CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 39337/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IpK/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di LATINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 marzo 2021 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2021, con la quale la Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di sostituzione ex art. 299 cod. proc. pen. della misura cautelare della custodia in carcere, precedentemente applicata nei suoi confronti in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 dl. 13 maggio 1994, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) dalla c.d. agevolazione mafiosa, per il quale è stato successivamente condannato alla pena di anni quattordici di reclusione dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 9 settembre 2019. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen. e 16 octies di. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non vi era agli atti alcun elemento sintomatico di un attuale e persistente collegamento o rapporto di Arlotta con l'ambiente criminale o con il sodalizio di appartenenza, ma, semmai, vi erano elementi in forza dei quali poter sostenere che vi era stata una concreta e totale rescissione con il contesto delinquenziale di riferimento, tale da consentire un mutamento delle originarie esigenze cautelari e la conseguente rideterminazione necessaria della misura. In particolare, il ricorrente evidenzia che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. possa trovare applicazione solo ove siano stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Nel caso di specie, invece, il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, nel momento in cui non aveva accertato il serio percorso di collaborazione posto in essere da Arlotta, al quale, nonostante nel giudizio di cognizione non fosse stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale ex art. 416 bis.1, terzo comma, cod. pen., erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche proprio in forza della valutazione favorevole del suo apporto. Ad avvalorare tale circostanza, nel ricorso si evidenzia che il G.i.p. del Tribunale di Monza aveva concesso ad Arlotta la circostanza attenuante speciale ex art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendosi egli adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, inoltre, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma ssere ritenute in base alla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati.L'attualità, pertanto, non va intesa come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, desunta dalla complessa valutazione sopra indicata, comprensiva dell'analisi delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte criminose, del dato temporale e del contesto in cui le stesse sono state poste in essere. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la motivazione che il giudice di merito debba offrire in ordine all'attualità e alla concretezza del pericolo di recidiva possa basarsi non solo sull'intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un'accertata e immanente proclività al delitto del soggetto attivo, pur laddove il fatto contestato sia risalente nel tempo e indipendentemente dal fatto che il soggetto attivo non risulti aver posto in essere ulteriori condotte criminose (Sez. 4, n. 46442 del 05/11/2015, D'Alessandro, non mass.). 1.2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra individuati, la Corte ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di appello,k_ che> di conseguenza; devono considerarsi non specifici. Nel caso in esame, infatti, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la collaborazione intrapresa da Arlotta nel 2018 si era caratterizzata per delle incertezze iniziali, che avevano fatto sorgere il dubbio in ordine alla sua effettiva volontà di prendere le distanze dall'organizzazione mafiosa di appartenenza. Allo stesso, infatti, furono riconosciute le sole circostanze attenuanti generiche, piuttosto che l'attenuante speciale di cui all'art. 416 bis.1, terzo comma, cod. pen. Secondo il Tribunale, inoltre, tali dubbi non potevano essere superati facendo leva sul fatto che il G.u.p. del Tribunale di Monza aveva concesso ad Arlotta l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, T.U. stup., atteso che non era disponibile la motivazione del citato giudice della cognizione, circostanza che rendeva impossibile valutare se il contributo fornito dall'interessato fosse indicativo di una diminuita pericolosità dello stesso. In ogni caso, il Collegio rileva che, in tema di misure cautelari personali, perfino il riconoscimento, nel giudizio di merito, dell'attenuante della collaborazione con la giustizia ex art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203) - non applicata ad Arlotta - pur consentendo il superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo comunque necessaria la valutazione delle esigenze cautelari e la concreta verifica che il comportamento collaborativo aia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 1213 del 29/05/2012, dep. 2013, Contrino, Rv. 254257). Nel provvedimento impugnato, per giunta, si evidenzia che non potevano essere valorizzate in senso favorevole all'appellante le dichiarazioni rese nel corso dell'esame svolto dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, in quanto Arlotta non aveva specificato i profili di novità insiti nelle suddette dichiarazioni e le ragioni in forza delle quali tali dichiarazioni sarebbero state indicative di una definitiva presa di distanza dall'associazione mafiosa di appartenenza, anche in considerazione del fatto che tali dichiarazioni non erano state vagliate dal giudice dinanzi al quale erano state rese. Il Tribunale, inoltre, ha correttamente evidenziato che l'appellante era già stato condannato in via definitiva per detenzione illegale di armi e tentata estorsione e condannato in primo grado per omicidio, soppressione di cadavere, furto aggravato e reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale, pertanto, in modo ineccepibile, ha rilevato che non vi fossero elementi di novità tali da poter ritenere attenuate le esigenze cautelari. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Arlotta, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.(Y )c'1 N • P.Q.M. CO x :731 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle a) IO cfn-i spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle . CO 3 o i ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma CO C5 1-ter, di