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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03755/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 25 febbraio 2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare cui lo stesso era stato sottoposto nell'ambito di un procedimento penale in cui il Pacifico era accusato del reato di detenzione, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina; l'imputato, all'esito del giudizio di cognizione di primo grado, veniva assolto dal Tribunale di Napoli ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen., per non aver commesso il fatto; l'assoluzione veniva confermata definitivamente dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 27 novembre 2015.

1.1. Nel rigettare l'istanza, la Corte partenopea, pur dando atto che nel giudizio di cognizione erano emersi elementi probatori che escludevano la responsabilità del Pacifico (la perizia giurata in base alla quale veniva escluso che i carabinieri potessero aver visto il luogo ove, a loro dire, il Pacifico avrebbe posizionato l'arma; l'intercettazione ambientale in cui il Quadretti, parlando con la madre del Pacifico, si assumeva la responsabilità della detenzione dell'arma), ha tuttavia osservato che a carico del Pacifico, nel procedimento a quo, vi erano elementi deponenti per una sua condotta quanto meno gravemente colposa, dunque ostativa al riconoscimento dell'indennizzo: in specie, é stata valutata come decisiva dalla Corte di merito la condotta serbata dal Pacifico in sede di interrogatorio, giudicata come mendace nell'affermare che egli, all'arrivo dei Carabinieri, si sarebbe trovato sul terrazzo per sistemare l'antenna.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Pacifico, tramite il suo difensore di fiducia.

Il ricorso é articolato in un unico motivo, in cui l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta natura gravemente colposa del suo comportamento e al fatto che la Corte di merito, nell'ordinanza impugnata, non ha valorizzato il fatto che l'indagato aveva protestato fin da subito la sua innocenza: assunto confermato inequivocabilmente dalle prove raccolte nel giudizio di cognizione, dalle quali si ricava al contrario la natura mendace (o, secondo il ricorrente, addirittura calunniosa) delle dichiarazioni rese dai Carabinieri - e poste a base dell'ordinanza cautelare emessa a suo carico - nell'indicare nel Pacifico il soggetto che avrebbe posizionato su una tegola l'arma con matricola abrasa, a fronte del fatto che la perizia giurata posta a base dell'assoluzione aveva escluso che i militari dell'Arma potessero vedere, dalla posizione in cui si trovavano, il punto ove l'arma fu posizionata.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, oppure rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato, atteso che esso tende a valorizzare essenzialmente profili probatori emersi nel corso del dibattimento (e, in particolare, legati all'esito della perizia giurata riguardante il punto di osservazione dei Carabinieri rispetto al luogo ove l'arma fu depositata), ma non si confronta con aspetti fondamentali specificamente affrontati nell'ordinanza impugnata, incidenti sulla statuizione cautelare ed attribuibili alle dichiarazioni rese dal Pacifico in sede di interrogatorio e alla loro contestualizzazione nella vicenda.

E' necessario ribadire, in proposito, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, P.v. 259082).

Venendo al provvedimento oggetto di lagnanza, la Corte distrettuale evidenzia adeguatamente gli elementi a disposizione in sede cautelare e, più in generale, quelli che hanno caratterizzato come gravemente colposa la condotta del Pacifico ai fini di cui all'art. 314 cod.proc.pen.; ed argomenta il proprio convincimento sottolineando in particolare il sicuro mendacio dell'odierno ricorrente nell'affermare che, al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma, egli si sarebbe trovato sul terrazzo per aggiustare un'antenna, laddove risulta con certezza - e non é in alcun modo smentito dalle prove raccolte in dibattimento - che egli era invece stato visto uscire dall'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e si era diretto verso il tetto assieme a tale [OSCURATO:PERSONA] (colui che successivamente si sarebbe attribuito la detenzione dell'arma clandestina in una conversazione con la madre del Pacifico); ora, da tale ricostruzione, oltre ad emergere l'elemento della frequentazione di altri soggetti dediti a delinquere da parte del Pacifico (fatto di per sé già ostativo al riconoscimento dell'indennizzo), emerge altresì il mendacio di quest'ultimo in sede di interrogatorio.In proposito si rammenta che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur potendo costituire esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; e da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082).

Se si considera che tali elementi probatori, debitamente valutati dalla Corte distrettuale, si ponevano nel procedimento a quo come elementi di conferma alla posizione cautelare del Pacifico quale responsabile della detenzione dell'arma clandestina, emerge con chiarezza che il suo comportamento, pur qualificato all'esito del giudizio di cognizione come non univocamente criminoso, é stato gravemente colposo e come tale ostativo al riconoscimento della riparazione.

Né può affermarsi a contrario che il mendacio in sede di interrogatorio, costituendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla riparazione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e rafforzato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita ed adattata nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

E', infatti, ben vero che quest'ultimo testo normativo, all'articolo 4, comma 4, lettera B, ha novellato l'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., aggiungendovi che l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), cod.proc.pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione.

Ma detta previsione non può applicarsi analogicamente alla ben diversa situazione del mendacio in sede di interrogatorio, in quanto esso sia causalmente rilevante ai fini della statuizione cautelare.

Altro é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressive di reticenza) su circostanze note che, se esternate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell'indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace (atta cioé a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti), laddove - come nella specie - il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a misura custodiale.

L'intrinseca infungibilità e l'oggettiva differenza tra il semplice silenzio e il mendacio meglio si apprezzano ove si prenda in considerazione la situazione, per molti versi similare a quella in esame, costituita dall'alibi falso, cioé di quello rivelatosi preordinato e mendace, che, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto é sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (vds. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647).

In base a quanto precede, la condotta del Pacifico va quindi qualificata come gravemente colposa e tale da escludere il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, dovendo trovare piena conferma l'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, in base al quale il mendacio delrindagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, Sentenza n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 25 febbraio 2020, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare cui lo stesso era stato sottoposto nell'ambito di un procedimento penale in cui il Pacifico era accusato del reato di detenzione, ricettazione e porto abusivo di arma clandestina; l'imputato, all'esito del giudizio di cognizione di primo grado, veniva assolto dal Tribunale di Napoli ex art. 530, comma 2, cod.proc.pen., per non aver commesso il fatto; l'assoluzione veniva confermata definitivamente dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 27 novembre 2015. 1.1. Nel rigettare l'istanza, la Corte partenopea, pur dando atto che nel giudizio di cognizione erano emersi elementi probatori che escludevano la responsabilità del Pacifico (la perizia giurata in base alla quale veniva escluso che i carabinieri potessero aver visto il luogo ove, a loro dire, il Pacifico avrebbe posizionato l'arma; l'intercettazione ambientale in cui il Quadretti, parlando con la madre del Pacifico, si assumeva la responsabilità della detenzione dell'arma), ha tuttavia osservato che a carico del Pacifico, nel procedimento a quo, vi erano elementi deponenti per una sua condotta quanto meno gravemente colposa, dunque ostativa al riconoscimento dell'indennizzo: in specie, é stata valutata come decisiva dalla Corte di merito la condotta serbata dal Pacifico in sede di interrogatorio, giudicata come mendace nell'affermare che egli, all'arrivo dei Carabinieri, si sarebbe trovato sul terrazzo per sistemare l'antenna. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Pacifico, tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso é articolato in un unico motivo, in cui l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta natura gravemente colposa del suo comportamento e al fatto che la Corte di merito, nell'ordinanza impugnata, non ha valorizzato il fatto che l'indagato aveva protestato fin da subito la sua innocenza: assunto confermato inequivocabilmente dalle prove raccolte nel giudizio di cognizione, dalle quali si ricava al contrario la natura mendace (o, secondo il ricorrente, addirittura calunniosa) delle dichiarazioni rese dai Carabinieri - e poste a base dell'ordinanza cautelare emessa a suo carico - nell'indicare nel Pacifico il soggetto che avrebbe posizionato su una tegola l'arma con matricola abrasa, a fronte del fatto che la perizia giurata posta a base dell'assoluzione aveva escluso che i militari dell'Arma potessero vedere, dalla posizione in cui si trovavano, il punto ove l'arma fu posizionata.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, oppure rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato, atteso che esso tende a valorizzare essenzialmente profili probatori emersi nel corso del dibattimento (e, in particolare, legati all'esito della perizia giurata riguardante il punto di osservazione dei Carabinieri rispetto al luogo ove l'arma fu depositata), ma non si confronta con aspetti fondamentali specificamente affrontati nell'ordinanza impugnata, incidenti sulla statuizione cautelare ed attribuibili alle dichiarazioni rese dal Pacifico in sede di interrogatorio e alla loro contestualizzazione nella vicenda. E' necessario ribadire, in proposito, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, P.v. 259082). Venendo al provvedimento oggetto di lagnanza, la Corte distrettuale evidenzia adeguatamente gli elementi a disposizione in sede cautelare e, più in generale, quelli che hanno caratterizzato come gravemente colposa la condotta del Pacifico ai fini di cui all'art. 314 cod.proc.pen.; ed argomenta il proprio convincimento sottolineando in particolare il sicuro mendacio dell'odierno ricorrente nell'affermare che, al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma, egli si sarebbe trovato sul terrazzo per aggiustare un'antenna, laddove risulta con certezza - e non é in alcun modo smentito dalle prove raccolte in dibattimento - che egli era invece stato visto uscire dall'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e si era diretto verso il tetto assieme a tale [OSCURATO:PERSONA] (colui che successivamente si sarebbe attribuito la detenzione dell'arma clandestina in una conversazione con la madre del Pacifico); ora, da tale ricostruzione, oltre ad emergere l'elemento della frequentazione di altri soggetti dediti a delinquere da parte del Pacifico (fatto di per sé già ostativo al riconoscimento dell'indennizzo), emerge altresì il mendacio di quest'ultimo in sede di interrogatorio.In proposito si rammenta che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur potendo costituire esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; e da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082). Se si considera che tali elementi probatori, debitamente valutati dalla Corte distrettuale, si ponevano nel procedimento a quo come elementi di conferma alla posizione cautelare del Pacifico quale responsabile della detenzione dell'arma clandestina, emerge con chiarezza che il suo comportamento, pur qualificato all'esito del giudizio di cognizione come non univocamente criminoso, é stato gravemente colposo e come tale ostativo al riconoscimento della riparazione. Né può affermarsi a contrario che il mendacio in sede di interrogatorio, costituendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla riparazione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e rafforzato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita ed adattata nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188. E', infatti, ben vero che quest'ultimo testo normativo, all'articolo 4, comma 4, lettera B, ha novellato l'art. 314, comma 1, cod.proc.pen., aggiungendovi che l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), cod.proc.pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione. Ma detta previsione non può applicarsi analogicamente alla ben diversa situazione del mendacio in sede di interrogatorio, in quanto esso sia causalmente rilevante ai fini della statuizione cautelare. Altro é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressive di reticenza) su circostanze note che, se esternate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell'indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace (atta cioé a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti), laddove - come nella specie - il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a misura custodiale. L'intrinseca infungibilità e l'oggettiva differenza tra il semplice silenzio e il mendacio meglio si apprezzano ove si prenda in considerazione la situazione, per molti versi similare a quella in esame, costituita dall'alibi falso, cioé di quello rivelatosi preordinato e mendace, che, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto é sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (vds. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647). In base a quanto precede, la condotta del Pacifico va quindi qualificata come gravemente colposa e tale da escludere il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, dovendo trovare piena conferma l'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, in base al quale il mendacio delrindagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, Sentenza n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore L
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