CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 il G.I.P. del Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in continuazione con la sentenza emessa il 27 aprile 2022 dalla Corte di appello di Venezia (in giudicato dall'Il ottobre 2022), così rideterminando la pena finale nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 25.000,00 di multa. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, genericamente deducendo: violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., eccessività della pena, erronea qualificazione del fatto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti, considerato che le dedotte censure non rientrano tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il