Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 23864/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36397/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, per essa , [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.10, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1363/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 22/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria di un mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 1993, non avendo rispettato il piano di ammortamento e il successivo piano di rientro, proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa da Banca di Roma (poi [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento delle rate residue.

Il Tribunale di Padova, avendo accertato il superamento nel calcolo degli interessi moratori del tasso soglia di usura sopravvenuto rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, accoglieva l’opposizione e determinava il credito residuo della banca nella misura inferiore di € 235379,26.

Il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] veniva rigettato dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 maggio 2018.

Ad avviso della Corte, la clausola sugli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo non prevedeva una quantificazione degli interessi moratori ma solo un criterio per la loro determinazione che, richiamando «la misura tempo per tempo consentita dalla normativa vigente», giustificava la soluzione seguita dal primo giudice, già indicata dal c.t.u., di stralciare gli interessi moratori in quanto pretesi dalla banca in misura superiore al tasso soglia di usura, determinato applicando al tasso convenzionale la maggiorazione media del 2,1% sul TEGM, con conseguente non applicazione di alcun interesse nel periodo di mora.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria in blocco dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], e quest’ultima nella qualità di procuratrice per lagestione dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] denunciano contraddittorietà della motivazione, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., 2 della legge n. 108 del 1996 e del d.m.

Tesoro 2 marzo 1981.

La Corte territoriale avrebbe errato ad affermare che il contratto di mutuo (art. 5) prevedeva solo un criterio di quantificazione degli interessi di mora («nella misura tempo per tempo consentita dalla normativa vigente»), avendo trascurato di considerare la clausola (n. 6) del capitolato allegato che stabiliva il criterio legale di determinazione del tasso di mora desumibile dal d.m. 2 marzo 1981 ancora vigente (tasso di riferimento per le operazioni di mutuo agevolato per l’edilizia maggiorato di quattro punti percentuali).

A tale clausola, che era legittima e coerente con il contesto normativo vigente all’epoca della stipulazione, la Banca si era attenuta, avendo applicato gli interessi di mora al tasso di riferimento per il credito agevolato fondiario maggiorato, non rilevando la eventuale usurarietà sopravvenuta.

Il motivo è fondato.

La Corte ha interpretato l’art. 5del contratto di mutuo – che, ai fini della determinazione del tasso degli interessi di mora, richiamava la «misura tempo per tempo consentita dalla normativa vigente» – nel senso utile a giustificare l’affermazione di «doversi fare riferimento, per la “normativa vigente”, proprio alla L. 108/96, nonché al d.m. 25.03.2003 e a quelli successivi…», con la conseguente rilevanza delle soglie dell’usura, come determinate in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, e necessità di verificare – con esit o concretamente negativo –la conformità a quelle soglie del tasso di interessi praticato.

Questa interpretazione, tuttavia, è stata compiuta omettendo di esaminare la menzionata clausola del capitolato, allegato al contratto di mutuo, che conteneva la determinazione del tasso degli interessi di mora in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e, dunque, in misura non soggetta ai rigori di quest’ultima legge, secondo la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto legittima la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, sebbene divenuto , nel corso dello svolgimento del rapporto, superiore alla soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge del 1996 (cfr.

Ca ss.

SU n. 24675 del 2017).

Si tratta di una omissione che inficia l’interpretazione del contratto sul piano fattuale della ricostruzione della comune intenzione delle parti, risultando in via conseguenziale distonica rispetto ai criteri legali di ermeneutica contrattuale richiamati nella rubrica del motivo, tra i quali quello della interpretazione complessiva dell’atto contrattuale.

Gli altri motivi sono assorbiti: il secondo motivo sempre sulla questione della usurarietà degli interessi di mora e il terzoriguardante la statuizione secondo cui non sarebbe dovuto nessun interesseper il periodo di mora.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36397/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, per essa , [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.10, pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 103 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1363/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 22/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], beneficiaria di un mutuo fondiario stipulato il 26 aprile 1993, non avendo rispettato il piano di ammortamento e il successivo piano di rientro, proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa da Banca di Roma (poi [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA]) per il pagamento delle rate residue. Il Tribunale di Padova, avendo accertato il superamento nel calcolo degli interessi moratori del tasso soglia di usura sopravvenuto rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, accoglieva l’opposizione e determinava il credito residuo della banca nella misura inferiore di € 235379,26. Il gravame di [OSCURATO:SOCIETA] veniva rigettato dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 maggio 2018. Ad avviso della Corte, la clausola sugli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo non prevedeva una quantificazione degli interessi moratori ma solo un criterio per la loro determinazione che, richiamando «la misura tempo per tempo consentita dalla normativa vigente», giustificava la soluzione seguita dal primo giudice, già indicata dal c.t.u., di stralciare gli interessi moratori in quanto pretesi dalla banca in misura superiore al tasso soglia di usura, determinato applicando al tasso convenzionale la maggiorazione media del 2,1% sul TEGM, con conseguente non applicazione di alcun interesse nel periodo di mora. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria in blocco dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], e quest’ultima nella qualità di procuratrice per lagestione dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] denunciano contraddittorietà della motivazione, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., 2 della legge n. 108 del 1996 e del d.m. Tesoro 2 marzo 1981. La Corte territoriale avrebbe errato ad affermare che il contratto di mutuo (art. 5) prevedeva solo un criterio di quantificazione degli interessi di mora («nella misura tempo per tempo consentita dalla normativa vigente»), avendo trascurato di considerare la clausola (n. 6) del capitolato allegato che stabiliva il criterio legale di determinazione del tasso di mora desumibile dal d.m. 2 marzo 1981 ancora vigente (tasso di riferimento per le operazioni di mutuo agevolato per l’edilizia maggiorato di quattro punti percentuali). A tale clausola, che era legittima e coerente con il contesto normativo vigente all’epoca della stipulazione, la Banca si era attenuta, avendo applicato gli interessi di mora al tasso di riferimento per il credito agevolato fondiario maggiorato, non rilevando la eventuale usurarietà sopravvenuta. Il motivo è fondato. La Corte ha interpretato l’art. 5del contratto di mutuo – che, ai fini della determinazione del tasso degli interessi di mora, richiamava la «misura tempo per tempo consentita dalla normativa vigente» – nel senso utile a giustificare l’affermazione di «doversi fare riferimento, per la “normativa vigente”, proprio alla L. 108/96, nonché al d.m. 25.03.2003 e a quelli successivi…», con la conseguente rilevanza delle soglie dell’usura, come determinate in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, e necessità di verificare – con esit o concretamente negativo –la conformità a quelle soglie del tasso di interessi praticato. Questa interpretazione, tuttavia, è stata compiuta omettendo di esaminare la menzionata clausola del capitolato, allegato al contratto di mutuo, che conteneva la determinazione del tasso degli interessi di mora in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 e, dunque, in misura non soggetta ai rigori di quest’ultima legge, secondo la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto legittima la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, sebbene divenuto , nel corso dello svolgimento del rapporto, superiore alla soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge del 1996 (cfr. Ca ss. SU n. 24675 del 2017). Si tratta di una omissione che inficia l’interpretazione del contratto sul piano fattuale della ricostruzione della comune intenzione delle parti, risultando in via conseguenziale distonica rispetto ai criteri legali di ermeneutica contrattuale richiamati nella rubrica del motivo, tra i quali quello della interpretazione complessiva dell’atto contrattuale. Gli altri motivi sono assorbiti: il secondo motivo sempre sulla questione della usurarietà degli interessi di mora e il terzoriguardante la statuizione secondo cui non sarebbe dovuto nessun interesseper il periodo di mora. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 23864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris