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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 15444/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte del difensore in data 9.03.2023, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse del ricorrente, si è richiamato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento, associandosi in via gradata alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia 20.02.2019 appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cui questi è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 515 e 516, c.p., per aver detenuto e commercializzato nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., vino bianco diverso da quello non conforme alle definizioni previste dalla vigente normativa, segnatamente accertandosi che il pre- detto vino bianco era stato ottenuto dall'impiego di sostanza non consentite quali zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, in re- lazione a fatti contestati come accertati in data 7.04.2016, con condanna del me- desimo alla pena condizionalmente sospesa di 1.200 euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e con il concorso di attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.

2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 360, c.p.p.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto l'accertamento tec- nico esperito sul vino, oggetto di sequestro, avrebbe dovuto ritenersi atto irripeti- bile e di conseguenza soggiacere alle relative garanzie difensive.

Nemmeno il fatto che l'imputato avrebbe potuto richiedere in sede amministrativa la revisione delle analisi entro 15 gg. sanerebbe tale mancanza, attesa l'impossibilità di partecipa- zione dell'imputato all'accertamento irripetibile che ne avrebbe pregiudicato la di- fesa, soprattutto laddove si tenga conto che questi aveva avanzato richiesta di incidente probatorio per verificare l'esistenza di eventuali anomalie, atteso che il vino sequestrato era conservato in un silos, non refrigerato, e quindi il prodotto era soggetto a rapida adulterazione.

Segnala che in relazione agli stessi fatti si è proceduto in parallelo con altra inchiesta in cui vennero eseguite ulteriori analisi sul medesimo prodotto sequestrato da parte die laboratori ministeriali di Catania e Salerno, da cui risultava che tale prodotto non era alterato attraverso l'arricchi- mento di sostanza zuccherina, venendo riscontrata solo una difformità volume- trica, tra quanto indicato nel DDT e quanto trasportato effettivamente, senza che ciò abbia rilevanza penale ai nostri fini.

Solo un laboratorio su quattro (quello di S. Michele all'Adige, a differenza di quelli di Catania, Salerno e Perugia) avrebbe evidenziato la difformità che ha determinato la condanna dell'imputato, ciò ren- dendo evidente la necessità di esperire l'accertamento irripetibile ex art. 360, c.p.p., per la mancanza della necessità di oggettiva necessità di immediata ese- cuzione dell'indagine tecnica da parte del PM, con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti.

2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di mancata assun- zione di prova decisiva in violazione dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.

In sintesi, si duole la difesa del ricorrente del rigetto della richiesta di inte- grazione probatoria ex art. 603, comma terzo, cod.proc. pen. finalizzata ad accer- tare la presunta alterazione del vino sequestrato.

Detta richiesta costituiva una prova decisiva che avrebbe potuto determinare un risultato finale difforme, so- prattutto considerando, come detto, che su quattro laboratori ministeriali, solo uno ha riscontrato un'alterazione del prodotto che ha condotto all'affermazione di re- sponsabilità.

Censurabile sarebbe la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la possibilità della perizia solo perché l'imputato avrebbe potuto chiedere di effettuare le analisi di revisione nel termine di gg. 15 in sede amministrativa, ciò non escludendo infatti la possibilità di chiedere in sede penale l'espletamento di una perizia, come necessario per tutelare il diritto di difesa, che sarebbe stato violato non avendo potuto partecipare il ricorrente all'accertamento iniziale del 7.04.2016 sul posto.

La perizia, pertanto, avrebbe potuto superare il ragionevole dubbio circa la difformità del prodotto, emergente dai differenti esiti delle analisi condotte dai quattro laboratori che analizzarono il prodotto.

2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione all'art. 192, cod. proc. pen.

In sintesi, premesso che con i motivi di appello si erano sollevate censure per la mancanza id prove certe che potessero far ritenere l'imputato colpevole, trattandosi di procedimento indiziario e privo di riscontri oggettivi alla tesi accu- satoria, si duole la difesa del ricorrente per avere la sentenza preso per buoni i soli esiti delle analisi del laboratorio di S. Michele all'Adige, senza invece confron- tarsi con quanto era stato dedotto a proposito degli esti liberatori oggetto di ac- certamento presso il laboratorio di Perugia nonché di quelli eseguiti nell'inchiesta separata di Foggia dai laboratori ministeriali di Catania e Salerno.

In particolare, non potrebbe essere condivisa l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui il prodotto vinicolo cui la difesa aveva fatto riferimento sarebbe diverso da quello oggetto del processo, motivazione non supportata da alcun elemento certo, con evidente travisamento dei dati probatori risultanti dalle risultanze degli esiti delle analisi dei laboratori che avevano dato un risultato diverso, essendo quindi stata utilizzata una prova dubbia confliggente con altre prove, senza chiarire perché sia stata ritenuta utilizzabile quella più sfavorevole al ricorrente, con conseguente ul- teriore violazione dell'art. 192, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 24.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

In sintesi, sostiene il PG che il reato di cui all'art. 515 c.p. era già prescritto a far data dal 15.5.2021 e, dunque, prima della pronuncia impugnata.

Nel resto, sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso per mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 360 c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale, aspetti sui quali, essendo stata ignorata la prevedibile irrepetibilità degli accertamenti, ben poteva essere disposta quantomeno una perizia supple- tiva.

In ogni caso la prescrizione di uno dei reati contestati comporta la necessità di rivedere il trattamento sanzionatorio.

4. In data 9.03.2023 sono pervenute le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che si è richiamato ai motivi di ricorso in- sistendo nell'accoglimento, associandosi in via gradata alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato.

2. Ed invero, dalla lettura degli atti allegati al ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, risulta che quattro aliquote campionate del vino trasportato dall'autobotte, proveniente dalla cantina della società amministrata dall'imputato e diretta ad un'azienda vitivinicola in provincia di Padova, vennero inviate due al laboratorio di Perugia e due al laboratorio di S. Michele all'Adige, mentre una venne consegnata al vettore.

Risulta che, mentre presso il laboratorio di S. Michele all'Adige l'esito della analisi era stato sfavorevole derivando l'alcool anche dalla fermentazione di zucchero di canna, diversamente il laboratorio di Perugia aveva accertato che il prodotto non risultava arricchito, essendo quindi consentito il su- peramento del limite di 15% v/v per il titolo alcolometrico totale, in deroga al Reg.

UE 1308/13, all.

VII, parte II, punto 1, lett. c).

Entrambi i laboratori, peraltro, avevano accertato che il campione invece doveva considerarsi irregolare sotto il profilo volumetrico, ossia riscontrando una difformità tra quanto contenuto nel DDT e quanto effettivamente trasportato, senza tuttavia che ciò rivesta rilevanza penale ai sensi e per gli effetti degli artt. 515 e 516, c.p.

3. L'esistenza di tale, oggettiva, difformità, ben avrebbe quindi giustificato l'espletamento della richiesta perizia, che si rendeva necessaria proprio per la dif- forme risultanza degli accertamenti analitici, in merito alla circostanza dell'arric- chimento con zucchero di canna del vino trasportato, non potendo certamente ritenersi soddisfacente la motivazione dell'impugnata sentenza, che ripropone quella dell'ordinanza dibattimentale di rigetto del 12.12.2018, secondo cui il man- cato esercizio della richiesta di revisione delle analisi in sede amministrativa nei quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito sfavorevole giustificava il di- niego della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una perizia tesa a superare l'oggettivo dubbio emergente dagli atti, tenuto conto che inspiegabilmente due laboratori che avevano analizzato i medesimi cam- pioni, prelevati lo stesso giorno sul luogo, avevano fornito, circa l'arricchimento del prodotto con zucchero di canna, risultati diametralmente opposti.

4. Diversamente, nessun travisamento probatorio né censura di altro ge- nere può essere mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui invece motiva il diniego, quanto alle difformità rilevate dai laboratori di Salerno e Catania, emer- gendo effettivamente dagli atti che tali laboratori eseguirono l'analisi su campioni diversi da quelli analizzati dagli altri due laboratori di Perugia e di S. Michele all'Adige, risultando infatti dalla documentazione allegata al ricorso che il campione era diverso, riferendosi entrambi al verbale di prelevamento n. 2016/881/P del 20.07.2016, laddove, invece, i campioni analizzati da Perugia e S.Michele all'Adige si riferivano entrambi al verbale di prelevamento 2016/1175 del 7/04/2016.

5. Né, del resto, come correttamente ha evidenziato il ricorrente, la Corte territoriale motiva adeguatamente circa le ragioni per le quali fosse preferibile l'esito delle analisi svolte dal laboratorio di S. Michele all'Adige piuttosto che quelle, favorevoli al ricorrente, svolte dal laboratorio di Perugia.

6. Deve quindi essere affermato il seguente principio: "La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del mede- simo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali) deve dare ade- guata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e in- controvertibili giacché la regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusa- toria".

7. Deve, infine, rilevarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente e dal PG, che nessuno dei reati è estinto per prescrizione.

Ambedue i fatti sono stati accertati il 7/04/2016.

Il termine di prescrizione massima, per entrambi i reati (non rilevando la circostanza che il reato di cui all'art. 515, cod. pen. sia contestato solo in forma tentata), è di 7 anni e 6 mesi, e quindi si prescriveranno in data 7/10/2023.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni scritte del difensore in data 9.03.2023, in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse del ricorrente, si è richiamato ai motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento, associandosi in via gradata alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia 20.02.2019 appellata da [OSCURATO:PERSONA], con cui questi è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 515 e 516, c.p., per aver detenuto e commercializzato nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., vino bianco diverso da quello non conforme alle definizioni previste dalla vigente normativa, segnatamente accertandosi che il pre- detto vino bianco era stato ottenuto dall'impiego di sostanza non consentite quali zuccheri o materie zuccherine diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, in re- lazione a fatti contestati come accertati in data 7.04.2016, con condanna del me- desimo alla pena condizionalmente sospesa di 1.200 euro di multa, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e con il concorso di attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 360, c.p.p. In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto l'accertamento tec- nico esperito sul vino, oggetto di sequestro, avrebbe dovuto ritenersi atto irripeti- bile e di conseguenza soggiacere alle relative garanzie difensive. Nemmeno il fatto che l'imputato avrebbe potuto richiedere in sede amministrativa la revisione delle analisi entro 15 gg. sanerebbe tale mancanza, attesa l'impossibilità di partecipa- zione dell'imputato all'accertamento irripetibile che ne avrebbe pregiudicato la di- fesa, soprattutto laddove si tenga conto che questi aveva avanzato richiesta di incidente probatorio per verificare l'esistenza di eventuali anomalie, atteso che il vino sequestrato era conservato in un silos, non refrigerato, e quindi il prodotto era soggetto a rapida adulterazione. Segnala che in relazione agli stessi fatti si è proceduto in parallelo con altra inchiesta in cui vennero eseguite ulteriori analisi sul medesimo prodotto sequestrato da parte die laboratori ministeriali di Catania e Salerno, da cui risultava che tale prodotto non era alterato attraverso l'arricchi- mento di sostanza zuccherina, venendo riscontrata solo una difformità volume- trica, tra quanto indicato nel DDT e quanto trasportato effettivamente, senza che ciò abbia rilevanza penale ai nostri fini. Solo un laboratorio su quattro (quello di S. Michele all'Adige, a differenza di quelli di Catania, Salerno e Perugia) avrebbe evidenziato la difformità che ha determinato la condanna dell'imputato, ciò ren- dendo evidente la necessità di esperire l'accertamento irripetibile ex art. 360, c.p.p., per la mancanza della necessità di oggettiva necessità di immediata ese- cuzione dell'indagine tecnica da parte del PM, con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di mancata assun- zione di prova decisiva in violazione dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente del rigetto della richiesta di inte- grazione probatoria ex art. 603, comma terzo, cod.proc. pen. finalizzata ad accer- tare la presunta alterazione del vino sequestrato. Detta richiesta costituiva una prova decisiva che avrebbe potuto determinare un risultato finale difforme, so- prattutto considerando, come detto, che su quattro laboratori ministeriali, solo uno ha riscontrato un'alterazione del prodotto che ha condotto all'affermazione di re- sponsabilità. Censurabile sarebbe la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso la possibilità della perizia solo perché l'imputato avrebbe potuto chiedere di effettuare le analisi di revisione nel termine di gg. 15 in sede amministrativa, ciò non escludendo infatti la possibilità di chiedere in sede penale l'espletamento di una perizia, come necessario per tutelare il diritto di difesa, che sarebbe stato violato non avendo potuto partecipare il ricorrente all'accertamento iniziale del 7.04.2016 sul posto. La perizia, pertanto, avrebbe potuto superare il ragionevole dubbio circa la difformità del prodotto, emergente dai differenti esiti delle analisi condotte dai quattro laboratori che analizzarono il prodotto. 2.3. Deduce, con il terzo motivo di ricorso, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio, in relazione all'art. 192, cod. proc. pen. In sintesi, premesso che con i motivi di appello si erano sollevate censure per la mancanza id prove certe che potessero far ritenere l'imputato colpevole, trattandosi di procedimento indiziario e privo di riscontri oggettivi alla tesi accu- satoria, si duole la difesa del ricorrente per avere la sentenza preso per buoni i soli esiti delle analisi del laboratorio di S. Michele all'Adige, senza invece confron- tarsi con quanto era stato dedotto a proposito degli esti liberatori oggetto di ac- certamento presso il laboratorio di Perugia nonché di quelli eseguiti nell'inchiesta separata di Foggia dai laboratori ministeriali di Catania e Salerno. In particolare, non potrebbe essere condivisa l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui il prodotto vinicolo cui la difesa aveva fatto riferimento sarebbe diverso da quello oggetto del processo, motivazione non supportata da alcun elemento certo, con evidente travisamento dei dati probatori risultanti dalle risultanze degli esiti delle analisi dei laboratori che avevano dato un risultato diverso, essendo quindi stata utilizzata una prova dubbia confliggente con altre prove, senza chiarire perché sia stata ritenuta utilizzabile quella più sfavorevole al ricorrente, con conseguente ul- teriore violazione dell'art. 192, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 24.01.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. In sintesi, sostiene il PG che il reato di cui all'art. 515 c.p. era già prescritto a far data dal 15.5.2021 e, dunque, prima della pronuncia impugnata. Nel resto, sono fondati il primo ed il secondo motivo di ricorso per mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 360 c.p.p. e mancata rinnovazione dell'istruttoria di- battimentale, aspetti sui quali, essendo stata ignorata la prevedibile irrepetibilità degli accertamenti, ben poteva essere disposta quantomeno una perizia supple- tiva. In ogni caso la prescrizione di uno dei reati contestati comporta la necessità di rivedere il trattamento sanzionatorio. 4. In data 9.03.2023 sono pervenute le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che si è richiamato ai motivi di ricorso in- sistendo nell'accoglimento, associandosi in via gradata alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è fondato. 2. Ed invero, dalla lettura degli atti allegati al ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, risulta che quattro aliquote campionate del vino trasportato dall'autobotte, proveniente dalla cantina della società amministrata dall'imputato e diretta ad un'azienda vitivinicola in provincia di Padova, vennero inviate due al laboratorio di Perugia e due al laboratorio di S. Michele all'Adige, mentre una venne consegnata al vettore. Risulta che, mentre presso il laboratorio di S. Michele all'Adige l'esito della analisi era stato sfavorevole derivando l'alcool anche dalla fermentazione di zucchero di canna, diversamente il laboratorio di Perugia aveva accertato che il prodotto non risultava arricchito, essendo quindi consentito il su- peramento del limite di 15% v/v per il titolo alcolometrico totale, in deroga al Reg. UE 1308/13, all. VII, parte II, punto 1, lett. c). Entrambi i laboratori, peraltro, avevano accertato che il campione invece doveva considerarsi irregolare sotto il profilo volumetrico, ossia riscontrando una difformità tra quanto contenuto nel DDT e quanto effettivamente trasportato, senza tuttavia che ciò rivesta rilevanza penale ai sensi e per gli effetti degli artt. 515 e 516, c.p. 3. L'esistenza di tale, oggettiva, difformità, ben avrebbe quindi giustificato l'espletamento della richiesta perizia, che si rendeva necessaria proprio per la dif- forme risultanza degli accertamenti analitici, in merito alla circostanza dell'arric- chimento con zucchero di canna del vino trasportato, non potendo certamente ritenersi soddisfacente la motivazione dell'impugnata sentenza, che ripropone quella dell'ordinanza dibattimentale di rigetto del 12.12.2018, secondo cui il man- cato esercizio della richiesta di revisione delle analisi in sede amministrativa nei quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito sfavorevole giustificava il di- niego della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello mediante espletamento di una perizia tesa a superare l'oggettivo dubbio emergente dagli atti, tenuto conto che inspiegabilmente due laboratori che avevano analizzato i medesimi cam- pioni, prelevati lo stesso giorno sul luogo, avevano fornito, circa l'arricchimento del prodotto con zucchero di canna, risultati diametralmente opposti. 4. Diversamente, nessun travisamento probatorio né censura di altro ge- nere può essere mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui invece motiva il diniego, quanto alle difformità rilevate dai laboratori di Salerno e Catania, emer- gendo effettivamente dagli atti che tali laboratori eseguirono l'analisi su campioni diversi da quelli analizzati dagli altri due laboratori di Perugia e di S. Michele all'Adige, risultando infatti dalla documentazione allegata al ricorso che il campione era diverso, riferendosi entrambi al verbale di prelevamento n. 2016/881/P del 20.07.2016, laddove, invece, i campioni analizzati da Perugia e S.Michele all'Adige si riferivano entrambi al verbale di prelevamento 2016/1175 del 7/04/2016. 5. Né, del resto, come correttamente ha evidenziato il ricorrente, la Corte territoriale motiva adeguatamente circa le ragioni per le quali fosse preferibile l'esito delle analisi svolte dal laboratorio di S. Michele all'Adige piuttosto che quelle, favorevoli al ricorrente, svolte dal laboratorio di Perugia. 6. Deve quindi essere affermato il seguente principio: "La sentenza di condanna che si fondi su un risultato probatorio incerto (come nel caso di specie, in cui gli esiti delle analisi svolte su campioni del mede- simo prodotto, hanno dato esiti diversi presso laboratori ufficiali) deve dare ade- guata spiegazione delle ragioni per le quali, a fronte della richiesta dell'imputato di perizia, gli esiti delle analisi al reo sfavorevoli vengano ritenuti esaustivi e in- controvertibili giacché la regola di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusa- toria". 7. Deve, infine, rilevarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente e dal PG, che nessuno dei reati è estinto per prescrizione. Ambedue i fatti sono stati accertati il 7/04/2016. Il termine di prescrizione massima, per entrambi i reati (non rilevando la circostanza che il reato di cui all'art. 515, cod. pen. sia contestato solo in forma tentata), è di 7 anni e 6 mesi, e quindi si prescriveranno in data 7/10/2023. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
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