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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 agosto 1966

Cassazione n. 15913/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/02/2021 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi e comunque per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 02/02/2021, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 04/10/2017, dal Tribunale di Firenze, con la quale FRANCALANZA Santo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa continuata ed aggravata a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle persone offese costituitesi parte civile.

2. Ricorre per cassazione l'imputato„ a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, erroneamente riferita al reato continuato e dunque alla consistenza del danno complessivamente arrecato alle diverse persone offese.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Si censura il mancato apprezzamento, a tal fine, del comportamento processuale pienamente arrinnissivo (con dichiarazioni liberatorie quanto ai coimputati) e alle sia pur parziali restituzioni.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena.

Si deduce che con l'atto di appello era stato posto in evidenza l'errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice„ e che l'autonomo ricalcolo operato dalla Corte territoriale aveva violato il divieto di reformatio in peius dal momento che - in assenza di impugnazione del P.M. - comprendeva una continuazione interna non calcolata dal Tribunale.

Si evidenzia altresì che la motivazione adottata non era idonea a giustificare il massimo edittale, anche alla luce della parziale restituzione e degli altri elementi già richiamati.

2.4. Con memoria presentata in previsione dell'udienza presso la Settima Sezione di questa Suprema Corte, il difensore del FRANCALANZA ha illustrato i motivi di ricorso, evidenziandone l'ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve invero osservarsi, quanto al primo motivo, che la Corte d'Appello ha motivato in ordine alla configurabilità dell'aggravante non solo facendo esplicito riferimento alla intrinseca rilevanza delle somme sborsate da alcune persone offese (cfr. l'ammontare delle polizze sottoscritte dalla RIMORINI, pari a Euro 236.000), tali da rendere intuitiva la gravità del danno, ma anche ponendo in evidenza la gravità di tutti gli episodi avuto riguardo al fatto che si trattava di somme risparmiate ed investite con l'aspettativa (radicalmente delusa dalla condotta del FRANCALANZA) di ricavarne una rendita futura.

Si tratta di un percorso argomentativo non censurabile in questa sede, avuto anche riguardo al principio affermato da Sez. 6, n. 47498 del 22/09/2015, H.V., Rv. 265242 - 01, secondo la quale «in tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;2 pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave»).

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla doglianza concernente le attenuanti generiche.

Nel valorizzare la protrazione della condotta delittuosa nell'arco di alcuni anni, e nel ritenere irrilevante la confessione operata in un contesto probatorio già compromesso, la Corte d'Appello ha fatto applicazione dell'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un !giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

D'altra parte, le argomentazioni della Corte territoriale devono essere integrate con quanto osservato sul punto nella sentenza di primo grado, nella quale è stata valorizzata - in senso ostativo al riconoscimento delle predette attenuanti - la prosecuzione dell'attività illecita ad indagini in corso (cfr. pag 12 della sentenza del G.u.p., in cui si richiama tra l'altro il rinvenimento, in sede di perquisizione, di polizze UNIPOL false).

3. Manifestamente infondata è anche la residua censura.

Deve invero escludersi che la Corte territoriale sia incorsa in una violazione del divieto di reformatio in peius, denunciato con riferimento all'applicazione di una pena a titolo di continuazione interna: assume invero rilievo dirimente il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado, che ha chiaramente ritenuto i reati ascritti al FRANCALANZA "unificati dal vincolo della continuazione".

In realtà, la Corte si è limitata ad esplicitare il calcolo della pena effettuato dal primo giudice (certamente espresso in termini oscuri, oltre che connotati da un grossolano errore nella riduzione finale per la scelta del rito, ove realmente la pena complessiva fosse stata di anni sei, mesi otto di reclusione).

In particolare, la Corte d'Appello ha chiarito che il giudice di primo grado era partito da una pena detentiva base di tre anni di reclusione (ritenuta del tutto congrua per l'entità complessiva delle somme e la gravità dei fatti contestati), ed aveva poi disposto un aumento di un terzo per ciascuna delle due aggravanti contestate e ritenute (pervenendo così alla pena di anni quattro e poi di anni cinque, mesi quattro di reclusione), mentre proprio la continuazione interna, di cui si era dato atto nel dispositivo, aveva determinato il raggiungimento della pena detentiva di anni sei 3 di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattro (analogo percorso è stato indicato per la pena pecuniaria).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. - Così deciso in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e etensore [OSCURATO:PERSONA] nte Vi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/02/2021 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi e comunque per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 02/02/2021, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato in data 04/10/2017, dal Tribunale di Firenze, con la quale FRANCALANZA Santo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa continuata ed aggravata a lui ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle persone offese costituitesi parte civile. 2. Ricorre per cassazione l'imputato„ a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7, erroneamente riferita al reato continuato e dunque alla consistenza del danno complessivamente arrecato alle diverse persone offese. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura il mancato apprezzamento, a tal fine, del comportamento processuale pienamente arrinnissivo (con dichiarazioni liberatorie quanto ai coimputati) e alle sia pur parziali restituzioni. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena. Si deduce che con l'atto di appello era stato posto in evidenza l'errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice„ e che l'autonomo ricalcolo operato dalla Corte territoriale aveva violato il divieto di reformatio in peius dal momento che - in assenza di impugnazione del P.M. - comprendeva una continuazione interna non calcolata dal Tribunale. Si evidenzia altresì che la motivazione adottata non era idonea a giustificare il massimo edittale, anche alla luce della parziale restituzione e degli altri elementi già richiamati. 2.4. Con memoria presentata in previsione dell'udienza presso la Settima Sezione di questa Suprema Corte, il difensore del FRANCALANZA ha illustrato i motivi di ricorso, evidenziandone l'ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve invero osservarsi, quanto al primo motivo, che la Corte d'Appello ha motivato in ordine alla configurabilità dell'aggravante non solo facendo esplicito riferimento alla intrinseca rilevanza delle somme sborsate da alcune persone offese (cfr. l'ammontare delle polizze sottoscritte dalla RIMORINI, pari a Euro 236.000), tali da rendere intuitiva la gravità del danno, ma anche ponendo in evidenza la gravità di tutti gli episodi avuto riguardo al fatto che si trattava di somme risparmiate ed investite con l'aspettativa (radicalmente delusa dalla condotta del FRANCALANZA) di ricavarne una rendita futura. Si tratta di un percorso argomentativo non censurabile in questa sede, avuto anche riguardo al principio affermato da Sez. 6, n. 47498 del 22/09/2015, H.V., Rv. 265242 - 01, secondo la quale «in tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;2 pertanto è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dall'imputato che deduca l'insussistenza di un'aggravante relativa al solo reato satellite, in quanto tale circostanza è priva di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, autonomamente calcolata con un aumento fino al triplo della pena prevista per il reato più grave»). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla doglianza concernente le attenuanti generiche. Nel valorizzare la protrazione della condotta delittuosa nell'arco di alcuni anni, e nel ritenere irrilevante la confessione operata in un contesto probatorio già compromesso, la Corte d'Appello ha fatto applicazione dell'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un !giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). D'altra parte, le argomentazioni della Corte territoriale devono essere integrate con quanto osservato sul punto nella sentenza di primo grado, nella quale è stata valorizzata - in senso ostativo al riconoscimento delle predette attenuanti - la prosecuzione dell'attività illecita ad indagini in corso (cfr. pag 12 della sentenza del G.u.p., in cui si richiama tra l'altro il rinvenimento, in sede di perquisizione, di polizze UNIPOL false). 3. Manifestamente infondata è anche la residua censura. Deve invero escludersi che la Corte territoriale sia incorsa in una violazione del divieto di reformatio in peius, denunciato con riferimento all'applicazione di una pena a titolo di continuazione interna: assume invero rilievo dirimente il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado, che ha chiaramente ritenuto i reati ascritti al FRANCALANZA "unificati dal vincolo della continuazione". In realtà, la Corte si è limitata ad esplicitare il calcolo della pena effettuato dal primo giudice (certamente espresso in termini oscuri, oltre che connotati da un grossolano errore nella riduzione finale per la scelta del rito, ove realmente la pena complessiva fosse stata di anni sei, mesi otto di reclusione). In particolare, la Corte d'Appello ha chiarito che il giudice di primo grado era partito da una pena detentiva base di tre anni di reclusione (ritenuta del tutto congrua per l'entità complessiva delle somme e la gravità dei fatti contestati), ed aveva poi disposto un aumento di un terzo per ciascuna delle due aggravanti contestate e ritenute (pervenendo così alla pena di anni quattro e poi di anni cinque, mesi quattro di reclusione), mentre proprio la continuazione interna, di cui si era dato atto nel dispositivo, aveva determinato il raggiungimento della pena detentiva di anni sei 3 di reclusione, ridotta per il rito ad anni quattro (analogo percorso è stato indicato per la pena pecuniaria). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. - Così deciso in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e etensore [OSCURATO:PERSONA] nte Vi
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