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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 19553/2024

Testo disponibile della fonte

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2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31199/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1447/2020depositata il 04/08/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4675/2017, ha rigettato la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Cooperative di produzione e lavoro - quale impresa mandataria dell’ATI tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dall’[OSCURATO:SOCIETA]. contro il Comune di Patti per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 66.406,42, iscritta nella quinta riserva apposta in occasione del collaudo finale dell’opera avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva l’iscrizione della riserva di cui sopra.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla Corte d’Appello di Catania che, con sentenza n. 1447/2020, depositata il 4.8.2020, ha dichiarato inammissibile il gravame per essere la [OSCURATO:SOCIETA]. carente di legittimazione attiva a proporlo.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che alla luce della normativa italiana, a partire dall’art. 22 L. n. 584/1977, le cui previsioni sono state confermate dall’art. 23 d.lgs. n. 406/1991 , dall’art. 11 d.lgs n. 157/1995 e dall’art. 37 d.lgs. n. 163/06, nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese, l’impresa capogruppo in qualità di mandataria delle altre imprese riunite, ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto.

Pertanto, il solo soggetto legittimato a promuovere il giudizio per le associate è la mandataria, con conseguente carenza rilevabile in ogni stato e grado del giudizio della legittimazione delle associate.

Il giudice d’appello ha aggiunto che l’appalto ha riguardato non solo la realizzazione dell’opera pubblica, ma anche la conduzione in gestione e manutenzione per un triennio dell’impianto realizzato.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi.

Il Comune di Patti ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 commi 8 e 9, d.lgs n. 406/1991, 11 commi da 4 qa 7 d.lgs n. 157/1995, 37 commi da 14 a 16 d.lgs n. 163/2006.

Espone la ricorrente che se è pur vero che il legislatore ha voluto istituire un unico, esclusivo, rappresentante del raggruppamento, il rappresentante, mandante, non perde i poteri che conferisce al rappresentante (mandatario), non essendo questo quello che il legislatore ha detto o voluto.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte – cui questo Collegio intende dare continuità - quello secondo cui solo la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, è (l’unica) legittimata per legge (art. 23, comma 9, d.

Igs. n. 406 del 1991) a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate nei giudizi derivanti dagli appalti conclusi dall'associazione temporanea di imprese (cfr. Cass. n. 11949/2018, n. 25368/2008, n. 17411/2004).

Il legislatore, nell’attribuire alla società mandataria la “rappresentanza esclusiva, anche processuale”, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, ha inteso inequivocabilmente attribuire soltanto a questo soggetto la legittimazione a stare in giudizio anche dal lato attivo.

Diversamente argomentando, l’aggettivo “esclusivo” non troverebbe una plausibile spiegazione.

La ricorrente, non ha, peraltro, indicato elementi per mutare tale consolidato orientamento, se non con un’affermazione apodittica che non si confronta né con il testo della legge, né con le argomentazioni della Corte d’Appello.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione delle stesse norme indicate al primo motivo, sotto un altro profilo.

In particolare, espone la ricorrente che l’interpretazione della Corte d’appello non può comunque riguardare le attività che vengono svolte da una sola delle imprese, quando le altre hanno terminato qualsiasi operazione.

In particolare, nel caso in esame, in un appalto avente ad oggetto la costruzione e gestione dell’impianto di depurazione e condotta sottomarina di scarico con collegamento alla rete fognante, mentre la costruzione dell’opera competeva a tutte le imprese dell’ATI, la gestione, una volta che l’opera era terminata, competeva alla sola [OSCURATO:SOCIETA].

Pertanto, la fase di gestione non poteva essere fatta rientrare nell’ambito delle attività che presuppongono l’ATI ancora in vita.

Ad avviso della ricorrente, la persistenza del potere di rappresentanza non poteva che cessare in coincidenza della cessazione della attività comuni e con la prosecuzione del rapporto dal solo soggetto interessato.

4. Il motivo è inammissibile.

Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il Comune di Patti e il [OSCURATO:PERSONA] di Cooperative di produzione e lavoro - quale impresa mandataria dell’ATI tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – hanno stipulato in data 4.3.1998 un contratto d’appalto avente ad oggetto la costruzione e la gestione dell’impianto di depurazione e condotta sottomarina di scarico con collegamento alla rete fognante.

La ricorrente, intenderebbe accreditare una diversa ricostruzione dei fatti e del contenuto dell’appalto rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, ovvero che l’ATI sarebbe rimasta in vita solo fino al momento della ultimazione della costruzione dell’impianto, mentre della gestione avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente la [OSCURATO:SOCIETA]..

Non vi è dubbio che le censure della ricorrente si pongano in contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo cui il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo in ipotesi di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero di motivazione contraria a logica (si veda recentemente Cass. n. 2577/2024), nel caso di specie, vizi neppure dedotti.

Tale affermazione, peraltro, oltre ad essere inammissibile in quanto di merito, è priva di autosufficienza e specificità, non avendo la ricorrente neppure avuto cura di indicare, sia pure nei termini essenziali, le clausole del contratto di appalto che avallerebbero tale ricostruzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31199/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1447/2020depositata il 04/08/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4675/2017, ha rigettato la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di Cooperative di produzione e lavoro - quale impresa mandataria dell’ATI tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dall’[OSCURATO:SOCIETA]. contro il Comune di Patti per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 66.406,42, iscritta nella quinta riserva apposta in occasione del collaudo finale dell’opera avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva l’iscrizione della riserva di cui sopra. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi alla Corte d’Appello di Catania che, con sentenza n. 1447/2020, depositata il 4.8.2020, ha dichiarato inammissibile il gravame per essere la [OSCURATO:SOCIETA]. carente di legittimazione attiva a proporlo. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che alla luce della normativa italiana, a partire dall’art. 22 L. n. 584/1977, le cui previsioni sono state confermate dall’art. 23 d.lgs. n. 406/1991 , dall’art. 11 d.lgs n. 157/1995 e dall’art. 37 d.lgs. n. 163/06, nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] di Imprese, l’impresa capogruppo in qualità di mandataria delle altre imprese riunite, ha la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto. Pertanto, il solo soggetto legittimato a promuovere il giudizio per le associate è la mandataria, con conseguente carenza rilevabile in ogni stato e grado del giudizio della legittimazione delle associate. Il giudice d’appello ha aggiunto che l’appalto ha riguardato non solo la realizzazione dell’opera pubblica, ma anche la conduzione in gestione e manutenzione per un triennio dell’impianto realizzato. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi. Il Comune di Patti ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 commi 8 e 9, d.lgs n. 406/1991, 11 commi da 4 qa 7 d.lgs n. 157/1995, 37 commi da 14 a 16 d.lgs n. 163/2006. Espone la ricorrente che se è pur vero che il legislatore ha voluto istituire un unico, esclusivo, rappresentante del raggruppamento, il rappresentante, mandante, non perde i poteri che conferisce al rappresentante (mandatario), non essendo questo quello che il legislatore ha detto o voluto. 2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte – cui questo Collegio intende dare continuità - quello secondo cui solo la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, è (l’unica) legittimata per legge (art. 23, comma 9, d. Igs. n. 406 del 1991) a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate nei giudizi derivanti dagli appalti conclusi dall'associazione temporanea di imprese (cfr. Cass. n. 11949/2018, n. 25368/2008, n. 17411/2004). Il legislatore, nell’attribuire alla società mandataria la “rappresentanza esclusiva, anche processuale”, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, ha inteso inequivocabilmente attribuire soltanto a questo soggetto la legittimazione a stare in giudizio anche dal lato attivo. Diversamente argomentando, l’aggettivo “esclusivo” non troverebbe una plausibile spiegazione. La ricorrente, non ha, peraltro, indicato elementi per mutare tale consolidato orientamento, se non con un’affermazione apodittica che non si confronta né con il testo della legge, né con le argomentazioni della Corte d’Appello. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione delle stesse norme indicate al primo motivo, sotto un altro profilo. In particolare, espone la ricorrente che l’interpretazione della Corte d’appello non può comunque riguardare le attività che vengono svolte da una sola delle imprese, quando le altre hanno terminato qualsiasi operazione. In particolare, nel caso in esame, in un appalto avente ad oggetto la costruzione e gestione dell’impianto di depurazione e condotta sottomarina di scarico con collegamento alla rete fognante, mentre la costruzione dell’opera competeva a tutte le imprese dell’ATI, la gestione, una volta che l’opera era terminata, competeva alla sola [OSCURATO:SOCIETA]. Pertanto, la fase di gestione non poteva essere fatta rientrare nell’ambito delle attività che presuppongono l’ATI ancora in vita. Ad avviso della ricorrente, la persistenza del potere di rappresentanza non poteva che cessare in coincidenza della cessazione della attività comuni e con la prosecuzione del rapporto dal solo soggetto interessato. 4. Il motivo è inammissibile. Dall’esame della sentenza impugnata emerge che il Comune di Patti e il [OSCURATO:PERSONA] di Cooperative di produzione e lavoro - quale impresa mandataria dell’ATI tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – hanno stipulato in data 4.3.1998 un contratto d’appalto avente ad oggetto la costruzione e la gestione dell’impianto di depurazione e condotta sottomarina di scarico con collegamento alla rete fognante. La ricorrente, intenderebbe accreditare una diversa ricostruzione dei fatti e del contenuto dell’appalto rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, ovvero che l’ATI sarebbe rimasta in vita solo fino al momento della ultimazione della costruzione dell’impianto, mentre della gestione avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente la [OSCURATO:SOCIETA].. Non vi è dubbio che le censure della ricorrente si pongano in contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo cui il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo in ipotesi di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero di motivazione contraria a logica (si veda recentemente Cass. n. 2577/2024), nel caso di specie, vizi neppure dedotti. Tale affermazione, peraltro, oltre ad essere inammissibile in quanto di merito, è priva di autosufficienza e specificità, non avendo la ricorrente neppure avuto cura di indicare, sia pure nei termini essenziali, le clausole del contratto di appalto che avallerebbero tale ricostruzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma
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