CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 20958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole che il Tribunale di sorveglianza di Catania nel dichiarare l'inammissibilità della detenzione domiciliare non abbia considerato il presofferto, è manifestamente infondato, in quanto la pena residua espiande, fissata nel cumulo in atti, è quella di anni due, mesi cinque e giorni venti, al neti:o del presofferto, e quindi, tale da superare il limite di pena per la ammissibilità della detenzione domiciliare, come correttamente evidenziato dal suddetto Tribunale. Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.