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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03074/2023

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sul ricorso n. 24111- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma, alla via dei Gra cchi , n. 9 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e ENI FUELs.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso lasentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1541 dei 9 /1 6 . 7 . 2021 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania, su ricorso della “Work on Time” s.p.a. e su ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo.

Resisteva il curatore del fallimento.

Resisteva la “Work on Time” [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 3.Con sentenza n. 1541/2021 la C orte di Catania rigettava il reclamo. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione.

Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile,siccome tardivamente proposto, o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

La “Work on Time” s.p.a. non ha svolto difese.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. del pari non ha svolto difese.

5. Il relatore – riservata ogni valutazione in ordine alla ragione di inammissibilità correlata a ll ’eccepi ta tardiva proposizione del ricorso - ha formulato (comunque)proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso exart. 375, n. 5), cod. proc. civ. 6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall., degli artt. 2214, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia. 7.Il ricorso è inammissibile, siccome proposto tardivamente, allorché era decorso il termine “breve” di cui all’art. 18, 14° co., l.fall.

8. Si premette che l a sospensione dei termini processuali durante il periodoferiale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi dell’art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle “ cause inerenti alladichiarazione e revoca fallimento ” , senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicché neppure opera con riguardo alricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso ladichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 15.1.2016, n. 622) .

Si premette che la notifica del testointegrale della sentenza reiettiva delreclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, 13° co., l.fall. dalcancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, 4° co., del dec. l eg . n. 179 del 2012, conv ertito , con modificazioni, dalla leggen. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine “breve” per l ’ impugnazione in cassazione ai sensi dell ’ art. 18, 14° co . , l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, 2° co., cod.proc. c iv., come novellato dal dec.leg . n. 90 del 2014, conv ertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testointegrale della sentenza da parte delcancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod.proc.civ . , perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine“breve” di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria(cfr. Cass. (ord.) 19.9.2019, n. 23443; Cass. (ord.) 9.1.2017, n. 23575, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, 14° co., l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione). 9.Su tale scorta si evidenzia nella specie quanto segue.

Per un verso, la cancelleria della Corte d’Appello di Catania, così come risulta dall’attestazione - allegata (ai sensi dell’art. 372, 1° co., cod. proc. civ.) dal curatore controricorrente -in data 28.9.2021 ed a firma del relativo dirigente, ha atteso in data 16.7.2021, alle ore 12.42, alla notificazione del testo evidentemente integrale (nel corpo della comunicazione si legge: “segue testo inviato con la PEC”)della sentenza n. 1541/2021 della medesima corte d’appello all’indirizzop.e.c. de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del recla mante, [OSCURATO:PERSONA].

Per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] ha atteso alla notificazione a mezzo p . e . c. del ricorso per cassazionein data 14.9.2021, evidentemente allorché il termine di trenta giorni exart. 18, 14° co., l.fall., a far data dal 16.7.2021,era ampiamente decorso.

La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal curatore controricorrente, è dunque fondata.

E tanto, ben vero, pur al di là delle ragioni –rectius - di inammissibilità di cui alla proposta in data 27.10.2022 ed ancorate, in rapporto alle doglianze addotte, agli insegnamenti di questa Corte nella stessa proposta menzionati. 10.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.

La “Work on Time” s.p.a. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta nei loroconfronti in ordine alle spese. 11.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 24111- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat o in Roma, alla via dei Gra cchi , n. 9 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] , in persona del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e ENI FUELs.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso lasentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1541 dei 9 /1 6 . 7 . 2021 , udita la relazione nella camera di consiglio dell’ 1 dicembre2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania, su ricorso della “Work on Time” s.p.a. e su ricorso della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo. Resisteva il curatore del fallimento. Resisteva la “Work on Time” [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 3.Con sentenza n. 1541/2021 la C orte di Catania rigettava il reclamo. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione. Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile,siccome tardivamente proposto, o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. La “Work on Time” s.p.a. non ha svolto difese.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. del pari non ha svolto difese. 5. Il relatore – riservata ogni valutazione in ordine alla ragione di inammissibilità correlata a ll ’eccepi ta tardiva proposizione del ricorso - ha formulato (comunque)proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso exart. 375, n. 5), cod. proc. civ. 6.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione falsa applicazione dell’art. 1, 2° co., l.fall., degli artt. 2214, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia. 7.Il ricorso è inammissibile, siccome proposto tardivamente, allorché era decorso il termine “breve” di cui all’art. 18, 14° co., l.fall. 8. Si premette che l a sospensione dei termini processuali durante il periodoferiale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non si applica (ai sensi dell’art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle “ cause inerenti alladichiarazione e revoca fallimento ” , senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicché neppure opera con riguardo alricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso ladichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 15.1.2016, n. 622) . Si premette che la notifica del testointegrale della sentenza reiettiva delreclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, 13° co., l.fall. dalcancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, 4° co., del dec. l eg . n. 179 del 2012, conv ertito , con modificazioni, dalla leggen. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine “breve” per l ’ impugnazione in cassazione ai sensi dell ’ art. 18, 14° co . , l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133, 2° co., cod.proc. c iv., come novellato dal dec.leg . n. 90 del 2014, conv ertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testointegrale della sentenza da parte delcancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod.proc.civ . , perché la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine“breve” di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria(cfr. Cass. (ord.) 19.9.2019, n. 23443; Cass. (ord.) 9.1.2017, n. 23575, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione in cassazione ex art. 18, 14° co., l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione). 9.Su tale scorta si evidenzia nella specie quanto segue. Per un verso, la cancelleria della Corte d’Appello di Catania, così come risulta dall’attestazione - allegata (ai sensi dell’art. 372, 1° co., cod. proc. civ.) dal curatore controricorrente -in data 28.9.2021 ed a firma del relativo dirigente, ha atteso in data 16.7.2021, alle ore 12.42, alla notificazione del testo evidentemente integrale (nel corpo della comunicazione si legge: “segue testo inviato con la PEC”)della sentenza n. 1541/2021 della medesima corte d’appello all’indirizzop.e.c. de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del recla mante, [OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] ha atteso alla notificazione a mezzo p . e . c. del ricorso per cassazionein data 14.9.2021, evidentemente allorché il termine di trenta giorni exart. 18, 14° co., l.fall., a far data dal 16.7.2021,era ampiamente decorso. La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal curatore controricorrente, è dunque fondata. E tanto, ben vero, pur al di là delle ragioni –rectius - di inammissibilità di cui alla proposta in data 27.10.2022 ed ancorate, in rapporto alle doglianze addotte, agli insegnamenti di questa Corte nella stessa proposta menzionati. 10.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannatoa rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo. La “Work on Time” s.p.a. e la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta nei loroconfronti in ordine alle spese. 11.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di cons
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