CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00990/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 5 luglio 2021 del Tribunale di Siracusa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto estremamente generico e, inoltre, l'imputato, secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, non solo ha dichiarato generalità false, ma ha anche esibito un documento falso, dichiarandone la falsità innanzi alle Forze dell'Ordine; - che stante l'inammissibilità del ricorso non rileva l'intervenuta prescrizione del reato maturata in data 3 maggio 2023, anche considerando i giorni di sospensione verificatisi, in quanto l'inammissibilità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec