CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; :etto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gs atti e i: provvedimento impugnato; iLenuto che il ricorso è inammissibile perché ir relazione alla mancata applicazione delle generiche, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dalla Corte terrircriale , tali da porre la relativa valutazione di merito ai riparo da vizi prospettabili in questa ce-dine alla dosimetria sanzionatoria, lamenta del tutto genericamente l'asserita erronea applicazione dei criteri di determinazione ex art. 133 cp senza riempire di contenuti la doglianza senza aver peraltro formulato in appello specifici rilievi rispetto alla misura della pena irrodata; 'ato cne aftinarnmissibiiità dei ricorso conseguono le pronunce di cui aii'art. 616 COO. . neri, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nna n- cjei:a ornma Ci: in favore deila Cassa ammende. CieCISC i 18 novembre 2022. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].leente [OSCURATO:PERSONA] g '[OSCURATO:PERSONA]