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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 29553/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9307/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.15 – 00185 - Roma , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso di loro, nel loro studio in via Mirandola n. 35; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso di lui nel suo studio in via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] n.96 controricorrente avverso la sentenza n. 7/2019del Tribunale di Roma pubblicata il 2 - 1 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: condominio R.G.9307/2019 C.C.4-10-2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto notificato in data 11-3-2019 il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15 di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7 pubblicata il 2-1-2019 del Tribunale di Roma che, accogliendo l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 21006/2017 del giudice di pace di Roma, ha ordinato al Condominio di consegnare alla società le chiavi di accesso al cortile e al corridoio del piano cantina e ogni chiave di accesso alle parti comuni, condannando il Condominio ex art. 614-bis cod. proc. civ. al pagamento di Euro 500,00 per ogni mesedi ritardo e alla rifusione a favore della società delle spese di lite di entrambi i gradi. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi di ricorso, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. 2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 4-9-2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso del Condominio con contestuale adesione a lla rinunciadi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’attodi rinuncia è rispettos o dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ritualmente aderito alla rinuncia , ai s ensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comportal’obbligo ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676 - 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9307/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.15 – 00185 - Roma , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso di loro, nel loro studio in via Mirandola n. 35; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso di lui nel suo studio in via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] n.96 controricorrente avverso la sentenza n. 7/2019del Tribunale di Roma pubblicata il 2 - 1 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-10- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: condominio R.G.9307/2019 C.C.4-10-2023 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto notificato in data 11-3-2019 il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15 di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 7 pubblicata il 2-1-2019 del Tribunale di Roma che, accogliendo l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 21006/2017 del giudice di pace di Roma, ha ordinato al Condominio di consegnare alla società le chiavi di accesso al cortile e al corridoio del piano cantina e ogni chiave di accesso alle parti comuni, condannando il Condominio ex art. 614-bis cod. proc. civ. al pagamento di Euro 500,00 per ogni mesedi ritardo e alla rifusione a favore della società delle spese di lite di entrambi i gradi. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi di ricorso, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. 2.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 4-9-2023 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso del Condominio con contestuale adesione a lla rinunciadi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’attodi rinuncia è rispettos o dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ritualmente aderito alla rinuncia , ai s ensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comportal’obbligo ex art. 13 co.1 - quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676 - 01). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
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