CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 45104/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza emessa in data 11 giugno 2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Pavia, che ha disposto, ai sensi dell'art. 307, comma 2, cod. proc. pen., la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Fiumicino con divieto uscita notturna e ulteriori prescrizioni; nel provvedimento impugnato il Tribunale del riesame ha annullato solo le prescrizioni di non frequentare soggetti che hanno subito condanne o sono sottoposti a procedimenti penali e di non detenere e non portare armi con sé, in quanto non previste dalla legge. Nel presente procedimento si contesta al Calderone, unitamente ad altri concorrenti, il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. asseritamente commesso in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa che tra il settembre del 2017 e l'aprile 2021 ha svolto, a seguito dell'aggiudicazione di apposito bando di gara, il servizio di trasporto sanitario programmato e d'urgenza in favore dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Pavia. Secondo l'ipotesi accusatoria, la condotta di frode nell'esecuzione delle pubbliche forniture sarebbe consistita nella mancata istituzione di due sedi locali atte a consentire il ricovero dei mezzi e la loro sanificazione, nel non aver proceduto alle operazioni di sanificazione dopo il trasporto di ogni paziente, sia in precedenza che in costanza di pandemia, e in quarantotto episodi di disservizi e ritardi. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Calderone, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento deducendo quattro motivi e, segnatamente: 1) l'inosservanza degli articoli 292, comma 2, lett. c)-bis e 307, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata considerazione dei più recenti elementi di novità forniti dalla difesa, nonché all'omessa esposizione dei motivi per i quali altri elementi non sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione in punto di esigenze cautelari; 2) l'inosservanza dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nonché la carente e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai punti in cui si è ritenuta l'esistenza e la permanenza delle esigenze cautelari in considerazione del potere gestionale asseritamente esercitato dal ricorrente sulla [OSCURATO:PERSONA]; 3) la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in tema di sussistenza delle esigenze cautelari; 4) l'inosservanza dell'art. 283 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla necessità di impartire le prescrizioni aggiuntive applicate ai sensi dell'art. 283, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a quali ragioni sorreggessero le medesime e a quali finalità preventive mirassero, al fine di verificarne la proporzionalità e l'adeguatezza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza degli articoli 292, comma 2, lett. c)-bis e 307, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata considerazione dei più recenti elementi di novità forniti dalla difesa, nonché all'omessa esposizione dei motivi per i quali altri elementi non sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione in punto di esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Milano nell'ordinanza impugnata si sarebbe limitato a riproporre valutazioni già espresse più di tre mesi prima nell'ordinanza adottata all'esito del procedimento di riesame. Tuttavia, il Tribunale, già in quella sede, non avrebbe motivato in ordine alla spontanea cessazione del contratto di appalto ancora in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e ASST di Pavia, alle dimissioni di Francesco di Dio e di [OSCURATO:PERSONA] dai ruoli apicali precedentemente ricoperti nella [OSCURATO:PERSONA] e alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione deliberata in data 6 aprile 2021. A tali elementi, nel corso di giudizio di appello, si sarebbero aggiunti ulteriori significativi elementi di novità, successivi all'ordinanza di sostituzione della misura cautelare, volti a dimostrare il percorso di ristrutturazione aziendale intrapreso e portato avanti da [OSCURATO:PERSONA] e il correlato affrancamento della società dalla pretesa influenza esercitata sulla medesima dei fratelli Calderone. Questi elementi sarebbero costituiti dalla nomina del prof. [OSCURATO:PERSONA] quale presidente del consiglio di amministrazione, deliberata in occasione della riunione consiliare del 18 giugno 2021, dall'avvio del c.d. remediation plan elaborato dallo studio DPP Partners su mandato del nuovo management, dalla realizzazione, in esecuzione dello stesso, di interventi di efficientamento della struttura organizzativa e di controllo, dal decorso di un apprezzabile lasso di tempo dall'esecuzione della pena misura custodiale nel quale il Calderone aveva sempre puntualmente rispettato le penetranti prescrizione ricevute. Rileva il ricorrente che medio tempore sarebbe stata anche revocata a [OSCURATO:PERSONA], asseritamente longa manus dei fratelli Calderone, la carica di preposto-institore di diverse sedi secondarie di [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe stato nominato in sua sostituzione [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Milano avrebbe dovuto compiere un'autonoma valutazione di tali circostanze, in quanto l'applicazione della misura coercitiva ai sensi dell'art. 307, comma 2, cod. proc. pen. non consente un mero richiamo alle verifiche operate in relazione al provvedimento cautelare genetico ma impone di dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari sono ritenute persistenti. 3. Il motivo è fondato. Nell'ordinanza impugnata si rileva che, rispetto alla valutazione già operata in sede di riesame, non sono sopravvenuti elementi di novità tali da far ritenere tyvyfrio venutele esigenze cautelari specialpreventive poste a fondamento dell'ordinanza genetica. Il Tribunale ha osservato, inoltre, che il mutamento nel management della [OSCURATO:PERSONA] non sia idoneoYmodificare la pregressa diagnosi cautelare, in quanto «come si è visto nella presente vicenda per la realizzazione della condotta illecita non è necessario ricoprire ruoli formali». L'affermazione è, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto, nella sua valenza aprioristica e generalizzante, non si confronta con il nuovo assetto societario medio tempore instaurato nella [OSCURATO:PERSONA] e non dimostra che tale ente sia ancora asservito alle direttive dei soggetti ritenuti amministratori di fatto. E' certamente vero che per la realizzazione di condotte illecite all'interno delle società e degli enti collettivi non sia necessario rivestire formalmente ruoli apicali, ben potendo gli stessi essere svolti anche in via di fatto, ma tale rilievo non è idoneo a confutare le censure difensive volte a dimostrare proprio la creazione di una alterità tra l'ente e il soggetto cui si contesta di essere stato il dominus e l'avvenuto superamento, sul piano organizzativo e nella compagine direttiva, della situazione dalla quale ha tratto origine l'illecito. Tale elemento, del resto, assume una valenza certamente assai significativa nella diagnosi relativa alla permanente attualità del pericolo di recidiva, in quanto lo stesso è stato argomentato nel provvedimento impugnato in relazione alla possibilità per il ricorrente di reiterare attività illecite nelle altre realtà territoriali in cui opera la [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, nella attuale partecipazione della stessa a numerose gare di appalto. 4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. L'accoglimento di tale motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso proposti, in quanto logicamente subordinati alla verifica della permanente attualità delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore I