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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 04922/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06W6VVV), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato che sussistono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cittadina polacca [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e tentata truffa ex artt. 22 e 146 cod. pen. svizzero.

2. Nel ricorso presentato dal difensore della Lakatosz si chiede l'annullamento della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2, 13, 172 cod. pen., 10 Convenzione Europea di estradizione, ratificata con legge n. 300/63, 1 e 11 Quarto protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di estrazione, ratificato con legge 88/29019, perché l'esecuzione della pena per i reati per i quali si procede è estinta per prescrizione secondo il diritto penale svizzero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che, il 29/07/2024, l'Ufficio federale di giustizia U.F.G. della [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato, con effetto immediato, la domanda di estradizione nei confronti della ricorrente per la prescrizione dell'esecuzione della pena secondo il diritto svizzero, comunicandolo al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che, il 30/07/2024, ha inoltrato la comunicazione alla Procura generale della Corte di cassazione la quale, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della revoca della misura e dell'ordine di immediata liberazione della ricorrente disposti dalla Corte di cassazione, ha ordinato l'immediata liberazione della Lakatosz.

2. Pertanto, prescindendo dai motivi di impugnazione della ricorrente, la sentenza della Corte di appello favorevole all'estradizione deve essere annullata senza rinvio perché, avendo lo Stato richiedente ritirato la domanda di estradizione, sono venute meno le condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, Iasinetchi, Rv. 255746).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la domanda di estradizione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così decisa il 24/10/2024. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] tanzo [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE VI PENALE —--- - 6 FEB 2025 DEPOSITAm IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06W6VVV), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato che sussistono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cittadina polacca [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa e tentata truffa ex artt. 22 e 146 cod. pen. svizzero. 2. Nel ricorso presentato dal difensore della Lakatosz si chiede l'annullamento della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2, 13, 172 cod. pen., 10 Convenzione Europea di estradizione, ratificata con legge n. 300/63, 1 e 11 Quarto protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di estrazione, ratificato con legge 88/29019, perché l'esecuzione della pena per i reati per i quali si procede è estinta per prescrizione secondo il diritto penale svizzero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che, il 29/07/2024, l'Ufficio federale di giustizia U.F.G. della [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato, con effetto immediato, la domanda di estradizione nei confronti della ricorrente per la prescrizione dell'esecuzione della pena secondo il diritto svizzero, comunicandolo al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, che, il 30/07/2024, ha inoltrato la comunicazione alla Procura generale della Corte di cassazione la quale, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della revoca della misura e dell'ordine di immediata liberazione della ricorrente disposti dalla Corte di cassazione, ha ordinato l'immediata liberazione della Lakatosz. 2. Pertanto, prescindendo dai motivi di impugnazione della ricorrente, la sentenza della Corte di appello favorevole all'estradizione deve essere annullata senza rinvio perché, avendo lo Stato richiedente ritirato la domanda di estradizione, sono venute meno le condizioni di accoglimento del petitum correlato alla instaurata procedura (Sez. 6, n. 28435 del 27/06/2013, Iasinetchi, Rv. 255746). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere venuta meno la domanda di estradizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così decisa il 24/10/2024. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] tanzo [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE VI PENALE —--- - 6 FEB 2025 DEPOSITAm IN
Sentenza Cassazione n. 04922/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris