, secondo comma, 1227, 1223 c.c., 20 (sic) e 40 c.p., 642, secondo comma, 648 e 671 c.p.c. 1.1 Si espone ampiamente, anche trascrivendo in estesa modalità la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alla responsabilità professionale dell’avvocato, quanto dimostrerebbe che nel caso in esame non sarebbe stata mossa una – inammissibile - censura alle valutazioni fattuali della Corte d’appello; al contrario, si verrebbe ad evidenziare come “gli errori denunciati … nel presente motivo …, lungi dall’attenere a valutazioni fattuali, costituiscano un vizio di sussunzione/falsa applicazione delle norme che regolano i doveri di diligenza ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.p.c. e dei presupposti di cui agli artt.642, comma 2, 648 e 671 c.p.c., che a loro volta si son risolti anche in una falsa applicazione delle norme in tema di causalità (artt. 1223 e 1227 c.c. e artt. … 40 e 41 c.p.) nei giudizi sulla responsabilità degli esercenti la professione legale”. 1.2 In sintesi, l’esito del giudizio promosso avverso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe derivato dall’avere l’avvocato svolto male la sua attività, in particolare essendo risultato negligente per non aver compiuto “i dovuti accertamenti sul bene” - il terreno oggetto del contratto preliminare -. La C orte territoriale si sarebbe erroneamente “incentrata sull’erroneo presupposto che la diversa impostazione giuridica della controversia, come delineata dal sottoscritto patrocinio, non avrebbe mutato l’esito”, perché sarebbe “in ogni caso necessitato il vaglio del Giudice”. Invece avrebbe inciso, secondo il ricorrente, la scelta dell’avvocato, tra le “due strategie processuali”, di quella errata - cioè quella fondata “su una causa petendi costituita dalla richiesta … di caparra confirmatoria a seguito dell’avveramento della condizione risolutiva del contratto preliminare, di cui alla clausola n. 3, avente ad oggetto la edificabilità del terreno - , mentre l’avvocato avrebbe dovuto adottare la strategia avente ad oggetto “l’inadempimento contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per aver alienato a terzi il bene oggetto del preliminare prima della scadenza dei termini per la stipula del contratto definitivo, con richiesta di risarcimento del danno ex art. 1453 c.c.”. Ed “equiparare le due strategie processuali” suddette sarebbe stato “frutto di un errore di diritto”, ovvero, specificamente, di “un errore di sussunzione/falsa applicazione … della fattispecie concreta … agli artt. 642, comma 2, 648 e 671 c.p.c., che si è risolto in una falsa applicazione anche delle norme che sovraintendono all’accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascrivibile al professionista ed il danno lamentato dai clienti (artt.1223 e 1227 c.c. e artt. 40 e 41 c.p.)”. 2. Il secondo motivo, condizionato al mancato accoglimento di quello precedente, denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo in relazione all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Il fatto cui si riferisce sarebbe che il terreno oggetto del contratto preliminare non era più di proprietà della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] prima del decorso termine per la stipulazione del contratto definitivo: “La circostanza, enunciata nella stessa sentenza impugnata a pag. 17, 1° cpv. e ampiamente dibattuta …, è assolutamente dirimente”. 3.1 A prescindere dalla inammissibilità attribuibile al ricorso per difetto di esposizione dei fatti di causa ai sensi dell’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. - qui applicabile secondo la riforma Cartabia - quanto al contenuto dell’atto introduttivo del primo grado (si veda la pagina 7 del ricorso stesso), va rilevato che il primo motivo, prolisso e anche direttamente fattuale, non evidenzia in modo sufficientemente specifico il vizio che prospetta; in realtà, dall’amplissima esposizione si può soltanto evincere che l’avvocato avrebbe potuto proporre una domanda diversa da quella effettivamente proposta, il che, però, non significa che la domanda proposta (in via monitoria) fosse stata erroneamente identificata come proponibile, e quindi manifestamente infondata/non accoglibile alla luce di una corretta valutazione ex ante. Non è sostenibile che un avvocato sia inadempiente nella sua obbligazione se propone un’azione che non è manifestamente infondata in luogo di un’altra, qualora non risulti essere stata solo quest’ultima specificamente chiesta dai clienti. Il primo motivo va dunque rigettato. 3.2 Il secondo, subordinato motivo è manifestamente infondato: a pagina 7, primo capoverso, della sentenza impugnata, la “intervenuta cessione del bene” - così la definisce il giudice d’appello - è stata presa in considerazione, il giudice d’appello argomentando al riguardo per qualificarla “non … assolutamente determinante”. Anche questo motivo merita, perciò, il rigetto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuno in un totale di € 3.200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit
Decreto Cassazione n. 34251/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris