CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce alcontroricorso;Numero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/2026-controricorrente–per la cassazione della sentenza n. 5182/04/2019, della Commissione tributariaregionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata in data 11giugno 2019, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso,affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe concui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, aveva rigettato l’appello principale proposto dall’Ufficio nei confronti diOcamar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e quelloincidentale proposto da quest’ultima società avverso la sentenza n.5037/06/2017 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che avevaaccolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso diaccertamento con il quale l’Ufficio, a seguito di segnalazione della DirezioneCentrale Accertamento-[OSCURATO:PERSONA], aveva ripreso, per il 2011, l’Ivaindebitamente detratta per euro 176.000,00, in relazione a fattura emessa daAl [OSCURATO:SOCIETA]. relativa all’acquisto di un immobile nell’ambito di una ampia frodeamministrativa, facenti capo ad un unico dominus ([OSCURATO:PERSONA])base al quale le società cedenti omettevano il versamento dell’imposta e quelleacquirenti maturavano ingenti crediti Iva.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – atteso che: 1) tuttielementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, acquisiti al processocomprovavano la frode posta in essere da un gruppo di società - tra cui lacontribuente - prive di autonoma struttura operativa, amministrativa efinanziaria, facenti capo ad un unico soggetto ([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/2026base al quale le società acquirenti maturavano ingenti crediti Iva e le cedentiomettevano il versamento dell’imposta; 2) la transazione immobiliare inquestione era stata posta in essere “al solo fine di creare un credito Iva” ed eraevidente la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] alla luce della stessa strutturazione dellaoperazione fraudolenta; peraltro, la contribuente non aveva offerto elementiidonei a contrario (in particolare, la circostanza che non tutte le società coinvoltenella frode fossero riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ma anche alfratello, non contrastava con l’accertamento in questione, in base al quale lagestione delle società da parte del primo non escludeva anche la partecipazionefamiliare dello stesso; il dato che il prezzo non fosse stato pagato totalmentetramite compensazioni era attestato nello stesso avviso; l’avvenuto pagamentodel prezzo alla cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non escludeva la natura fraudolenta dellecontestate operazioni) - ha confermato la sentenza di primo grado che avevaannullato l’avviso in questione per la parte eccedente la quota di credito di euro54.992,00 effettivamente utilizzata in compensazione dalla società contribuente.3. Resiste, con controricorso, la società contribuente.CONSIDERATO CHE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, delDPR n. 633/72 per avere la CTR - pur a fronte di una accertata oggettivainesistenza della transazione immobiliare in questione in quanto inserita in unpiù ampio programma di evasione fiscale e della maturazione da parte dellacontribuente- cessionaria di un credito Iva di euro 176.000,00 - annullatol’avviso per la parte eccedente la quota del credito Iva effettivamente utilizzatain compensazione (pari a euro 54.992,00) per il 2011, potendol’Amministrazione monitorarne l’eventuale successivo utilizzo e recuperarlo nelleannualità successive. In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbedovuto confermare il recupero dell’intero credito risultato non spettante pereffetto del disconoscimento della detrazione, avendo, invece, nel confermare laNumero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/2026illegittimità del recupero della differenza tra il vantato credito Iva di euro176.000,00 e la somma effettivamente utilizzata in compensazione di euro54.992,00, “legittimato” la società contribuente all’utilizzo, in detrazione e/ocompensazione, del credito residuo nelle annualità successive (a tutt’oggiavvenuto per euro 73.990,00). Né tale conclusione comporterebbe un obbligodi restituzione da parte dell’Agenzia alla contribuente atteso che il meccanismodi riporto del credito di dichiarazione in dichiarazione ne consentiva, a regime,l’integrale utilizzo per scomputo (al quadro VL) o per “versamento” di imposte,tasse e contributi con presentazione di modelli F24 a saldo zero. Peraltro, comeevidenziato dall’Agenzia, la stessa CTR aveva confermato le sanzioni irrogateaffermando che le stesse andassero parametrate al credito invocato e non soloa quello effettivamente detratto atteso che lo stesso poteva essere recuperatonelle successive annualità.1.1.Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati.1.2. In temini generali va ricordato che nell’ipotesi in cui l'Ufficio ritenga che lafattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia meraespressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi,contesti anche l'indebita detrazione dell'I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l'oneredi provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a talfine, elementi anche indiziari (Cass. n. 20059 del 24/9/2014; n. 15741 del19/9/2012; n. 27718 del 11/12/2013; n. 9363 del 8/5/2015; nello stesso sensoC. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C- 255/02; 21 giugno2012, C. 80/11); a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrarel'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale ultima prova non puòtuttavia consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichéquesti sono facilmente falsificabili o vengono normalmente utilizzati proprio alloscopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 17619 del 5/7/2018;n. 5406 del 18/3/2016; n. 18118 del 14/9/2016; n. 28683/15; n. 428 del14/1/2015; n. 12802 del 10/6/2011; n. 15228 del 3/12/2001; da ultimo,Numero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/2026Sez. 5 - , Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025). Con specifico riferimentoall'I.V.A., inoltre, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alladetrazione dell'imposta non può in alcun modo farsi discendere - anche sul pianoprobatorio - dal solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'impostaformalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazioneall'impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell'I.V.A.corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per séinidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo noninerente all'attività dell'impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazioneverso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass.n. 735 del 19/1/2010; n. 6973 del 8/4/2015; Cass., sez. 5, n. 36019 del 2021).1.3. Orbene secondo l’art. 21 comma 7, d.P.R. n. 633/72 «se il cedente oprestatore emette una fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica nellafattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore aquella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondentealle indicazioni della fattura». Invero, tale disposizione esprime il c.d. “principiodi cartolarità”, attualmente desumibile dall’art. 203 della Direttiva 112/2006/CEdel Consiglio, del 28 novembre 2006 (“Direttiva IVA”), secondo cui «L’IVA èdovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura». L’effetto di talidisposizioni è che l’indicazione in una fattura dell’imposta sul valore aggiunto,connessa ad una certa operazione, implica la sua debenza, anche se la fattura“descrive” operazioni “inesistenti”, sia soggettivamente che oggettivamente(CGUE 18 giugno 2009, in causa C-566/07, Stadeco, punto 26 e giurisprudenzacitata; CGUE 31 gennaio 2013, in causa C-643/11, Stroy trans, punti 29 e 42).All’obbligo di pagamento dell’imposta risultante in fattura si affianca il diritto alladetrazione dell’imposta versata in rivalsa (art. 19 D.P.R. n. 633/1972; art. 168Direttiva IVA) e la combinazione delle due disposizioni assicura la neutralitàdell’imposta, con l’avvertenza, però, che «è inerente al meccanismo dell’IVA ilfatto che un’operazione fittizia non possa dare diritto ad alcuna detrazione di taleimposta» (CGUE, 8 maggio 2019, in causa C-712/17, EN.SA., punto 27).Numero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/20261.4.La Corte di giustizia ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’iva postulache le attività economiche per le quali il diritto viene esercitato siano di per sésoggette all’iva, sicché il rischio di perdita di gettito fiscale non è, in linea diprincipio, eliminato completamente fintantoché il destinatario di una fattura cheindica un’iva non dovuta possa utilizzarla al fine di ottenere la detrazione di taleimposta (CGUE, 8 maggio 2019, in causa C-712/17, EN.SA., punto 31, cherichiama la sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C-642/11,EU:C:2013:54, punto 31).1.5.Con riferimento, poi, al principio di proporzionalità, la CGUE (sentenza 8maggio 2019, in causa C-712/17, EN.SA., punto 33) ha precisato che [ in unasituazione come quella di cui al procedimento principale] in cui il carattere fittiziodelle operazioni ostacola la detraibilità dell’imposta, il diritto alla detrazionedell’iva è garantito dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere, direttificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fatturadimostri la propria buona fede o abbia, in tempo utile, eliminato completamenteil rischio di perdita di gettito fiscale (sentenza del 31 gennaio 2013, Stroy trans,C-642/11, EU:C:2013:54, punto 43).1.6.Questa Corte (Cass. civ., 24 maggio 2019, n. 14178; Cass. civ. 3 febbraio2017, n. 2882) ha altresì precisato che «in tema di IVA, ove il contribuente, dopoaver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione conaltro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore allaresidua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabileall'indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale delladichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo èriconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo diillecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e nonponga in essere atti diretti all'utilizzo del maggior credito erroneamente riportatonelle dichiarazioni successive». Il principio in esame si fonda sulla considerazioneche la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito Iva non puòconcretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento diNumero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/2026imposte, occorrendo che l'illecito sussista effettivamente e che abbia causato unconcreto danno erariale (cass. sez. 5 n. 13101 del 2020). E’ principio affermatoda questa Corte quello per cui il diritto alla detrazione dell'eccedenza iva deveessere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, e va riconosciuto a fronte di unareale operazione sottostante, essendo a tal fine poco rilevante l'osservanza diobblighi dichiarativi (Cass., S.U., n. 17757/2016).1.7. Posto quanto sopra- premesso che nella fattispecie concreta in esame,l’Agenzia, pur contestando la indebita detrazione di Iva per euro 176.000,00,non ha disconosciuto l’utilizzo parziale di tale somma in compensazione da partedella società (ammontante a euro 73.990,00 al momento del deposito delricorso, v. pag. 8 del ricorso) - nella sentenza impugnata la CTR non ha fattocorretta applicazione dei suddetti principi di diritto in quanto - a frontedell’accertata indebita detrazione dell’Iva per euro 176.000,00 in relazione allafattura emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. afferente una transazione immobiliaresostanzialmente oggettivamente inesistente in quanto inserita in un più ampiomeccanismo fraudatorio posto in essere da un gruppo di società, prive diautonoma struttura operativa, amministrativa e finanziaria (tra cui lacontribuente) facenti capo ad un dominus ([OSCURATO:PERSONA]) attraversoun piano sistematico di compravendite immobiliari infragruppo in base al qualele società cedenti omettevano il versamento dell’imposta e le società acquirentimaturavano ingenti crediti Iva (v. pagg. 6-8 della sentenza impugnata) – haconfermato la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso in questioneper la parte eccedente la quota di credito Iva effettivamente utilizzata incompensazione dalla società (euro 54.992,00) nel 2011 (“l’avviso diaccertamento è parzialmente illegittimo . E’ conforme al diritto nella parte in cuiaccerta l’indebita allegazione di un credito Iva da detrarre pari a euro176.000,00. E’ illegittimo solo nella parte in cui, come accertato nella sentenzadi primo grado, chiede la restituzione e il pagamento della somma integrale enon della sola Iva effettivamente detratta”) in luogo di verificare l’utilizzo incompensazione del vantato credito Iva (per la somma residua) con altro tributo,anche negli anni successivi all’annualità verificata. Tale accertamento in fatto èNumero registro generale 2547/2020Numero sezionale 3214/2026Numero di raccolta generale 15845/2026Data pubblicazione 23/05/2026riservato al giudice di merito al fine, da un lato, di garantire il rispetto delprincipio di neutralità e, dall’altro, di evitare qualsiasi rischio di perdita del gettitofiscale.2.In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione concassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione dellespese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione;Così deciso in Roma il 16 aprile 2026Il Presidente