CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20273/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a n. 2799/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];La causa è stata rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanzainterlocutoria n. 795/2026, il cui contenuto di qui appresso relativamentealla parte descrittiva dello svolgimento del processo. 1. [OSCURATO:PERSONA] effettuò taluni lavori edili su incarico di SaroAntonino Foti. [OSCURATO:PERSONA], rivoltosi al giudice, esposeche nel corso dell’opera erano stati commissionati e svolti ulteriori lavoriNumero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026non previsti dal primo computo metrico e contemplati da un secondo e chein forza di ciò il corrispettivo, in precedenza concordato in € 416.130,01,era asceso a € 737.887,62, ma effettivamente realizzati per uncorrispettivo di € 726.808,00, oltre IVA e poiché l’esponente avevaricevuto la somma di € 584.247,00, chiese che il convenuto fossecondannato al pagamento del residuo, nonché a quello dell’ulterioreimporto di € 50.000,00, datogli in prestito e non restituito.1.1. Il convenuto, costituitosi, premettendo che il contrattoprevedeva un corrispettivo di € 282.968,41, che solo alcuni dei lavorisuccessivamente concordati erano stati effettuati, che le operepresentavano vizi, che non aveva beneficiato di alcun prestito e che avevapagato la somma di € 853.984,56, chiese che il convenuto fossecondannato a restituirgli quanto corrispostogli oltre il dovuto.1.2. il Tribunale di Catania (allora sezione distaccata di Bronte)condannò il Foti a corrispondere all’attore € 185.116,84 e dichiaròinammissibile la domanda afferente al dedotto prestito.2. Avverso tale sentenza propose appello principale Saro AntoninoLa Corte d’appello di Catania, rigettata l’impugnazione incidentale,accolse in parte quella principale, riducendo l’ammontare della condannadel Foti a € 4.625,09.2.1. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado spiega che il CTU aveva determinatoin € 536.032,44 il corrispettivo complessivo di tutti i lavori, compresi quellisuccessivamente concordati dalle parti e, quindi, il Tribunale aveva erratoa quantificare il compenso nella maggiore somma di € 743.887,62, IVAesclusa, e, inoltre, per non avere considerato ricompresi nell’anzidettoimporto il corrispettivo per i lavori sopravvenuti. Accertato il pagamento di€ 486.872,50, oltre IVA, la residua somma di € 4.625,09 era ancora adebito del committente.Numero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/20262.2. L’appello incidentale, con il quale il Portale aveva censurato ladecisione di primo grado, con la quale era stata dichiarata inammissibile ladomanda riguardante i 50.000 euro, venne rigettato (dopo correzione,quindi, dell’epilogo d’inammissibilità) sulla base del principio per il quale l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, aisensi dell’art. 2697, co. 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi delladomanda, e, quindi, non solo la consegna della somma di denaro, maanche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della vantatarestituzione .3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su sei motivi. Lacontroparte è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.All’approssimarsi della pubblica udienza il P.M., in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire le sueconclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il sesto motivo conassorbimento degli altri. Conclusioni confermate in udienza.Nessuno ha discusso la causa per le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza odel procedimento in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (art. 360, n.3, cod. proc. civ.), nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.Si assume che la Corte locale sia incorsa in errore per averericorrente) significato che le era estraneo, ove non ci si fosse arrestati altenore letterale delle parole.Il primo computo metrico era stato novato dalle parti attraverso ilsuccessivo, che quantificava l’ammontare dei lavori in € 737.887,62 oltreIVA. Che ciò fosse accaduto risultava confermato dalla mancanza dicontestazione della controparte. Di conseguenza, al di là dell’espressioneNumero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026utilizzata dalla sentenza di primo grado, il nuovo computo non risultavaessere stato stabilito dal ctu, bensì dalle parti stesse.Poiché la sentenza d’appello non si era curata di spiegare le ragioniper le quali aveva reputato di non condividere il percorso argomentativo diprimo grado doveva reputarsi priva di effettiva motivazione.La doglianza deve essere rigettata.La sentenza d’appello fonda sulle seguenti argomentazioniconcatenate, lo scrutinio di merito sul punto:(a) sulla base della condivisa contabilizzazione dei lavori effettuatadal c.t.u. il corrispettivo degli stessi ammontava a € 536.032,44 oltre IVAe non alla maggior somma di € 743.887,62 oltre IVA, in esso importoinclusi tutti i lavori extra (aveva, pertanto, errato il Tribunale a nonconsiderare che il costo dei lavori aggiuntivi era stato conteggiato dalconsulente);(b) sottratta la somma di € 44.534,85 oltre IVA, necessaria secondole indicazioni del consulente per eliminare vizi e difetti, conteggiata l’IVA,in favore del Portale andava corrisposto il residuo di € 4.625,00, poichétenuto conto del risultato del deferito giuramento l’attore (il Portale)doveva ritenersi aver ricevuto la complessiva somma di € 536.032,44,oltre IVA, a quest’ultimo era ancora dovuto l’importo di € 4.625,09, alpagamento del quale il Foti veniva condannato.È gioco forza concludere che il ragionamento del Giudice di primogrado, quale che ne fosse il grado di corretta comprensibilità, non haavuto rilievo di sorta sulla “ratio decidendi” della Corte d’appello, la qualeha fondato la propria decisione sul complesso argomentativo soprariportato.Pertanto, la critica mossa con il motivo in esame non si confrontacon la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, in contrasto colprincipio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi,a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità,Numero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026completezza e, per quanto qui interessa, riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007,n. 15952), essendo necessario che venga contestata specificamente la“ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr.Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n.4905).2 Con il secondo e il correlato terzo motivo, evocando l’art. 360, n.5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbiaerrato nel valutare le risultanze della ctu, così omettendo l’esame di unfatto controverso e decisivo.Il complesso censorio è infondato per due concorrenti ragioni,ognuna delle quali idonea a disattendere l’assunto impugnatorio.(I) Costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto",in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n.5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014).Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possacagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.Proprio una critica a valutazioni e apprezzamenti la parte ricorrentemuove alla sentenza impugnata, così evocando impropriamente il vizio diomesso esame di un fatto controverso e decisivo.Numero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026(II) A voler prendere in esame la doglianza, peraltro, aspecifica, perdifetto di autosufficienza (essendosi il ricorrente limitato a trascriverealcuni passaggi della relazione di consulenza, estrapolati dal complessodell’atto in maniera tale da non permetterne complessiva valutazione –cfr. Cass. n. 19989/2021 –), essa si appaleserebbe comunqueinammissibile.Invero, il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che ilgiudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, èinammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimediodella revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Sez. 1, n. 3867,08/02/2019, Rv. 653090; conf. Cass. n. 7772/2012).Ove poi, come parrebbe qui più probabile, il ricorrente abbia intesoaddebitare alla decisione un errore di valutazione della consulenzatecnica espletata (così testualmente in ricorso), la doglianza non puòessere in questa sede scrutinata, rimandando essa a un esame di meritoprecluso a questa Corte.Spostando l’attenzione sulla ricostruzione probatoria in genere, èfermo principio quello secondo il quale, anche qualora la critica fossesostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.(qui, per vero, non evocata espressamente), essa non può esserecontestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle proveeffettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile,neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc.civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Puntodi diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalleSezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n.16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione,Numero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). Einoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv.659037).3 Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsaapplicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002, poiché,trattandosi di credito nascente da “transazione commerciale”, gli interessimoratori avrebbero dovuto calcolarsi secondo quanto disposto dallarichiamata disciplina.Il motivo difetta di specificità, stante che il ricorso non spiega se inprimo grado siffatta pretesa fosse stata avanzata (apparendo, anzi, ilNumero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026contrario dal contenuto del ricorso a pag. 10, terzultimo rigo); di talché laquestione deve reputarsi nuova, con la conseguenza che non avrebbepotuto essere esaminata in sede d’appello e, tantomeno, della decisioned’appello, il ricorrente può dolersi davanti a questa Corte.5 Con il sesto motivo (la cui trattazione è logicamente prioritariarispetto al quinto) viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697, 2033 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. Secondo la prospettazioneimpugnatoria la Corte etnea avrebbe errato nel disattendere il diritto delricorrente ad avere restituita la somma di € 50.000,00, che era stataconcessa a mutuo al Foti.La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza impugnataera stata travisata dalla Corte di merito, poiché non atteneva al caso incui, come nella specie, il convenuto non ha eccepito di aver ricevuto lasomma per una causale diversa da quella dedotta dall’attore, ma hanegato in radice di avere ricevuto alcuna somma .La doglianza è fondata.Il principio richiamato in sentenza e ripreso in motivazione da Cass.n. 180/2018 (numerose le massime in tal senso: 9541/2010, 30944/2018,20964/2025) riguarda la diversa ipotesi nel quale l’ “accipiens” affermi diaver ricevuto la somma, sebbene non a titolo di mutuo ma per altracausale (per esempio restituzione prestito, donazione, ecc..).l’odierno controricorrente si è difeso negando di avere ricevuto la sommadi € 50.000,00, spettando, quindi, all’attore, secondo l’ordinario ripartodell’onere della prova, dimostrare il proprio diritto.Il principio, per altro pienamente condiviso dal Collegio, ripresoimpropriamente dalla Corte etnea, pone invece l’onere della prova a caricodell’ “accipiens”, nel caso in cui questi, ammessa la ricezione del denaro,sostenga di aver diritto a trattenerlo, in tutto o in parte, sulla base deldiverso titolo eccepito, del quale, quindi, dovrà fornire la prova.Numero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026In altri termini si tratta di fare applicazione delle regole ordinarie sulriparto dell’onere della prova: (a) se colui indicato come “accipiens”ammette la ricezione, tuttavia affermando il proprio diritto a trattenerla, intutto o in parte, sostenendo essere intercorso tra le parti un negoziogiuridico diverso dal mutuo, su di lui graverà l’onere della prova didimostrare il vantato diritto alla ritenzione; (b) se costui nega di aver mairicevuto la somma di denaro spetterà all’attore dimostrare la dazione,secondo le regole ordinarie, ma deve escludersi che il supposto “tradens”(l’attore), una volta provata la dazione, proprio perché l’altra parte haescluso di averla ricevuta, senza eccepire l’esistenza di un contratto che lolegittimi alla ritenzione, debba dimostrare il titolo della prestazione,spettando, a questo punto, al supposto “accipiens” dimostrare lasussistenza di un titolo che gli attribuisca il diritto a trattenere la dazione(pur nell’ottica di un ragionamento più generale che investe l’indebito, cfr.Cass. nn. 1902/2015 e 24841/2023).6 Il quinto motivo, con il quale viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell’art. 13, d.P.R.n. 115/2002, contestandosi il governo delle spese, resta assorbito insenso proprio dall’accoglimento del sesto motivo.In conclusione, cassata la sentenza in relazione all’accolto motivo, ilGiudice del rinvio, che s’individua nella Corte d’appello di Catania, indiversa composizione, riesaminerà la causa facendo applicazione delprincipio di diritto sopra enunciato, tenendo conto delle evidenzeprobatorie già in atti e con esclusione di ogni ulteriore attività istruttoria(cassazione per violazione o falsa applicazione di legge). Regolerà, inoltre,le spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto erigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoltoNumero registro generale 15238/2020Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 20273/2026Data pubblicazione 17/06/2026motivo e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2026, nella camera diconsiglio della Seconda Sezione Civile.Il Consigliere est. Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]