CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, del 30 novembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di: - anni sei mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa, ritenuta la recidiva e la continuazione, in relazione ai reati di cui al capo 1), riqualificata l'originaria imputazione (artt. 56, 575, 577, comma 1, n. 3 e 4, 416-bis.1 cod. pen), in quella di lesioni aggravate, ai sensi degli artt. 582, 585, 61 n. 1 cod. pen. e capo 2, di cui agli artt. 697 cod. pen. e 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975 (porto e detenzione della pistola clandestina e dei proiettili sequestrati al ricorrente); - mesi tre giorni dieci di reclusione, ritenuta la recidiva, in relazione al reato di cui all'art. 610 cod. pen. contestato al capo 3; - anni due mesi due giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori), sub capo 5; - anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter legge n. 354 del 1975, di cui al capo 6, per una pena complessiva di anni dieci mesi otto di reclusione ed euro cinquemila di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione di una provvisionale di euro quindicimila, con dichiarazione di delinquenza professionale. 1.1.Le sentenze di merito danno conto delle attività di indagine che avevano condotto all'arresto del ricorrente quando, a seguito di segnalazione di una sparatoria in Desenzano del Garda, presso il ristorante-pizzeria [OSCURATO:PERSONA], gli operanti erano intervenuti, in data 21 maggio 2019, trovando la vittima sanguinante alla gamba sinistra in quanto, secondo il [OSCURATO:PERSONA], colpito da Fortugno, il proprietario del ristorante ove i fatti erano stati segnalati e presso il quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato part-time, come piazzaiolo. Risulta, poi, dal provvedimento censurato che, quando erano ancora sul posto i militari operanti, era sopraggiunto il ricorrente, estraendo dalla cintola una pistola calibro 7,65, con sei cartucce nel caricatore e una in canna, il quale ammetteva di aver sparato, poco prima, alla vittima perché era stato minacciato. Movente e dinamica dei fatti venivano descritte, nelle immediatezze, dal [OSCURATO:PERSONA], nello stesso giorno presso l'ospedale ove era stato condotto per le ferite riportate. Le sentenze di merito sottolineano, poi, lo svolgimento di accertamenti sull'arma sequestrata all'imputato nonché l'acquisizione dell'esito delle intercettazioni ambientali, audio e video, presso la sala colloqui dell'istituto ove il ricorrente era ristretto, indicando anche il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rese da un teste oculare di parte dell'azione. 2.Avverso il provvedimento descritto propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. G. Tana, l'imputato denunciando tre vizi di seguito riassunti, nei limiti indicati dall'art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 n. 2 cod. pen. Si sostiene, censurando la motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag. 18, ove si nega l'invocata circostanza attenuante, che ai fini della configurabilità della provocazione, non è richiesta la proporzione, mentre il criterio dell'adeguatezza tra l'offesa e la reazione, che devono essere tra loro in rapporto di causalità psicologica, è solo uno dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione dello stato d'animo dell'agente. Il fatto ingiusto altrui, poi, può essere costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali e di costume, da comportamenti sprezzanti, inappropriati, richiamando precedenti di legittimità in termini (Sez. 1, Rv. 240282). Orbene, si sostiene che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], presentatosi sul posto in pieno giorno, davanti ad avventori del ristorante, integra senz'altro una provocazione nel senso prospettato, in quanto comportamento sprezzante ed inappropriato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 512-bis cod. pen. La motivazione fornita sulla sussistenza del reato di trasferimento fraudolento da parte della Corte territoriale sarebbe apparente perché si concentra soltanto sull'esistenza dell'intento dell'imputato di liberarsi di una rilevante somma di danaro, di circa 250.000,00 euro, non specificando nulla sull'elemento soggettivo consistente nel dolo specifico, dovendo fornirsi prova, ai fini della sussistenza del reato, che la fittizia intestazione sia finalizzata ad eludere la normativa in tema di prevenzione patrimoniale (richiamando precedente di legittimità in termini, Rv. 274286). La motivazione sul punto, invece, sarebbe soltanto apparente. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 103 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronunciata declaratoria di delinquente professionale. La mera considerazione della recidiva, senza prendere in esame la probabilità di commissione di reati e, quindi, la motivata specificazione di elementi indicativi dell'attuale e concreta pericolosità e la radicata capacità criminale, non sarebbe idonea a consentire la declaratoria di delinquente professionale. Si richiama come precedente in termini la pronuncia di questa Corte Rv. n. 266606. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto devolve censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. 1.Preliminarmente si osserva, in relazione a tutti i motivi devoluti, che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, che la censura, per tutti i motivi di ricorso, presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.1.In ogni caso, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la motivazione della Corte territoriale è non manifestamente illogica e completa ed immune da vizi di ogni tipo. La sentenza, infatti, esclude che nella specie vi sia stato un fatto ingiusto altrui, tale da provocare la reazione attuata sparando con la pistola. La motivazione rende conto che i due si erano parlati prima e che, anzi, l'imputato aveva attesto l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] con la pistola carica, condotta indicata come chiara e inequivoca espressione dell'intenzione di punire la vittima per la pretesa economica vantata per sé e la fidanzata. Peraltro, si rappresenta a conferma, che il Fortugno, all'indirizzo della vittima aveva usato l'espressione "ti faccio buca buca". Il complesso della motivazione, dunque, è in linea con l'orientamento di questa Corte (Rv. Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; Sez. 5, n. 12588 del 13/02/2004, Fazio, Rv. 228020) secondo il quale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, ex art. 62 n. 2 cod. pen., occorrono: a) lo stato d'ira, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui; b) il fatto ingiusto altrui che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta. Si sottolinea, in sostanza, nel provvedimento di merito l'assenza assoluta di un fatto ingiusto altrui cui abbia fatto seguito la reazione di Fortugno, tenuto conto del tenore della pretesa del [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere delle spettanze che, per l'esistenza del rapporto di lavoro con l'imputato, gli competevano. Del resto, la Corte territoriale esclude, con rilievo dirimente, anche l'adeguatezza della condotta attuata dal Fortugno che, armatosi, aveva esploso all'indirizzo della vittima il colpo di arma da fuoco indicato nella contestazione. Da ultimo, non deve essere trascurato l'orientamento, richiamato dal Procuratore generale presso questa Corte, che afferma che la circostanza attenuante della provocazione è incompatibile con quella dei futili motivi, rilevandosi che quest'ultima, nella specie, è stata ritenuta dai giudici di merito, in relazione al capo 1 e non contestata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], invero, intende dare continuità al principio affermato da questa Corte secondo il quale (Sez. 1 n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896) la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. La motivazione, offerta dalla Corte territoriale, in uno con quella di primo grado che, trattandosi di cd. doppia conforme, con la prima si fonde per dare luogo ad un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) è immune da illogicità manifesta ed è priva di violazioni di ogni tipo. La sentenza di primo grado (cfr. da pag. 15 in poi) e quella di appello impugnata (cfr. pag. 7) sottolineano che il locale di cui al capo 5, è intestato alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], di cui unica socia è la moglie separata di Fortugno, costituita in data 28 settembre 2017. Dal 1 giugno 2017 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con amministratore [OSCURATO:PERSONA], stipula locazione commerciale dell'immobile occupato dal ristorante, con una s.a.s. nella veste di locatrice. Risulta, ancora che, con scrittura privata del 15 novembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cede il ramo di azienda, comprensivo del ristorante-pizzeria, alla neo costituita s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] della moglie separata di Fortugno, per il corrispettivo irrisorio di tremila euro. Si evidenzia con ragionamento congruo, che si tratta di prezzo irrisorio della cessione del ramo di azienda e che la cessione della locazione alla s.r.l. da parte della [OSCURATO:PERSONA], avviene senza che la s.a.s. locatrice ne fosse informata. Da ultimo, si sottolinea che, dal 22 giugno 2018, Fortugno, in stato di detenzione domiciliare e fittiziamente assunto da Bressan, formalmente risulta inquadrato come dipendente part-time del ristorante, ma, di fatto gestisce in prima persona l'attività. Si tratta di elementi espressione della diretta riferibilità del bene a Fortugno che non poteva averne l'intestazione direttamente, perché il ricorrente era già stato destinatario di provvedimento di confisca definitiva di un ingente patrimonio, ritenuto illecitamente accumulato, disposta dal Tribunale misure di prevenzione di Brescia, nella procedura n. 9/2007. Dunque, è evidente, secondo il ragionamento non manifestamente illogico dei giudici di merito, il fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. La finalità elusiva, assumono le sentenze di merito, nonché la reale riferibilità del bene al Fortugno, può trarsi dal complesso di elementi valorizzati a pag. 8 es gg della sentenza, con particolare riferimento ai colloqui in carcere del ricorrente con i familiari e alle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra i suoi familiari. Si tratta di motivazione in linea con l'orientamento costante di questa Corte secondo il quale (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Rv. 218768 ; Sez. 1, n. 43400 del 26/10/2005, Rv. 233260 ; Sez. 5, n. 20393 del 20/03/2009, Rv. 243941; Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Rv. 244482; Sez. 1, 10 marzo 2009 n. 21136, non mass.) il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356, oggi art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. Occorre, altresì, precisare che, nella previsione normativa il legislatore non usa il termine terzo ma altro, cioè persona diversa dall'interposto, che vi è legato da vincolo di fiducia, restando del tutto superfluo che l'interponente sia o meno legato da vincoli di parentela o affinità con l'interposto medesimo, risultando sufficiente, ai fini di integrare il delitto in parola, che vi sia l'attribuzione fittizia al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648-bis e ter cod. pen. Nell'ipotesi di intestazione fittizia a terzi di beni, che si assumano di provenienza illecita, quindi, grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni dalle quali inferire una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, così da affermarsi con certezza che l'intestatario formale si sia prestato alla titolarità apparente, al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all'interposto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca o per agevolare la commissione dei delitti di cui alla citata norma. In conformità con detta linea interpretativa la Corte territoriale spiega, con ragionamento coerente e logico, la sussistenza della finalità elusiva all'attualità, posto che l'intestazione fittizia che si contesta, risale al 2017. Infatti, viene evidenziato che, in sostanza, il ricorrente, nell'operazione fittizia aveva usato per l'acquisto del ristorante [OSCURATO:PERSONA], la considerevole cifra di euro 250.000,00, invece di quella fittizia di euro tremila, formalmente risultante dall'atto. Inoltre, si sottolinea che questi si trovava nelle medesime condizioni di reddito (pari a zero o a importi minimi, quanto a quello lecito dichiarato fino al 2018) che avevano condotto, nel 2007 all'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti e che Fortugno, medio tempore, aveva riportato condanne per condotte estorsive (anche nel 2014) nonché furto nel 2017, oltre ad aver violato ripetutamente la misura di prevenzione personale in atto a suo carico. Tale coerente ragionamento, risulta, dunque, soltanto in parte avversato con il ricorso il quale, pertanto, si appalesa, per questa parte anche aspecifico. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. pag. 27) non è apparente né si limita a prendere in considerazione la mera recidiva, ma specifica la dedizione al crimine del Fortugno, valorizzando i precedenti dal 2009 al 2019, la natura di reati con finalità di lucro da questi eseguiti, l'assenza di reddito lecito, la consistente provvista di cui fruiva nel 2017, con la quale aveva, in sostanza, acquistato l'attività [OSCURATO:PERSONA], senza che questa potesse essere giustificata dai suoi guadagni leciti pressocché inesistenti o, comunque, minimi. Tutti elementi con i quali il ricorso non si confronta compiutamente e che, dunque, si appalesa anche genericamente formulato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264). 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei mot